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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45062/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, oltre al dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente del tipo cocaina con elevatissima percentuale di principio attivo, plurimi elementi che facevano escludere l'invocata riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo avendo la Corte di appello, in ordine alla medesima censura quanto al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., evidenziato come la condotta comunque violenta descritta nell'imputazione (inconferente che non fossero state causate lesioni) fosse funzionale ad ostacolare l'arresto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, oltre al dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente del tipo cocaina con elevatissima percentuale di principio attivo, plurimi elementi che facevano escludere l'invocata riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo avendo la Corte di appello, in ordine alla medesima censura quanto al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., evidenziato come la condotta comunque violenta descritta nell'imputazione (inconferente che non fossero state causate lesioni) fosse funzionale ad ostacolare l'arresto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 45062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris