CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 1965
Cassazione n. 07827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/04/1965 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2021, la Corte di appello di Milano in parziale riforma della condanna pronunciata in data 25 settembre 2020 dal Tribunale di Como in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art.660 cod. pen. per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione eliminando la relativa pena pari a giorni 5 di reclusione, confermando nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati alla pena di mesi 4 e giorni 5 di reclusione per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, introdotto nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] contro la volontà di quest'ultimo e averlo minacciato dicendogli che lo avrebbe costretto sulla sedia a rotelle, reiterando molestie e minacce con l'utilizzo del telefono.(Capo A: art.81cpv,612,614,660 cod. pen), con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo un unico motivo. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità in relazione alla violazione di domicilio e alla minaccia. Il ricorrente deduce che i fatti di cui all'imputazione si sarebbero consumati all'interno di una casa in cui la persona offesa aveva anche il proprio studio professionale con la conseguenza che difetterebbero í necessari requisiti per considerarla "privata dimora". A ciò si aggiunga che il Ferrisi non si è introdotto scavalcando il cancello, ma dall'ingresso principale avendo trovato il cancelletto aperto. Siffatte circostanze non sarebbero state valutate dalla sentenza impugnata e i fatti sarebbero stati del tutto travisati con omessa valutazione di prove decisive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è Inammissibile 1. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di definizione di "privata dimora". Il ricorrente non tiene conto delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte a Sezioni unite e dell'interpretazione ivi contenuta, sia pure con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., della nozione di privata dimora (Cass. SU, n. 31345 del 23/3/2017, rv 270076-01, D'Amico), pronuncia peraltro espressamente richiamata dalla sentenza impugnata. Pur constatando l'ampio campo semantìco rilevante ai fini della identificazione del concetto di «privata dimora», le Sezioni Unite hanno rifiutato l'impostazione logico-interpretativa che ampliava la fattispecie astratta includendovi tanto i luoghi che erano strutturati in guisa da inibire l'accesso al pubblico (portoni, saracinesche o altri meccanismi) quanto i luoghi adibiti ad atti della vita privata (specificandosi che atti della vita privata non erano soltanto quelli della vita intima o familiare, ma anche quelli dell'attività professionale o lavorativa, o quelli posti in essere a contatto con altri soggetti, quali l'acquisto di merce in un supermercato, la fruizione di una prestazione professionale, il compimento di operazioni bancarie). [OSCURATO:PERSONA] consesso ha, dunque, sposato un significato restrittivo, muovendo dalla lettera del testo normativo, ritenendo che nella previsione dell'art.624 bis cod. pen. debbano includersi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione. In definitiva, si è ritenuto che per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art.624 bis cod. pen. in relazione alla nozione di privata dimora dovessero concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. 1.2. La sentenza impugnata ha operato buon governo dei principi richiamati: L' essersi introdotto il ricorrente nell'appartamento della persona offesa che, come risulta dalla sentenza impugnata, era destinato in parte a privata dimora ed in parte a studio professionale al quale tuttavia si poteva avere accesso solo dopo avere citofonato ed essere autorizzati ad entrare, alla luce delle indicazioni fornite dalla richiamata pronunzia, non esclude la qualificazione dello stesso quale luogo di "privata dimora". Del resto dopo la pronunzia delle Sezioni Unite le sentenze successive hanno, con riferimento alle singole fattispecie concrete, correttamente applicato le indicazioni ivi contenute. Si richiama al riguardo la pronunzia secondo cui: "In tema di violazione di domicilio, nel concetto di privata dimora rientra non solo l'abitazione, ma anche ogni luogo non pubblico, che serva all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto luogo di privata dimora i locali di un'agenzia in cui l'utilizzatore svolgeva attività professionale). (Sez.5, n. 50192 del 04/11/2019, Rv. 277959). 1.3. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso la sentenza impugnata, con motivazione esaustiva e non contraddittoria, ha chiarito attraverso il richiamo di due fonti testimoniali ([OSCURATO:PERSONA] e Montagnesi) che il Ferreri non è entrato attraverso il cancelletto di ingresso, ma scavalcando il muro di recinzione, valorizzando attraverso questa circostanza di fatto, la sussistenza dell'elemento soggettivo e quindi la intenzionalità dell'accesso invito domino.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. Sulla specifica richiesta di liquidazione del ricorrente delle spese di rappresentanza processuale in quanto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, va richiamata la normativa relativa secondo la quale il giudice competente per la liquidazione rispetto al giudizio per cassazione è il giudice del rinvio o il giudice che ha pronunziato la sentenza divenuta irrevocabile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle