CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto NA10/-3 i N'D Rilevato che -wilGuagliardito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in - intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto il primo motivo contiene solo considerazioni di tipo generale sulla insufficienza della motivazione che potrebbero essere riproposte tal quali in un altro ricorso contro altra sentenza, essendo totalmente prive di riferimenti al caso in esame, ed il secondo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha specificato i motivi per cui ha ritenuto di non applicare il beneficio, con motivazione che non è stata attaccata in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2