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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13590/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

972Rasizzi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Bono [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RasizziScalora, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifestaillogicità della motivazione in relazione alla ritenuta compartecipazione criminosa di AntoninoRasizzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui agli artt. 110, 633, 639-bis,cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnataove il giudice di merito argomenta in relazione alla responsabilità dei ricorrenti e allasussistenza del reato di occupazione abusiva, rilevando, tra l’altro come i manufatti fosserostati adibiti ad abitazione dei rispettivi nuclei famigliari);ritenuto che il secondo motivo, che deduce l’illogicità della sentenza in relazioneall’invasione di terreni comunali, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato, e altresì generico per mancanza di specificità,stante l’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata equelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato, in particolare, che, per un verso, i ricorrenti non spiegano in quale manieraincida sulla (in)sussistenza del reato un’eventuale futura sdemanializzazione dei terreniabusivamente occupati e, per altro verso, trascurano di considerare che i giudici di meritohanno puntualmente individuato gli autori dell’occupazione, per come già evidenziato alp a r a g r a f o p r e c e d e n t e ; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
972Rasizzi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Bono [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RasizziScalora, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e manifestaillogicità della motivazione in relazione alla ritenuta compartecipazione criminosa di AntoninoRasizzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui agli artt. 110, 633, 639-bis,cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnataove il giudice di merito argomenta in relazione alla responsabilità dei ricorrenti e allasussistenza del reato di occupazione abusiva, rilevando, tra l’altro come i manufatti fosserostati adibiti ad abitazione dei rispettivi nuclei famigliari);ritenuto che il secondo motivo, che deduce l’illogicità della sentenza in relazioneall’invasione di terreni comunali, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato, e altresì generico per mancanza di specificità,stante l’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata equelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato, in particolare, che, per un verso, i ricorrenti non spiegano in quale manieraincida sulla (in)sussistenza del reato un’eventuale futura sdemanializzazione dei terreniabusivamente occupati e, per altro verso, trascurano di considerare che i giudici di meritohanno puntualmente individuato gli autori dell’occupazione, per come già evidenziato alp a r a g r a f o p r e c e d e n t e ; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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