CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 1966
Cassazione n. 00115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso diArditi [OSCURATO:PERSONA], nataa Lecce il 28/04/1966 , avverso la sentenza in data 21/10/2024 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza in data 19 gennaio 2022 del G.u.p. del Tribunale di Lecce che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] peril reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 000, commesso il 29 settembre 2014. 2. La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sull’assenza di elementi da valutare favorevolmente, quando, prima del giudizio, aveva pagato integralmente il debito di imposta, comprese sanzioni amministrative e interessi, con completo ripianamento dell’esposizione debitoria verso l’Erario, come da certificazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata il 26 ottobre 2021 in cui si dava atto dell’assenza di carichi pendenti nel sistema dell’anagrafe tributaria. Inspiegabilmente tale circostanza era stata valorizzata solo ai fini dell’applicazione dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Con il secondo motivo, invece, deduce l’omessa motivazione in ordine al diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., nonostante la condotta successiva avesse neutralizzato il reato che, per giunta, era consistito in un’evasione di appena 8.500 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il G.u.p. ha accertato che la ricorrente ha estinto i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Per questa ragione, ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Con l’atto di appello la ricorrente ha lamentato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, mala Corte ha risposto che non presentava elementi valutabili favorevolmente e che non aveva pagato, così contraddicendo, tuttavia, l’accertamento del G.u.p. Inoltre, con memoria depositata il 30 settembre 2024, la ricorrente ha invocato l’applicazione della causa di non punibilità del comma 3-ter dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Si registra sulla richiesta un’omessa risposta né può ritenersi implicito il diniego, attesa l’entità dell’imposta evasa e la condotta riparatoria post factum. La fondatezza dei motivi imporrebbe l’annullamento della sentenza impugna