CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47451/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D. Cesari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato in particolare che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, rilievi disgiunti da un autentico confronto, tantonneno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla necessaria analisi della condotta, le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute (pag. 1 e ss. della sentenza impugnata); Anche il diniego di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. è retto da argomentazioni non censurabili che si saldano, completando così la motivazione sul diniego, quanto alla ritenuta inidoneità della pena sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa e di prevenzione speciale, alle valutazioni che la Corte di merito ha espresso, denegandone il fondamento, sull'allegazione del buon comportamento processuale e "ravvedimento" dell'imputato di cui, osserva in sentenza, "non vi è riscontro nel processo". Il diniego, dunque, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 202