CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 33580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1664-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] di reversibilità R.G.N. 1664/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 750/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/07/2016 R.G.N. 465/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Messina riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla pensione di reversibilità goduta in vita dal defunto padre. La Corte rilevava che la consulenza tecnica svolta in appello aveva accertato l’inabilità del figlio allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Negava poi che si fosse verificata prescrizione decennale del diritto, in quanto vi era stata interruzione della prescrizione mediante domanda amministrativa. Condannava quindi l’Inps al pagamento dei ratei di pensione a decorrere dalla morte del padre.Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.13 r.d.l. n.636/39 conv. in l. n.1272/39, come sostituito dall’art.2 l. n.218/52 e dall’art.22 l. n.903/65, nonché dell’art.19, co.2 d.P.R. n.818/57, e degli artt.2697 c.c., 414, 416, 345 e 437 c.p.c. La Corte non avrebbe accertato un requisito costitutivo del diritto, ovvero la vivenza di [OSCURATO:PERSONA] a carico del padre. Con il secondo motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2934 c.c. La Corte avrebbe dovuto dichiarare prescritti i ratei di pensione antecedenti al decennio anteriore all’atto interruttivo della prescrizione, ovvero la domanda amministrativa del 9.9.2010. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a. c.p.c. per non avere la Corte condannato l’Inps al pagamento degli accessori del credito, ovvero interessi e rivalutazione monetaria. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa. In realtà, nel corpo del primo motivo, il ricorso contiene l’esposizione dei fatti di causa salienti e funzionali all’esposizione dei motivi: in particolare (p.4 ss.), il ricorso dà atto che la domanda di pensione di reversibilità era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] in sede amministrativa e respinta dall’Inps; seguì l’atto introduttivo di primo grado, oveil ricorrente nulla diceva sul requisito della vivenza a carico; l’Inps si costituiva eccependo la prescrizione del diritto e contestando l’inabilità nonché la vivenza a carico; il giudice di primo grado respinse la domanda per insussistenza del requisito dell’inabilità; [OSCURATO:PERSONA] propose appello e l’Inps si difese avanzando le stesse difese del primo grado. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso principale è fondato. Emerge dal testo della sentenza che nessun accertamento è stato compiuto dalla Corte in ordine alla sussistenza del requisito della vivenza di [OSCURATO:PERSONA] a carico del padre, quando questi era ancora in vita. La vivenza a carico si pone quale fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità (Cass.9237/18), sicché la totale obliterazione del requisito da parte della sentenza impugnata si risolve in una errata applicazione di legge, avendo la Corte riconosciuto il diritto senza considerare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Parimenti fondato è il secondo motivo. Una volta affermata la natura decennale della prescrizione, e riconosciuto in sentenza che vi era atto interruttivo costituito dalla proposizione della domanda amministrativa, la sentenza ha violato l’art. 2946 c.c. nel momento in cui ha escluso tout court il maturarsi della prescrizione, facendo decorrere il diritto dalla morte del padre, avvenuta il 16.2.1989, senza accertare se, anteriormente all’atto interruttivo della prescrizione, fosse passato, o meno, oltre un decennio da computarsi a ritroso fino alla data di decorrenza del diritto. Il motivo di ricorso incidentale risulta assorbito. Conclusivamente, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina per i necessari acc