CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 10491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, previa dichiarazione dell'estinzione del reato associativo per prescrizione, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 3 di reclusione ed euro 1.050,00 di multa, confermando la sua condanna per i reati di furto contestati. In particolare il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione in ordine alle specifiche censure difensive relative alla sua mancata conoscenza della lingua italiana ed alla sua mancata individuazione nel territorio italiano, con conseguente incertezza circa la sua corretta identificazione con l'utilizzatore dell'utenza 3284319462. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre le censure già dedotte in appello e rigettate con adeguata e logica motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha valorizzato la circostanza che, nelle conversazioni captate in ordine all'utenza in questione, l'utilizzatore è stato appellato con il nome dell'imputato e si è presentato con il suo nome. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). Del resto, il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 - 01 e Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 267723 - 01). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presic2nte [OSCURATO:PERSONA],iampi DEPOSI -1A' [OSCURATO:PERSONA].\,::'