CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10619/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oro-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.2646/2025 depositata il 04/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17925/2025Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 10619/2026Data pubblicazione 21/04/20261.- Il signor [OSCURATO:PERSONA]Agostino, alla guida di una moto, ha avutoun incidente con una vettura guidata dal signor [OSCURATO:PERSONA] e di proprietàdi un terzo.Ne ha riportato gravi lesioni ed ha agito in giudizio contro il responsabile ela società di assicurazione del veicolo.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda.Nel giudizio di appello il ricorrente ha depositato copia del pagamento daparte di [OSCURATO:PERSONA], la società di assicurazione del veicolo antagonista, di unasomma a ristoro dei danni subiti dal motociclo.L'appello è stato rigettato.[OSCURATO:PERSONA]Agostino ha proposto ricorso per cassazione, e questa Corte, conordinanza Cass. n. 2646/2025, lo ha dichiarato inammissibile.Avverso la suindicata ordinanza di questa Corte il D'Agostino propone oraricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- In realtà il primo motivo è un “non motivo”.Esso non rea alcuna censura ma solo l'esposizione delle regole sul giudiziodi revocazione e non contiene una precisa censura, o meglio l’indicazione diuno specifico vizio revocatorio affettante l'ordinanza impugnata.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denunzia errore nella valutazione delfatto e della documentazione allegata, decisiva ai fini della decisione.Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione, nell'ordinanza qui impugnata,avrebbe errato nel sostenere che vi era stata doppia decisione conforme, eche tale situazione processuale impediva dunque di far valere determinatimotivi di ricorso.Secondo il ricorrente, nel giudizio di appello era stata depositata quietanzadella [OSCURATO:PERSONA], che costituiva ammissione di colpa, ed era documento decisivo,trascurato dal collegio.Numero registro generale 17925/2025Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 10619/2026Data pubblicazione 21/04/2026Non solo era decisivo quale elemento di prova, ma, secondo il ricorrente, l’avvenuto pagamento del danno materiale da parte di [OSCURATO:PERSONA] è un fattoche, se considerato, avrebbe dovuto spezzare la catena della “doppiaconforme” sulla responsabilità, rendendo il ricorso per cassazioneammissibile per la rivalutazione dell’an della responsabilità (p. 8).Il motivo è inammissibile.Intanto, la valutazione circa la rilevanza di quel documento è stata fatta daigiudici di appello, che lo hanno evidentemente ritenuto ininfluente, e nondalla Corte di Cassazione. La conferma di questo giudizio non costituisceerrore di fatto, da parte della S.C., ma è l'esito di una valutazione che haindotto, correttamente, la Corte a ritenere inammissibile il motivo dicensura (l'unico fatto valere) per il divieto posto dalla doppia conforme.Pare del tutto evidente che l'aggiunta in appello di un documento nuovo nonrende il giudizio di appello difforme (ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.) , quantoal fatto.E ciò senza tacere del fatto che l'apprezzamento, fatto in cassazione, circal'esistenza o meno di una doppia conforme, è frutto di una valutazione enon di un giudizio di fatto, e dunque è insuscettibile di revocazione.3.- Con il terzo motivo ricorrente denunzia errore nella valutazione dellaCTU.Sostiene il ricorrente di avere eccepito il fatto che il CTU nominato nelgiudizio di merito non era iscritto nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.Questa Corte nell’ordinanza qui impugnata non solo rilevò che la censuraera generica, ma che comunque la mancata iscrizione in quell’albo, da sola,non poteva comportare nullità della consulenza. E che comunque non erastata dedotta in appello.Il motivo è inammissibile.Il ricorrente non denunzia alcun vizio revocatorio, atteso che nell’impugnatapronunzia la censura mossa alla CTU risulta indicata come inammissibile exart. 366 c.p.c., ed che pertanto non fosse stata proposta in appello: dueNumero registro generale 17925/2025Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 10619/2026Data pubblicazione 21/04/2026valutazioni, non suscettibili di revocazione, e invero nemmeno idoneamentecensurate poiché il ricorrente non dimostra la decisività di tale eccezione;decisività che la precedente ordinanza aveva escluso.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2054 c.c.La tesi è la seguente.I giudici di merito hanno attribuito l'intera responsabilità dell'incidente alricorrente, per eccesso di velocità.Tuttavia, in caso di scontro di veicoli, opera una presunzione di pari colpa(art. 2054 c.c.) che può essere vinta solo dalla dimostrazione che laresponsabilità è interamente di uno dei due, e tale dimostrazione sarebbestata fornita dalla prova che il ricorrente viaggiava a velocità elevata.Tuttavia, i giudici di merito non hanno tenuto conto, o meglio, hannoritenuto irrilevante, il fatto che il verbale per eccesso di velocità era statoannullato dal Giudice di pace.La mancata valorizzazione di tale prova documentale ha condotto ad errore.Il motivo è inammissibile.Intanto viene denunciato un errore eventuale di giudizio delle corti dimerito, e non già della ordinanza oggetto di revocazione.Se è vero che l'ordinanza al punto 6 fa cenno di tale accertamento, è altresìvero che non lo travisa, riportandolo correttamente, dando atto cheentrambe le decisioni hanno negato rilievo a quel documento e basatoperaltro l'accertamento del fatto anche su altri elementi.Dunque, anche ad ammettere che il motivo si possa intendere nel sensoche attribuisce alla ordinanza qui impugnata una percezione errata dei fatti(percezione, non errata, che invece è dovuta ai giudici di merito) non cisarebbe comunque un errore revocatorio, poiché correttamente l'ordinanzaimpugnata ha ricostruito l'accertamento dei fatti conformemente a comeesso è stato operato dai giudici di merito.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.Numero registro generale 17925/2025Numero sezionale 416/2026Numero di raccolta generale 10619/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma dieuro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]