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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02200/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 23/07/2014 al 8/05/2015, nella forma della custodia in carcere, e fino al 22/09/2016 nella forma degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura cautelare in quanto indagato per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306 (conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n.356) aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con modif. dalla

I. 12 luglio 1991, n. 203) per essersi reso destinatario di fittizia intestazione della proprietà dell'immobile sito in Palmi, via [OSCURATO:PERSONA] al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; immobili di effettiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'istante era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Palmi del 26/07/2017.

2. La Corte ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione evidenziando che il procedimento penale si era sviluppato lungo due tronconi processuali: il primo, deciso con rito ordinario e definito con la sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi; il secondo, deciso a seguito di rito abbreviato e definito con sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri coimputati.

La medesima vicenda storica è stata, dunque, vagliata da due diversi giudici.

La Corte di appello ha richiamato la sentenza assolutoria laddove ha affermato il ruolo centrale assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella compravendita oggetto di imputazione quale intestazione fittizia affermando che tutti erano a conoscenza dei suoi trascorsi giudiziari, legati al clan Gallico, dando poi rilievo anche a quanto affermato dalla Corte di appello a proposito della consapevolezza in capo a tutti i formali acquirenti dell'immobile, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], dell'effettiva riconducibilità dell'intera compravendita all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

La colpa grave del richiedente è stata desunta dal fatto che dalle intercettazioni di alcune conversazioni telefoniche emergeva la piena adesione del [OSCURATO:PERSONA] al progetto criminoso di [OSCURATO:PERSONA] e alle modalità dallo stesso imposte, dal rapporto fiduciario tra i due, dall'intervento di [OSCURATO:PERSONA] alla stipula del contratto definitivo anche nell'interesse del fratello Daniele, in qualità di procuratore speciale, e con la presenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dal fatto che parte del prezzo dovuto dal fratello Daniele fosse stato pagato con vaglia postale emesso dal conto intestato a [OSCURATO:PERSONA].

Dalla stessa sentenza assolutoria la Corte ha ricavato l'affermazione del volontario e consapevole ruolo di intestatari fittizi degli stretti congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e anche dell'odierno istante, al quale però non si è ritenuta ascrivibile la consapevolezza della riconducibilità dell'operazione alla cosca Gallico.

I giudici della riparazione hanno ritenuto sufficiente rilevare che [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolmente partecipato all'affare immobiliare, quantomeno per favorire la parziale fittizietà dell'acquisto in favore di [OSCURATO:PERSONA], e che fosse a conoscenza della caratura criminale di quest'ultimo in ragione della circostanza che il fratello del [OSCURATO:PERSONA] è il genero di [OSCURATO:PERSONA] in quanto marito della figlia, oltre che in ragione delle ridotte dimensioni dell'ambito territoriale in cui [OSCURATO:PERSONA] ha operato illecitamente.

La condotta dell'istante, che ha aderito all'affare propostogli da [OSCURATO:PERSONA], noncurante dei trascorsi giudiziari dello stesso, integra a giudizio della Corte una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata deducendo, con unico motivo, erronea interpretazione e applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Il Tribunale di Palmi, con la sentenza assolutoria «per non aver commesso il fatto» ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente investito i propri capitali di lecita provenienza nell'affare ed è stato l'effettivo acquirente degli immobili oggetto della compravendita, così evidenziando la lacunosità e superficialità delle indagini e l'incapacità degli investigatori di interpretare, secondo il loro corretto significato, le frasi pronunciate nel corso di una conversazione telefonica intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie.

Alcune parti delle intercettazioni erano state, inoltre, trascritte in modo errato e superficiale e interpretate in modo volutamente accusatorio.

Sin dal momento dell'arresto il [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che il proprio nucleo familiare fosse in grado di acquistare prodotti finanziari, disinvestiti per acquistare l'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] da adibire al negozio per parrucchiere, tale essendo l'attività svolta dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA].

Nel provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione i giudici hanno richiamato una sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del giudizio celebratosi con rito abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, nel quale la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata solo incidentalmente esaminata, senza alcuna possibilità per lo stesso di interagire in quanto giudicato separatamente.

La Corte non ha tenuto conto del fatto che la misura cautelare ha avuto inizio in data 23/07/2014 e termine il 22/09/2016, sebbene sin dall'arresto il [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito nei due interrogatori resi al pubblico ministero tutti gli elementi idonei a consentire la corretta lettura dei fatti.

Ma neppure dalle argomentazioni svolte nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si evince una condotta ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] che possa aver tratto in inganno gli inquirenti e il giudice della cautela.

La Corte non ha adeguatamente valorizzato la circostanza che il Tribunale di Palmi ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente investito propri capitali nell'affare e fosse del tutto inconsapevole della decisività del suo ruolo di finanziatore necessario dell'intera operazione immobiliare, negando esservi prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della propria decisività e del fatto che, acquistando i locali per trasferirvi l'attività commerciale della moglie, avrebbe agevolato il programma criminoso di [OSCURATO:PERSONA], e negando anche la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] di alcun intento di intestazione fittizia del bene.

Il Tribunale di Palmi ha esaminato i medesimi elementi forniti dalla difesa al momento dell'arresto in ordine alla legittimità e regolarità dell'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA], così evidenziandosi l'insussistenza di colpa grave nel contribuire al mantenimento della custodia cautelare da parte del richiedente.

Nell'ordinanza, oltre a fare riferimento a una sentenza che non ha riguardato il ricorrente, si è fatto riferimento alle villette site in Palmi, via Letterio di Francia, ossia a elementi mai presi in considerazione in sede di emissione della misura cautelare.

Si è dato per scontato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] a causa dei loro stretti rapporti, sebbene il ricorrente non abbia alcun grado di parentela nè abbia un'approfondita conoscenza dello [OSCURATO:PERSONA], suocero del fratello; l'affermazione in ordine agli stretti rapporti si basa su un assunto privo di fondamento.

La pronuncia viola la presunzione di innocenza esigendo che il richiedente fornisca la prova della propria innocenza nella procedura di equa riparazione.

Nel ricorso sono state poi elencate le conseguenze dannose derivanti dall'ingiusta detenzione in relazione alle quali era stata chiesta la liquidazione di una somma a titolo di indennizzo.

3. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia rigettato.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondatamente proposto nei termini che seguono.2.

Occorre ricordare che la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione viene a concretarsi in condotte attive od omissive macroscopicamente imprudenti o negligenti, violative di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che abbiano concorso a indurre in errore l'autorità giudiziaria contribuendo a determinare, quale conseguenza non voluta, la privazione della libertà personale e il mantenimento della misura cautelare detentiva.

2.1. Non si tratta, dunque, di verificare la fondatezza dell'accusa, posto che tale compito spetta al giudice della cognizione penale, quanto piuttosto di esaminare se, al momento dell'adozione della misura cautelare e successivamente ad essa, l'istante abbia tenuto una condotta gravemente colposa idonea a generare quell'errore.

Il giudice della riparazione incontra, in tale valutazione, il limite posto dall'accertamento negativo dei fatti contenuto nella sentenza assolutoria passata in giudicato.

2.2. Ora, nel caso in esame, la Corte territoriale prende atto del fatto che la sentenza assolutoria (n.959/17) ha escluso, sotto il profilo dell'elemento materiale, che tramite [OSCURATO:PERSONA] si fosse schermato l'ingresso di capitali di terzi soggetti nell'operazione, ritenendo dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente investito capitale proprio nell'affare; sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Palmi ha, altresì, escluso che egli fosse consapevole del fatto che, con tale acquisto, avrebbe agevolato il programma criminoso di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale riporta, però, anche passi della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (n.1553/2018), a seguito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che in tale sentenza è stato accertato che, per una parte degli immobili, l'intestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] fosse fittizia, così come consapevolmente fittizia fosse l'intestazione di taluni immobili siti in via Letterio di Francia.

Dal raffronto tra le due pronunce, la Corte, richiamando in particolare una conversazione intercettata il 4 marzo 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], riportata nella sentenza n.1553/2018, desume che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole del fatto che l'operazione di compravendita alla quale egli partecipava avvenisse sotto la regia di [OSCURATO:PERSONA] e che egli avesse pienamente aderito al progetto criminoso di quest'ultimo, oltre che alle modalità da quest'ultimo imposte.

Nell'ordinanza qui impugnata si legge, poi, che dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi era ricavabile l'accertata volontarietà e consapevolezza del ruolo di intestatari fittizi assunto dagli stretti congiunti di Tannino, ivi compreso il [OSCURATO:PERSONA], semplicemente ignaro della riconducibilità dell'operazione alla cosca Gallico, ribadendo il giudice della riparazione che «[OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente partecipato all'affare immobiliare quanto meno per favorire la parziale fittizietà dell'acquisto in favore di [OSCURATO:PERSONA]».2.3.

I numerosi passi dell'ordinanza nei quali vengono riportati alla lettera brani della sentenza n.1553/2018 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], al fine di evidenziare la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti di quest'ultimo con la cosca Gallico, portano la Corte a desumere che tale caratura fosse nota a [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del fatto che l'istante fosse fratello di Daniele, genero di [OSCURATO:PERSONA] e che l'attività di quest'ultimo si fosse svolta in un ambito territoriale di non grandi dimensioni.

3. Nella prospettiva del sindacato di legittimità è decisivo rimarcare che esso è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253325), dovendosi tener conto del fatto che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione.

Questi, pur potendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; e in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638; più di recente, ex plurimis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

3.1. Ma, secondo un criterio interpretativo dell'art.314 cod. proc. pen. più volte affermato dalla Corte di legittimità, sebbene il giudice della riparazione possa prendere in esame gli esiti dell'attività di indagine, indipendentemente dalla pronuncia assolutoria, in tale operazione incontra il limite di non poter ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv.262957).

3.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, con riguardo alla condotta dell'istante antecedente la pronuncia dell'ordinanza genetica di misura cautelare, che la motivazione dell'ordinanza qui impugnata, pur avendo la Corte individuato la condotta ostativa dell'istante «il quale ha aderito all'affare propostogli da [OSCURATO:PERSONA] noncurante dei trascorsi giudiziari dello stesso», sulla base di elementi non sconfessati nella sentenza assolutoria, sia nel suo complesso viziata per erronea applicazione dell'art.314 cod. proc. pen. nella parte in cui il giudice della riparazione ha riportato interi brani di una sentenza emessa nei confronti di un coimputato, sovrapponendo gli esiti dell'accertamento compiuto in quel giudizio a quanto, in senso contrario, accertato dal Tribunale di Palmi con sentenza passata in giudicato.

La circostanza di fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole che, con la propria condotta, avrebbe agevolato l'attività criminale di [OSCURATO:PERSONA] era stata, infatti, affermata, secondo quanto si legge nella medesima ordinanza, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palmi.

4. Per altro profilo, deve ritenersi che il ricorso sia fondato anche nella parte in cui la difesa ha censurato per vizio di motivazione l'omessa considerazione che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito dopo l'arresto, in sede di interrogatorio, tutti gli elementi che avrebbero successivamente condotto alla sua assoluzione.

Nell'ordinanza risulta, in particolare, assente la valutazione della condotta tenuta dall'istante successivamente alla misura cautelare, con specifico riguardo all'incidenza causale di tale condotta sul mantenimento della misura.

5. Per tali ragioni l'ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale sarà tenuta ad esaminare la condotta endoprocessuale di [OSCURATO:PERSONA], la valenza degli elementi di giudizio sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria successivamente all'applicazione della misura cautelare, e, in generale, se e in qual modo la condotta gravemente colposa dell'istante si sia posta in relazione sinergica con l'adozione e il mantenimento della misura cautelare, secondo i princìpi sopra esposti.

Alla medesima Corte è demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 23/07/2014 al 8/05/2015, nella forma della custodia in carcere, e fino al 22/09/2016 nella forma degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura cautelare in quanto indagato per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306 (conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n.356) aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con modif. dalla I. 12 luglio 1991, n. 203) per essersi reso destinatario di fittizia intestazione della proprietà dell'immobile sito in Palmi, via [OSCURATO:PERSONA] al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali; immobili di effettiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'istante era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Palmi del 26/07/2017. 2. La Corte ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione evidenziando che il procedimento penale si era sviluppato lungo due tronconi processuali: il primo, deciso con rito ordinario e definito con la sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi; il secondo, deciso a seguito di rito abbreviato e definito con sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri coimputati. La medesima vicenda storica è stata, dunque, vagliata da due diversi giudici. La Corte di appello ha richiamato la sentenza assolutoria laddove ha affermato il ruolo centrale assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella compravendita oggetto di imputazione quale intestazione fittizia affermando che tutti erano a conoscenza dei suoi trascorsi giudiziari, legati al clan Gallico, dando poi rilievo anche a quanto affermato dalla Corte di appello a proposito della consapevolezza in capo a tutti i formali acquirenti dell'immobile, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], dell'effettiva riconducibilità dell'intera compravendita all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La colpa grave del richiedente è stata desunta dal fatto che dalle intercettazioni di alcune conversazioni telefoniche emergeva la piena adesione del [OSCURATO:PERSONA] al progetto criminoso di [OSCURATO:PERSONA] e alle modalità dallo stesso imposte, dal rapporto fiduciario tra i due, dall'intervento di [OSCURATO:PERSONA] alla stipula del contratto definitivo anche nell'interesse del fratello Daniele, in qualità di procuratore speciale, e con la presenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dal fatto che parte del prezzo dovuto dal fratello Daniele fosse stato pagato con vaglia postale emesso dal conto intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Dalla stessa sentenza assolutoria la Corte ha ricavato l'affermazione del volontario e consapevole ruolo di intestatari fittizi degli stretti congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e anche dell'odierno istante, al quale però non si è ritenuta ascrivibile la consapevolezza della riconducibilità dell'operazione alla cosca Gallico. I giudici della riparazione hanno ritenuto sufficiente rilevare che [OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolmente partecipato all'affare immobiliare, quantomeno per favorire la parziale fittizietà dell'acquisto in favore di [OSCURATO:PERSONA], e che fosse a conoscenza della caratura criminale di quest'ultimo in ragione della circostanza che il fratello del [OSCURATO:PERSONA] è il genero di [OSCURATO:PERSONA] in quanto marito della figlia, oltre che in ragione delle ridotte dimensioni dell'ambito territoriale in cui [OSCURATO:PERSONA] ha operato illecitamente. La condotta dell'istante, che ha aderito all'affare propostogli da [OSCURATO:PERSONA], noncurante dei trascorsi giudiziari dello stesso, integra a giudizio della Corte una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata deducendo, con unico motivo, erronea interpretazione e applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale di Palmi, con la sentenza assolutoria «per non aver commesso il fatto» ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente investito i propri capitali di lecita provenienza nell'affare ed è stato l'effettivo acquirente degli immobili oggetto della compravendita, così evidenziando la lacunosità e superficialità delle indagini e l'incapacità degli investigatori di interpretare, secondo il loro corretto significato, le frasi pronunciate nel corso di una conversazione telefonica intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie. Alcune parti delle intercettazioni erano state, inoltre, trascritte in modo errato e superficiale e interpretate in modo volutamente accusatorio. Sin dal momento dell'arresto il [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che il proprio nucleo familiare fosse in grado di acquistare prodotti finanziari, disinvestiti per acquistare l'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] da adibire al negozio per parrucchiere, tale essendo l'attività svolta dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA]. Nel provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione i giudici hanno richiamato una sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del giudizio celebratosi con rito abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, nel quale la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata solo incidentalmente esaminata, senza alcuna possibilità per lo stesso di interagire in quanto giudicato separatamente. La Corte non ha tenuto conto del fatto che la misura cautelare ha avuto inizio in data 23/07/2014 e termine il 22/09/2016, sebbene sin dall'arresto il [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito nei due interrogatori resi al pubblico ministero tutti gli elementi idonei a consentire la corretta lettura dei fatti. Ma neppure dalle argomentazioni svolte nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si evince una condotta ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] che possa aver tratto in inganno gli inquirenti e il giudice della cautela. La Corte non ha adeguatamente valorizzato la circostanza che il Tribunale di Palmi ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente investito propri capitali nell'affare e fosse del tutto inconsapevole della decisività del suo ruolo di finanziatore necessario dell'intera operazione immobiliare, negando esservi prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della propria decisività e del fatto che, acquistando i locali per trasferirvi l'attività commerciale della moglie, avrebbe agevolato il programma criminoso di [OSCURATO:PERSONA], e negando anche la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] di alcun intento di intestazione fittizia del bene. Il Tribunale di Palmi ha esaminato i medesimi elementi forniti dalla difesa al momento dell'arresto in ordine alla legittimità e regolarità dell'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA], così evidenziandosi l'insussistenza di colpa grave nel contribuire al mantenimento della custodia cautelare da parte del richiedente. Nell'ordinanza, oltre a fare riferimento a una sentenza che non ha riguardato il ricorrente, si è fatto riferimento alle villette site in Palmi, via Letterio di Francia, ossia a elementi mai presi in considerazione in sede di emissione della misura cautelare. Si è dato per scontato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] a causa dei loro stretti rapporti, sebbene il ricorrente non abbia alcun grado di parentela nè abbia un'approfondita conoscenza dello [OSCURATO:PERSONA], suocero del fratello; l'affermazione in ordine agli stretti rapporti si basa su un assunto privo di fondamento. La pronuncia viola la presunzione di innocenza esigendo che il richiedente fornisca la prova della propria innocenza nella procedura di equa riparazione. Nel ricorso sono state poi elencate le conseguenze dannose derivanti dall'ingiusta detenzione in relazione alle quali era stata chiesta la liquidazione di una somma a titolo di indennizzo. 3. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia rigettato. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatamente proposto nei termini che seguono.2. Occorre ricordare che la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione viene a concretarsi in condotte attive od omissive macroscopicamente imprudenti o negligenti, violative di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che abbiano concorso a indurre in errore l'autorità giudiziaria contribuendo a determinare, quale conseguenza non voluta, la privazione della libertà personale e il mantenimento della misura cautelare detentiva. 2.1. Non si tratta, dunque, di verificare la fondatezza dell'accusa, posto che tale compito spetta al giudice della cognizione penale, quanto piuttosto di esaminare se, al momento dell'adozione della misura cautelare e successivamente ad essa, l'istante abbia tenuto una condotta gravemente colposa idonea a generare quell'errore. Il giudice della riparazione incontra, in tale valutazione, il limite posto dall'accertamento negativo dei fatti contenuto nella sentenza assolutoria passata in giudicato. 2.2. Ora, nel caso in esame, la Corte territoriale prende atto del fatto che la sentenza assolutoria (n.959/17) ha escluso, sotto il profilo dell'elemento materiale, che tramite [OSCURATO:PERSONA] si fosse schermato l'ingresso di capitali di terzi soggetti nell'operazione, ritenendo dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente investito capitale proprio nell'affare; sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Palmi ha, altresì, escluso che egli fosse consapevole del fatto che, con tale acquisto, avrebbe agevolato il programma criminoso di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale riporta, però, anche passi della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (n.1553/2018), a seguito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che in tale sentenza è stato accertato che, per una parte degli immobili, l'intestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] fosse fittizia, così come consapevolmente fittizia fosse l'intestazione di taluni immobili siti in via Letterio di Francia. Dal raffronto tra le due pronunce, la Corte, richiamando in particolare una conversazione intercettata il 4 marzo 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], riportata nella sentenza n.1553/2018, desume che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole del fatto che l'operazione di compravendita alla quale egli partecipava avvenisse sotto la regia di [OSCURATO:PERSONA] e che egli avesse pienamente aderito al progetto criminoso di quest'ultimo, oltre che alle modalità da quest'ultimo imposte. Nell'ordinanza qui impugnata si legge, poi, che dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi era ricavabile l'accertata volontarietà e consapevolezza del ruolo di intestatari fittizi assunto dagli stretti congiunti di Tannino, ivi compreso il [OSCURATO:PERSONA], semplicemente ignaro della riconducibilità dell'operazione alla cosca Gallico, ribadendo il giudice della riparazione che «[OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente partecipato all'affare immobiliare quanto meno per favorire la parziale fittizietà dell'acquisto in favore di [OSCURATO:PERSONA]».2.3. I numerosi passi dell'ordinanza nei quali vengono riportati alla lettera brani della sentenza n.1553/2018 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], al fine di evidenziare la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti di quest'ultimo con la cosca Gallico, portano la Corte a desumere che tale caratura fosse nota a [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del fatto che l'istante fosse fratello di Daniele, genero di [OSCURATO:PERSONA] e che l'attività di quest'ultimo si fosse svolta in un ambito territoriale di non grandi dimensioni. 3. Nella prospettiva del sindacato di legittimità è decisivo rimarcare che esso è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253325), dovendosi tener conto del fatto che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione. Questi, pur potendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; e in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638; più di recente, ex plurimis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). 3.1. Ma, secondo un criterio interpretativo dell'art.314 cod. proc. pen. più volte affermato dalla Corte di legittimità, sebbene il giudice della riparazione possa prendere in esame gli esiti dell'attività di indagine, indipendentemente dalla pronuncia assolutoria, in tale operazione incontra il limite di non poter ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv.262957). 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, con riguardo alla condotta dell'istante antecedente la pronuncia dell'ordinanza genetica di misura cautelare, che la motivazione dell'ordinanza qui impugnata, pur avendo la Corte individuato la condotta ostativa dell'istante «il quale ha aderito all'affare propostogli da [OSCURATO:PERSONA] noncurante dei trascorsi giudiziari dello stesso», sulla base di elementi non sconfessati nella sentenza assolutoria, sia nel suo complesso viziata per erronea applicazione dell'art.314 cod. proc. pen. nella parte in cui il giudice della riparazione ha riportato interi brani di una sentenza emessa nei confronti di un coimputato, sovrapponendo gli esiti dell'accertamento compiuto in quel giudizio a quanto, in senso contrario, accertato dal Tribunale di Palmi con sentenza passata in giudicato. La circostanza di fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse consapevole che, con la propria condotta, avrebbe agevolato l'attività criminale di [OSCURATO:PERSONA] era stata, infatti, affermata, secondo quanto si legge nella medesima ordinanza, con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palmi. 4. Per altro profilo, deve ritenersi che il ricorso sia fondato anche nella parte in cui la difesa ha censurato per vizio di motivazione l'omessa considerazione che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito dopo l'arresto, in sede di interrogatorio, tutti gli elementi che avrebbero successivamente condotto alla sua assoluzione. Nell'ordinanza risulta, in particolare, assente la valutazione della condotta tenuta dall'istante successivamente alla misura cautelare, con specifico riguardo all'incidenza causale di tale condotta sul mantenimento della misura. 5. Per tali ragioni l'ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale sarà tenuta ad esaminare la condotta endoprocessuale di [OSCURATO:PERSONA], la valenza degli elementi di giudizio sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria successivamente all'applicazione della misura cautelare, e, in generale, se e in qual modo la condotta gravemente colposa dell'istante si sia posta in relazione sinergica con l'adozione e il mantenimento della misura cautelare, secondo i princìpi sopra esposti. Alla medesima Corte è demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02200/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris