Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 38189/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO v):

1. Con sentenza emessa in data 2 febbraio 2022 la Corte di Appello di Lecce(ha confermato la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Taranto che dichiarava GIAQUINTO Alessandro colpevole del delitto ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto, così ridotta per la scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GIAQUINTO Alessandro deducendo:

I. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 24 comma 1, 111 comma 6 Cost., 131 bis cod. pen.;

II. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art.533 e 62 bis cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO v): 1. Con sentenza emessa in data 2 febbraio 2022 la Corte di Appello di Lecce(ha confermato la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Taranto che dichiarava GIAQUINTO Alessandro colpevole del delitto ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto, così ridotta per la scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GIAQUINTO Alessandro deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 24 comma 1, 111 comma 6 Cost., 131 bis cod. pen.; II. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art.533 e 62 bis cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38189/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris