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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40138/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 gennaio 2021 che ha confermato la condanna inflitta all'imputata dal Tribunale di Avellino il 19 novembre 2018 alla pena di mesi 2 di arresto ed C 3.200 di multa per i reati ex artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, 181 d.lgs. 42/2004, 733-bis cod. pen. (reato accertato in Calabritto sino al sequestro del 10 aprile 2015).

Con il primo motivo si deduce il vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

«perché incoerente è la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui reputa di poter assegnare la penale responsabilità del fatto alla ricorrente, pur rinunciando all'individuazione dell'esecutore materiale dell'opera», nonché l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo si deduce l'omessa valutazione delle specifiche doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione delle prove; in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa rispetto ad una risposta compiuta ai motivi di appello.

Con il ricorso si prospetta esclusivamente una lettura alternativa delle fonti di prova.

Del tutto generico è poi il motivo sulla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; per altro, si tratta di una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello: il ricorso sul punto è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 1.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato perché il motivo di appello sulla penale responsabilità dell'imputata risulta specificamente analizzato nelle pagine 3 e seguenti della sentenza impugnata.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/09/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 gennaio 2021 che ha confermato la condanna inflitta all'imputata dal Tribunale di Avellino il 19 novembre 2018 alla pena di mesi 2 di arresto ed C 3.200 di multa per i reati ex artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, 181 d.lgs. 42/2004, 733-bis cod. pen. (reato accertato in Calabritto sino al sequestro del 10 aprile 2015). Con il primo motivo si deduce il vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. «perché incoerente è la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui reputa di poter assegnare la penale responsabilità del fatto alla ricorrente, pur rinunciando all'individuazione dell'esecutore materiale dell'opera», nonché l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen. Con il secondo motivo si deduce l'omessa valutazione delle specifiche doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione delle prove; in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa rispetto ad una risposta compiuta ai motivi di appello. Con il ricorso si prospetta esclusivamente una lettura alternativa delle fonti di prova. Del tutto generico è poi il motivo sulla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; per altro, si tratta di una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello: il ricorso sul punto è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché il motivo di appello sulla penale responsabilità dell'imputata risulta specificamente analizzato nelle pagine 3 e seguenti della sentenza impugnata. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. Il Consigliere
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