CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
usta procuraspeciale allegata al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Catanzaro, al corso Mazzini n. 164.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, al vialeAltiero Spinelli n. 30, in persona del procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Amico, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Cosenza, alla via Panebianco n. 326.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, n. cron.1022/2025, depositata il 18/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 682/2026Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 23207/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 14/07/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Roma, 13 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese