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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22752/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 6 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 6 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 648 cod. pen.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la qualificazione dei fatti contestati al capo A) in termini di rapina e ne invocano la derubricazione in quelli di furto e percosse, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione cella vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata ha sottolineato come dall'istruttoria fosse emersa la compiuta realizzazione della rapina impropria, stante lo stretto ed evidente legame tra la sottrazione degli oggetti alla vittima e la successiva aggressione funzionale al conseguimento dell'impunità; osservato che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, ai fini di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., la violenza o la minaccia possono realizzarsi persino anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa, tentata o consumata, e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, cosicché, per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; .Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171; Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la realizzazione da parte dell'imputato del delitto di lesioni personali, risulta meramente riproduttivo di un aspetto già adeguatamente valutato dal giudice di merito, che a pagina 7 ha individuato gli elementi dichiarativi e documentali da cui emergeva con tutta evidenza la realizzazione dell'aggressione e delle conseguenti lesioni da parte del prevenuto; osservato che anche l'ultima doglianza, che censura la sussistenza del delitto di ricettazione e chiede la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., si limita a riproporre una questione sulla quale la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, sottolineando a pagina 8 come dalle circostanze del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato del telefono provento di furto si dovesse desumere la sussistenza del dolo di ricettazione, stante anche l'assenza di plausibile giustificazione circa tale possesso, così escludendo da parte sua quella condotta di mera negligenza che caratterizza la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 6 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 6 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 e 648 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la qualificazione dei fatti contestati al capo A) in termini di rapina e ne invocano la derubricazione in quelli di furto e percosse, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione cella vicenda, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata ha sottolineato come dall'istruttoria fosse emersa la compiuta realizzazione della rapina impropria, stante lo stretto ed evidente legame tra la sottrazione degli oggetti alla vittima e la successiva aggressione funzionale al conseguimento dell'impunità; osservato che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, ai fini di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., la violenza o la minaccia possono realizzarsi persino anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa, tentata o consumata, e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, cosicché, per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617; .Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310; Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171; Sez. 2, n. 30127 del 09/04/2009, Scalvini, Rv. 244821); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la realizzazione da parte dell'imputato del delitto di lesioni personali, risulta meramente riproduttivo di un aspetto già adeguatamente valutato dal giudice di merito, che a pagina 7 ha individuato gli elementi dichiarativi e documentali da cui emergeva con tutta evidenza la realizzazione dell'aggressione e delle conseguenti lesioni da parte del prevenuto; osservato che anche l'ultima doglianza, che censura la sussistenza del delitto di ricettazione e chiede la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., si limita a riproporre una questione sulla quale la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, sottolineando a pagina 8 come dalle circostanze del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato del telefono provento di furto si dovesse desumere la sussistenza del dolo di ricettazione, stante anche l'assenza di plausibile giustificazione circa tale possesso, così escludendo da parte sua quella condotta di mera negligenza che caratterizza la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.