CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da SACCA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 maggio 1985; avverso la sentenza del 31 marzo 2022, della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di porto illegale di arma comune da sparo, ma ne ha confermato la responsabilità per il concorrente reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma. 2. Il ricorso, proposto dall'imputato, si compone di tre autonomi motivi di censura. In particolare, il primo attiene al profilo della procedibilità. Dalle prove (e, segnatamente, dal video in atti), secondo la difesa, non emergerebbe l'uso di un coltello. Cosicché, esclusa l'aggravante, l'imputato doveva essere prosciolto per difetto di querela. Il secondo ed il terzo, invece, attengono al profilo sanzionatorio e, in particolare, all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. 3. Il ricorso è complessivamente infondato. 3.1. Il primo motivo è articolato in fatto e sollecita una mera rilettura degli elementi probatori utilizzati dai giudici di merito. La Corte d'appello ha ricostruito la dinamica dei fatti dando atto, alla luce della evidenziata chiarezza delle immagini, dell'utilizzo di un coltello da parte del ricorrente. Riconoscibile non solo dalle fattezze dello strumento, ma anche alla luce della concreta dinamica dei fatti, nella parte in cui il Saccà, fermatosi, ne ripiegava la lama e con ciò fugando ogni eventuale dubbio sussistente circa la natura dello strumento utilizzato. A fronte di ciò, le censure sollevate (peraltro riproduttive degli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ed in quanto tali, non evidenziando profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. 3.2. La seconda censura, afferente all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è ugualmente inammissibile. Il giudice ha ritenuto determinante la serietà e la violenza della condotta assunta dall'imputato e la sua biografia criminale, costellata da precedenti penali specifici e di rilevante gravità. La motivazione è logica e coerente con i dati processuale e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). 3.2. Il terzo motivo, afferente al riconoscimento della recidiva, è, in ultimo, infondato poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della stessa evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma sulla valutazione in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese