CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 30477/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; P a Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, alla applicazione della recidiva, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., al riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., al bilanciamento delle attenuanti . 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, richiamando le dichiarazioni degli acquirenti della sostanza stupefacente, la loro utilizzabilità, il sequestro di droga suddivisa in involucri, segno di destinazione allo spaccio ( pag. 10 e 11 della sentenza di appello). Quanto alla applicazione della recidiva, la sentenza impugnata, la cui motivazione deve integrarsi con quella della sentenza di primo grado, secondo i principi della cd doppia conforme, considera come la condotta contestata riveli una maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464), osservando che l'imputato, con l'ulteriore episodio di spaccio, aveva dimostrato di essere stabilmente inserito in un contesto criminale, tanto da essere destinatario della misura della sorveglianza speciale. I giudici di merito hanno inoltre reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto della non occasionalità della condotta e della pluralità delle cessioni, rivelatrici di una offensività della condotta certamente non tenue. Stesse considerazioni valgono in ordine al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., avendo la Corte escluso, con motivazione non illogica e rispettosa dei principi espressi da questa Corte, l'elemento della tenuità dell'offesa. Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosiL I. precedenti penali dell'imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). La Corte territoriale , facendo riferimento ai precedenti specifici dell'imputato, ha quindi reso motivazione congrua e rispettosa dei principi anzidetti. La mancata concessione delle attenuanti rende infine non valutabile il motivo riguardante il giudizio di bilanciamento. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il