CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 35107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 15645 / 20 16 r.g. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,con sede in Seravezza (LU), alla via Tognocchi n. 338, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio diquest’ultimo in Roma, al viale delle Milizie n. 52. - controricorrente - Ric. 2016n. 15645sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 avverso il decretodel [OSCURATO:PERSONA] , depositat o in data 25 / 05 /20 1 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per il prosieguo, breviter, [OSCURATO:PERSONA]) chiese di insinuarsi al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, più semplicemente, Fallimento), in via privilegiata ex artt. 2751-bis, n. 1, cod. civ., per la somma di € 94.081,19, a titolo di rimborso delle quote di t.f.r. versate a sette lavoratori, già dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis e poi, a seguito di affitto di ramo di azienda, della [OSCURATO:PERSONA], e relativo al periodo anteriore all’affitto predetto. 1.1. Il giudice delegato, con decreto del 20 gennaio 2016, rese esecutivo lo stato passivo di quella procedura, negando l’ammissione del menzionato credito «in quanto, in forza dell'accordo transattivo, datato 18.12.2014, intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la società Emme immobiliare s.r.l., l'impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era teso a "tenere indenne il [OSCURATO:PERSONA] da qualsivoglia onere, presente e futuro, che dovesse essere legittimamente reclamato da chicchessia in forza della corretta applicazione della disciplina prevista dall'art. 2112 c.c.». 2. L’adito Tribunale di Lucca, con decreto del 25 maggio 2016, reso nel contraddittorio con il Fallimento, accolse l’opposizione ex art. 98 - 99 l.fall. della [OSCURATO:PERSONA], ammettendola al passivo della suddetta procedura, con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., per le seguenti somme: «€ 14.000,00 per t.f.r. di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi come indicato; € 1.050,85 per t.f.r. di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi come indicato; € 9.839,42 per t.f.r. di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi come indicato; € 4.725,56 per t.f.r. di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi come indicato; € 30.099,00 per t.f.r. di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi come indicato; € 3.180,53 per t.f.r. di Ric. 2016n. 15645sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi come indicato; € 31.185,83 per t.f.r. di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi come indicato». 2.1. Per quanto qui di interesse, quel tribunale, muovendo dal rilievo che «la controversia verte tutta sulla portata dell'accordo transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]», ne respinse l'interpretazione della sua clausola ix) - [a tenore della quale “la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], preso atto che il presente accordo negoziale produce mutamento nellatitolarità della attività economica esercitata attraverso il più volte citato contratto di affitto di azienda nei termini previsti dall'art. 2112 c.c., V comma, riconoscono e si impegnano a tenere indenne il [OSCURATO:PERSONA] da qualsivoglia onere, presente e futuro, che dovesse essere legittimamente reclamato da chicchessia in forza della corretta applicazione della disciplina prevista dall'art. 2122 c.c., dalla L. 29/12/90, n. 428, e dalla regolamentazione complementare della materia”] - fornita dal Fallimento ed osservò: «in primo luogo, che, essendo il pagamento del t.f.r, al quale si riferisce la domanda di insinuazione al passivo, un fatto successivo alla transazione, esso non è in linea di principio coperto da quest'ultima; in secondo luogo, che, nella transazione medesima, non vi sono riferimenti di sorta al pagamento in discorso, il quale non può dunque ritenersi espressamente regolamentato; in terzo luogo, che le somme pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] sono incontestatamente riferite al periodo nel quale i soggetti in questione erano alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] e,dunque, che quello in questione è un debito di quest'ultima, per la quale la prima è solo tenuta solidalmenteex art. 2112 c.c.. Ciò premesso, per quanto concerne la clausola surriferita, è invero abbastanza evidente che essa si riferisce non già alla fattispecie per la quale è causa (vale a dire: debiti della [OSCURATO:PERSONA] pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto obbligata solidale ex art. 2112 c.c.), bensì a quella, esattamente opposta, nella quale la [OSCURATO:PERSONA], in quanto avente causa dalla [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza della risoluzione dell'affitto, e, come tale, a propria volta obbligata solidaleex art. 2112 c.c. per le obbligazioni della seconda, si fosse trovata a dover pagare queste ultime. L'ipotesi regolata non è cioè quella, oggetto di lite, della rivalsa della [OSCURATO:PERSONA] per Ric. 2016n. 15645sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 l'avvenuto pagamento di debiti della [OSCURATO:PERSONA], bensì quella, opposta, della rivalsa della seconda per l'avvenuto pagamento di debiti della prima. Non solo, infatti, la clausola si esprime in termini appunto di "tenere indenne " il fallimento da quanto in ipotesi preteso nei suoi confronti ex art. 2112 c.c., ma oltretutto tale previsione consegue alla premessa relativa al fatto che, in forza della risoluzione, si sarebbe determinato, ex art. 2112 c.c., un mutamento nell'esercizio dell'attività dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali considerazioni, dunque, non c’è dubbio che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] pagato somme dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di t.f.r., essa abbia diritto di ripeterle, nella misura allegata e non contestata, oltre interessi legali (comprensivi della rivalutazione, in quanto maggiori) dai singoli esborsi, e debba dunque essere ammessa al passivo del fallimento della seconda, con il relativo privilegio». 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il Fallimento, affidandosi a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione del decreto impugnato su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e vizio di motivazionein relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Pur convenendosi che le somme per cui è controversia ed il preteso credito insinuato dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardano le residue quote di t.f.r. maturate a favore degli indicati dipendenti, a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis, in data anteriore all'affitto di ramo di azienda stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2003 e pagate ai primi da detta ultima società, quale debitore solidale, ai sensi dell'art. 2112 c.c., si censura, giudicandolo «carente ed erroneo», il ragionamento logico del tribunale secondo cui il menzionato accordo transattivo del 18 dicembre 2014 non poteva aver "coperto" anche il pagamento del t.f.r.,eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], di cui si discute, perché lo stesso sarebbe avvenuto in data successiva alla Ric. 2016n. 15645sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 sottoscrizione dello stesso e, inoltre, perché non vi sarebbe, nella predetta scrittura, alcun riferimento al pagamento in parola che, quindi, non sarebbe stato ivi regolato. Secondo il Fallimento, invece, quel giudice avrebbe errato nella interpretazione dell'accordo transattivo suddetto non avendo considerato l’estensione della sua applicazione secondo la volontà delle parti; II) «Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione del decreto impugnato su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e vizio di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., sotto ilprofilo della sua errata applicazione ed interpretazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si reputa del tutto erronea l'interpretazione fornita dal tribunale della clausola ix) del citato accordo transattivo del 18 dicembre 2014, perché corredata da omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria sua motivazione e sotto il profilo della carenza del procedimento logico. Tanto ha determinato una violazione e/o falsa applicazione di norme di legge per la erronea applicazione ed interpretazione delle disposizioni dell'art. 2112 cod. civ. alla fattispecie concreta. 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente inammissibili per le affatto dirimenti ragioni di cui appresso. 2.1. Lo sono, innanzitutto, in relazione ai vizi motivazionali ivi dedotti, perché fanno riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, risultando impugnata un decreto decisorio pubblicatoil 25 maggio 2016) atteso che tale mezzo di impugnazione riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (cfr. Cass., SU, n. 23650 del 2022), da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in Ric. 2016n. 15645sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 6047 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 16396 del 2021; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Nella specie, peraltro, nemmeno risultano puntualmente osservati gli oneri di allegazione sanciti, per tale tipologia di censura, da Cass., SU, n. 8053 del 2014. 2.2. A tanto deve aggiungersi che il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché, come ancora recentemente ribadito da questa Suprema Corte (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 23303 del 2022; Cass.n. 21424 del 2022; Cass. n. 16406 del 2022; Cass. n. 15022 del 2022; Cass. n. 5869 del 2022; Cass. n. 3250 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 11229 del 2021; Cass. n. 395 del 2021), è ormai denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", - tu tte fattispecie qui palesemente insussistenti, essendosi al cospetto di una motivazione certamente esistente, priva di intrinseche illogicità e che solo attraverso un riesame del risultato interpretativo della clausola ix) dell’accordo transattivo del 18 dicembre 2014, inammissibile in questa sede per quanto appresso si dirà, potrebbe essere rimessa in discussione - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Ric. 2016n. 15645sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021) o di sua contraddittorietà (cfr.Cass, n. 24395 del 2020). 2.3. Occorre ricordare, poi, che, come ancora recentemente riaffermato, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 25909 del 2021, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione, qui peraltro mancata, dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito pergiungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass.n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass.n. 7963 del 2018, in motivazione). 2.3.1. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla Ric. 2016n. 15645sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass. n. 27363 del 2022; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass.n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016; con la precisazione che quando, come nella specie, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Cfr. Cass. n. 5795 del 2017). 2.3.2. La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013). 2.3.3. Nel quadro di detti principi, risulta chiaro che i motivi si risolvono nel sostenere un’auspicata, diversa lettura dell’art. ix ) dell’accordo transattivo del 18 dicembre 2014 rispetto a quella accolta dal tribunale, senza, peraltro, indicare specificamente i canoni ermeneutici violati. 2.3.4. In definitiva, il tribunale ha offerto, nellaspecie, una ricostruzione del contenuto di quell’atto, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, che si sottrae, quindi, a verifiche in questa sede, con conseguente inconfigurabilità, come concretamente argomentata, pure della pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cod. civ., ricordandosi, peraltro, che: i) secondo il costante indirizzo ermeneutico di questa Corte, la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione, o meno, del regime previsto dall'art.Ric. 2016n. 15645sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 2112 cod. civ. implica una valutazione di merito che, ove espressa, come nella specie, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità cfr., ex multis, Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; Cass. n. 2315 del 2020; Cass. n. 6649 del 2020; Cass. n. 7364 del 2021); ii) l'art. 2112 cod. civ., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto dell'azienda (cfr.Cass. n. 16255 del 2011). In altri termini, la disciplina dell'art. 2112 cod. civ. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro ed il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (cfr. Cass. n. 26808 del 2018; Cass. n. 23765 del 2018; Cass. n. 12771 del 2012; Cass. n. 9012 del 2009). Ne consegue, quindi, che anche nell’ipotesi di affitto di ramo di azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro affittante rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro affittuario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino all’affitto d’azienda, mentre il datore affittuario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo all’affitto (cfr. Cass. n. 12921 del 2011, Cass. n. 11479 del 2013, Cass. n. 20838 del 2013, Cass. n. 164 del 2016, rese in tema di cessione di azienda, ma i cui principi possono chiaramente utilizzarsi, per quanto si è detto precedentemente, anche per la fattispecie dell’affitto di ramo di azienda).Ric. 2016n. 15645sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Fallimento ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla società controricorrente, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del menzionato fallimento, dell’ulterior