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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 03395/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/6/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha annullato, limitatamente al reato di cui al capo 5, la ordinanza cautelare emessa in data 13 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere in relazione aí reati, in ordine ai quali è stata confermata la gravità indiziaria, di cui ai capi 1 (art. 416-bis cod. pen. per partecipazione e, successivamente, direzione ed organizzazione del mandannento mafioso di Cosa nostra denominato [OSCURATO:PERSONA]); 3 ( artt. 56, 99, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA]); 4 (artt. 56, 99, 110, 629, comnni 1, 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo:

2.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione rafforzamento o alla realizzazione degli scopi dell'associazione e, ancora di più, qualsiasi supporto alla ipotesi apicale ascritta.

Ai rilievi difensivi della memoria depositata al riesame - riportati nuovamente nel ricorso - il Tribunale non ha risposto.

2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 3 e

4. Quanto al reato di cui al capo 3, la compartecipazione morale del ricorrente quale mandante è apoditticamente desunta solo da qualche incontro - di cui si sconoscono i contenuti - nel bar del Frangiamone con l'ordierno ricorrente in prossimità temporale con delle interlocuzioni avute con il Coppola, eludendo il confronto con le dedisive deduzioni difensive a riguardo, richiamate nel ricorso.

Quanto al reato di cui al capo 4, illogica è la supposta natura fittizia dell'assunzione e manca qualsiasi indicazione fattuale in ordine alla supposta minaccia larvata rispetto a quella che è indicata come una "mezza cortesia" richiesta dal Ficarra per ricambiare un pregresso favore, anche in questo caso stigmatizzando l'omessa considerazione delle deduzioni difensive a riguardo.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione - in uno alla precedente condanna per associazione mafiosa - dell'indice indiziario costituito dagli abituali incontri del ricorrente prima con Mano e Albannonte e poi con Seidita e Giordano nonché dal contenuto delle conversazioni tenute nel 2019 con i sodali Cinquemani, Abbate, Landolina e [OSCURATO:PERSONA] - rappresentando gli stessi la perdurante adesione associativa anche dopo la condanna definitiva del 2011 per associazione mafiosa (v. pg. 4 e ss.) ed il ruolo apicale successivamente ricoperto (v. pg. 7 e ss.).

Generica ed in fatto è la dedotta irrilevanza degli incontri svoltisi tra il Ficarra e alcuni esponenti di spicco di "Cosa nostra" rispetto all'individuato oggetto e modalità riservate con cui si sono svolti gli incontri suddetti, sì da rappresentare - come osservato dal Requirente - vere e proprie riunioni mafiose destinate a discutere di questioni inerenti gli affari del sodalizio, ovvero la riscossione del pizzo e la gestione della cassa, oltre alle direttive da impartire ai sodali preposti - sotto la direzione dello stesso Ficarra- alla gestione dei vari settori di interesse (incontri da cui furono esclusi, peraltro, coloro che non ricoprivano posizioni di livello all'interno dell'associazione).

3. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità rispetto alla incensurabile individuazione della gravità indiziaria in ordine al capo 3 e al capo

4. Quanto al capo 3, la ordinanza impugnata dà puntuale e non illogico conto del ruolo di mandante - rispetto all'esecutore materiale Frangiamore - della pretesa estorsiva sia dalle espressioni utilizzate da quest'ultimo nei confronti della vittima al suo rifiuto ("va bene me ne vado riferirò"), dopo il quale il Frangiamore raggiungeva il ricorrente al bar, sia dai contestuali numerosi incontri di questi con il ricorrente nei giorni precdenti e successivi a quelli tra Frangipane e Coppola e dallo stesso incontro della vittima con il ricorrente subito dopo aver avuto la richiesta estorsiva, a dimostrazione delle consapevolezza dell'estorto di doversi rivolgere al "referente" di zona per affrontare la questione.

Quanto al capo 4 incensurabile è la valutazione del compendio captativo che dà conto, parimenti non illogicamente, delle reazioni della vittima a quella che è dalla stessa percepita come una vera e propria imposizione da parte del ricorrente, ancorchè collegata ad un precedente favore ricevuto da quest'ultimo ( v. pg. 13 e sg. della ordinanza impugnata).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/6/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha annullato, limitatamente al reato di cui al capo 5, la ordinanza cautelare emessa in data 13 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere in relazione aí reati, in ordine ai quali è stata confermata la gravità indiziaria, di cui ai capi 1 (art. 416-bis cod. pen. per partecipazione e, successivamente, direzione ed organizzazione del mandannento mafioso di Cosa nostra denominato [OSCURATO:PERSONA]); 3 ( artt. 56, 99, 110, 629, 416-bis.1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA]); 4 (artt. 56, 99, 110, 629, comnni 1, 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, 416-bis.1 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione rafforzamento o alla realizzazione degli scopi dell'associazione e, ancora di più, qualsiasi supporto alla ipotesi apicale ascritta. Ai rilievi difensivi della memoria depositata al riesame - riportati nuovamente nel ricorso - il Tribunale non ha risposto. 2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 3 e 4. Quanto al reato di cui al capo 3, la compartecipazione morale del ricorrente quale mandante è apoditticamente desunta solo da qualche incontro - di cui si sconoscono i contenuti - nel bar del Frangiamone con l'ordierno ricorrente in prossimità temporale con delle interlocuzioni avute con il Coppola, eludendo il confronto con le dedisive deduzioni difensive a riguardo, richiamate nel ricorso. Quanto al reato di cui al capo 4, illogica è la supposta natura fittizia dell'assunzione e manca qualsiasi indicazione fattuale in ordine alla supposta minaccia larvata rispetto a quella che è indicata come una "mezza cortesia" richiesta dal Ficarra per ricambiare un pregresso favore, anche in questo caso stigmatizzando l'omessa considerazione delle deduzioni difensive a riguardo. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione - in uno alla precedente condanna per associazione mafiosa - dell'indice indiziario costituito dagli abituali incontri del ricorrente prima con Mano e Albannonte e poi con Seidita e Giordano nonché dal contenuto delle conversazioni tenute nel 2019 con i sodali Cinquemani, Abbate, Landolina e [OSCURATO:PERSONA] - rappresentando gli stessi la perdurante adesione associativa anche dopo la condanna definitiva del 2011 per associazione mafiosa (v. pg. 4 e ss.) ed il ruolo apicale successivamente ricoperto (v. pg. 7 e ss.). Generica ed in fatto è la dedotta irrilevanza degli incontri svoltisi tra il Ficarra e alcuni esponenti di spicco di "Cosa nostra" rispetto all'individuato oggetto e modalità riservate con cui si sono svolti gli incontri suddetti, sì da rappresentare - come osservato dal Requirente - vere e proprie riunioni mafiose destinate a discutere di questioni inerenti gli affari del sodalizio, ovvero la riscossione del pizzo e la gestione della cassa, oltre alle direttive da impartire ai sodali preposti - sotto la direzione dello stesso Ficarra- alla gestione dei vari settori di interesse (incontri da cui furono esclusi, peraltro, coloro che non ricoprivano posizioni di livello all'interno dell'associazione). 3. Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimità rispetto alla incensurabile individuazione della gravità indiziaria in ordine al capo 3 e al capo 4. Quanto al capo 3, la ordinanza impugnata dà puntuale e non illogico conto del ruolo di mandante - rispetto all'esecutore materiale Frangiamore - della pretesa estorsiva sia dalle espressioni utilizzate da quest'ultimo nei confronti della vittima al suo rifiuto ("va bene me ne vado riferirò"), dopo il quale il Frangiamore raggiungeva il ricorrente al bar, sia dai contestuali numerosi incontri di questi con il ricorrente nei giorni precdenti e successivi a quelli tra Frangipane e Coppola e dallo stesso incontro della vittima con il ricorrente subito dopo aver avuto la richiesta estorsiva, a dimostrazione delle consapevolezza dell'estorto di doversi rivolgere al "referente" di zona per affrontare la questione. Quanto al capo 4 incensurabile è la valutazione del compendio captativo che dà conto, parimenti non illogicamente, delle reazioni della vittima a quella che è dalla stessa percepita come una vera e propria imposizione da parte del ricorrente, ancorchè collegata ad un precedente favore ricevuto da quest'ultimo ( v. pg. 13 e sg. della ordinanza impugnata). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94
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