CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06947/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato che in data 4 luglio 2018 aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi a) (art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e b) (artt. 81 cpv, 73 comma 5 d.p.r. 309 del 1990) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione con la recidiva contestata lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed Euro 1800,00 di multa. 2. Con un unico motivo deduce la manifesta illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza con particolare riguardo al profilo della responsabilità al di là di ogni ragionevole debbio del prevenuto in ordine al reato contestatogli al capo b). Si sostiene che l'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo b) si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni dell'acquirente di cui non è stata adeguatamente valutata l'attendibilità. 3. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la censura reitera analoga doglianza proposta come motivo di appello su cui la Corte si é puntualmente e logicamente pronunciata ritenendo adeguatamente circostanziate le dichiarazioni rese dal Biancucci in ordine alle cessioni di sostanza stupefacente e chiarendo che l'allegato passaporto versato in atti in versione informale, non vale ad escludere in termini assoluti la presenza del prevenuto sul territorio dello stato nel dicembre 2017. 4. Va a riguardo ribadito, invero, che é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione.( Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). 5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.