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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 32288/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Forlì.

Avverso tale ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi: con il primo, lamenta la violazione dei principio del contraddittorio; con il secondo, deduce violazione degli artt. 5 cod. pen., 24 e 111 Cost., invocando la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata de plano, senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274811).

Il secondo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in punto di fatto, prive peraltro di allegazioni che dimostrino l'asserito impedimento del difensore.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Forlì. Avverso tale ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi: con il primo, lamenta la violazione dei principio del contraddittorio; con il secondo, deduce violazione degli artt. 5 cod. pen., 24 e 111 Cost., invocando la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata de plano, senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (Sez. 6, n. 52002 del 10/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274811). Il secondo motivo di ricorso è costituito da mere doglianze in punto di fatto, prive peraltro di allegazioni che dimostrino l'asserito impedimento del difensore. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 32288/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris