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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44042/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 10/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di SALERNO, in data 07/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP (più grave) ed il RUSSO anche di evasione.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione della diminuente del recesso attivo; violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ed alla mancata esclusione della recidiva.

La prima doglianza è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità ( Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame con le osservazioni spiegate a pagina 6 della motivazione la corte di appello ha diffusamente motivato il rigetto della richiesta di diminuente avuto riguardo alle modalità del fatto non essendo stato Russo volontariamente ad interrompere l'azione criminosa bensì essendo stato messo alla fuga il predetto dalla pronta reazione di una delle vittime.

Anche gli altri motivi sono manifestamente infondati posto che la recidiva risulta riconosciuta avuto riguardo alla consumazione del fatto in danno di più persone offese ed a seguito di evasione che certamente denota particolare pericolosità e che le attenuanti generiche avuto riguardo al riconoscimento della recidiva non possono risultare prevalenti. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla determinazione della pena.

Il motivo è inammissibile posto che essendo la sentenza nei confronti dell'Alfano frutto dell'accordo ex art. 599 bis cod.proc.pen. va fatta applicazione della giurisprudenza secondo cui In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. n P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Estens , t { , kj

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 10/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di SALERNO, in data 07/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP (più grave) ed il RUSSO anche di evasione. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione della diminuente del recesso attivo; violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ed alla mancata esclusione della recidiva. La prima doglianza è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità ( Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame con le osservazioni spiegate a pagina 6 della motivazione la corte di appello ha diffusamente motivato il rigetto della richiesta di diminuente avuto riguardo alle modalità del fatto non essendo stato Russo volontariamente ad interrompere l'azione criminosa bensì essendo stato messo alla fuga il predetto dalla pronta reazione di una delle vittime. Anche gli altri motivi sono manifestamente infondati posto che la recidiva risulta riconosciuta avuto riguardo alla consumazione del fatto in danno di più persone offese ed a seguito di evasione che certamente denota particolare pericolosità e che le attenuanti generiche avuto riguardo al riconoscimento della recidiva non possono risultare prevalenti. [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla determinazione della pena. Il motivo è inammissibile posto che essendo la sentenza nei confronti dell'Alfano frutto dell'accordo ex art. 599 bis cod.proc.pen. va fatta applicazione della giurisprudenza secondo cui In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. n P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Estens , t { , kj
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