CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 25628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 137/2020, come conv., la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore, alla via degli Scipioni n. 267 in Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 789, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava in data 28.10.2011 alla Tramo SA, con sede a Chiasso (Svizzera), l'avviso di accertamento n. T9K030403021/2011, con il quale venivano contestati maggiori tributi: Ires, Iva ed Irap, in relazione all'anno 2007. Secondo l'ente impositore la società, operante nel trasporto di merci su strada, era da considerarsi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 73, comma 5 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), in quanto avente di fatto sede legale ed operativa sul territorio nazionale, ed essendo controllata dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha sede in Italia. 2. La società impugnava l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como. [OSCURATO:PERSONA] annullava l'avviso di accertamento ritenendo che le presunzioni di "estero-vestizione", invocate dall'Amministrazione finanziaria per giustificare l'emissione degli atti impugnati, non fossero fondate, e comunque non risultassero applicabili al caso di specie. 3. Spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado l'Agenzia delle entrate, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello ribadendo che le presunzioni invocate dall'Amministrazione finanziaria a giustificazione dell'atto impositivo non risultavano idonee a supportare la fondatezza dell'avviso di accertamento. 4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la società.4.1. La causa era fissata per la trattazione all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando il P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], aveva fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, domandando l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. Questa Corte, tuttavia, rilevato che la controricorrente aveva depositato documenti, tra cui un accordo transattivo intervenuto con l'Ente impositore, recante l'impegno di quest'ultimo a rinunziare a numerose controversie fiscale pendenti con società del gruppo Tramo, tra cui la presente, non essendo stata rinvenuta prova della notificazione dei documenti alla controparte, il Collegio disponeva il rinvio della trattazione per consentire l'adempimento. La società ottemperava. 4.2. In prossimità della nuova udienza di trattazione l'Avvocatura dello Stato, difensore ex lege dell'Agenzia delle Entrate, ha depositato memoria con la quale ha confermato l'intervenuto accordo transattivo stipulato dalle parti, ed ha espressamente dichiarato di rinunciare al presente ricorso. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato dichiararsi l'estinzione del giudizio, compensandosi le spese di lite tra le parti, come da loro richiesta. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo strumento d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza adottata dal giudice dell'appello, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992„ per avere la Ctr omesso di esaminare se la società dovesse considerarsi residente ai sensi della lett. a) di cui all'art. 73, comma 5 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (ric., p. 33).2. Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., e dell'art. 73, comma 5 bis, del TUIR, per non avere la Ctr concluso nel senso che "sussistevano tutti gli estremi per ritenere integrata la fattispecie della residenza in Italia della Tramo SA ai sensi della lettera a) della disposizione citata" (ric., p. 42). 3. Mediante il terzo mezzo d'impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., e dell'art. 53, comma 5 bis, TUIR, per non avere la Ctr ritenuto che l'ufficio avesse "ampiamente provato che le decisioni strategiche venivano prese in Italia" (ric., p. 45). 4. Non ricorrono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dell'impugnazione. 4.1. L'Agenzia delle entrate ha infatti depositato atto di rinuncia al ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui in epigrafe, in seguito ad accordo transattivo stipulato dalle parti in data 14.6.2016. 4.2. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza (art. 390, primo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto in conseguenza della rinuncia al ricorso, conseguendone la cessazione della materia del contendere. 4.3. La società controricorrente, peraltro, con propria memoria depositata in prossimità dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva domandato pronuncia di cessazione della materia del contendere, compensandosi le spese di lite tra le parti. 4.4. Osservato che l'accordo transattivo succitato, invocato da entrambe le parti, prevede che sia domandata la compensazione delle spese giudiziali delle parti, la comune volontà delle parti può essere • rispettata, disponendosi la compensazione delle spese di lite. 4.5. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L'estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). Peraltro il versamento del c.d. doppio contributo non risulterebbe comunque dovuto, essendo ricorrente un'Amministrazione pubblica difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato. La Corte, P.Q. M . dichiara estinto il giudizio di cassazione introdotto dall'Agenzia delle entrate, in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Le spese del