CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARONI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al giudice di Modena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha accolto la richiesta di oblazione dell'imputata avvenuta a seguito di opposizione ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., alla richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto da parte del p.m. 2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo violazione delle norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.. La difesa lamenta l'omessa fissazione dell'udienza camerale, ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., precisando che, a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero dell'Il febbraio 2025 per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, cod. pen, era stato tempestivamente depositato atto di opposizione con richiesta,in via principale di archiviazione perché il fatto non sussiste e, in via subordinata, di obiezione ex art. 162-bis, cod. pen.. Si osserva che il G.i.p., tuttavia, de plano, ha emesso ordinanza di ammissione dell'imputata all'obiezione, peraltro, per un importo difforme (erroneo e superiore) al calcolo corretto delle voci di spesa ivi riportate. Si sottolinea l'interesse qualificato dell'imputabk all'archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto che sia annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al giudice di Modena. Il Procuratore Generale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice per le indagini preliminari, in caso di opposizione all'archiviazione, se non inammissibile, è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità dell'opposizione, soltanto le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta del pubblico ministero, ed il giudice per le indagini preliminari è tenuto a valutare tali ragioni che, se non inammissibili, impongono la fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari, senza motivare sull'inammissibilità dell'opposizione con riferimento alle ragioni del dissenso riferite alla tenuità del fatto, ha disposto "de plano" l'archiviazione, rilevata la mancanza di specifiche richieste di integrazione istruttoria). (Sez. 5, n. 49046 del 17/07/2017 - dep. 25/10/2017, P.O. in proc. Cargnoni, Rv. 271478, Sez. 5, n. 50518 del 19/6/2018). Ed ancora, secondo altra pronuncia, in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice può disporre l'archiviazione senza fissare l'udienza in camera di consiglio, a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione e, segnatamente, in merito all'omessa indicazione delle "ragioni del dissenso" della persona offesa, rispetto alla sussumibilità del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 46277 del 12/10/2016 - dep. 03/11/2016, P.O. in proc. Synyava, Rv. 268269). Come insegna la Corte costituzionale «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per 2contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione» (Corte Cost. ord. n. 279 del 2017). Nel medesimo senso si sono espresse le Sezioni Unite: «il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubald). Proprio in ragione della peculiarità dell'istituto, il codice di rito dedica una specifica disciplina alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen e, a differenza delle altre ipotesi di archiviazione, riconosce anche all'indagato (non soltanto alla persona offesa) la facoltà di proporre opposizione, in ragione delle conseguenze sfavorevoli che l'archiviazione in questo caso può dispiegare, essendo fondata su un giudizio di colpevolezza. I riportati approdi interpretativi, nello scolpire il carattere decisorio del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, danno allora conto di come l'avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, che il Pubblico Ministero è tenuto a dare, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. non solo alla persona offesa dal reato ma anche alla persona sottoposta alle indagini, miri a sollecitare un'opposizione da parte dei destinatari calibrata non solo su ragioni processuali ma anche su ragioni sostanziali: essi, infatti, sono obbligati ad «indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta», ossia a spiegare, la persona sottoposta ad indagine, perché il fatto oggetto di addebito sarebbe privo degli indici di tipicità del reato contestato o della prevista condizione di procedibilità e, la persona offesa, perché il fatto non sarebbe caratterizzato da esigua offensività (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, Masiello, Rv. 287782 — 01). L'indagato ha pertanto un interesse qualificato a chiedere al giudice un pronuncia di archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto e ad opporsi ad una richiesta del pubblico ministero di archiviazione per la particolare tenuità del fatto. Quindi, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 131 bis cod. pen., il giudice per le indagini preliminari è tenuto a fissare l'udienza, ex art. 409, comma 2 cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen, se non ritiene inammissibile l'opposizione e, l'eventuale inosservanza di detta disposizione, determina la nullità del provvedimento adottato de plano. L'ordinanza impugnata non tiene conto dei principi sopra affermati. Infatti, il giudice per le indagini preliminari ha ammesso l'imputata all'oblazione, senza fissare l'udienza camerale, e senza vagliare le ragioni dell'opposizione e, in particolare, la richiesta dell'imputato di archiviazione per insussistenza del fatto. 3Consegue che il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena - ufficio del giudice per le indagini preliminari. P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA], 22 IN. 2026 4