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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 35302/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso—, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27 marzo 2024 la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bacau, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Bacau, come riconosciuta dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 22 febbraio 2024.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], esponendo quale unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 650 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente la sentenza da eseguirsi in Italia in danno dell'istante non sarebbe stata irrevocabile e dunque non avrebbe potuto essere emesso un ordine di esecuzione sulla scorta di un titolo non definitivo e ancora suscettibile di modificazioni.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Corte di Appello di Milano della sentenza rumena e del fatto che in quella sede il condannato non avesse eccepito alcunchè in punto al passaggio in giudicato della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve esser respinto.

Il ricorrente ha fondato le ragioni della istanza ex art. 670 cod. proc. pen. sulla non irrevocabilità della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Bacau; per tale ragione detta sentenza - pur riconosciuta - non avrebbe potuto - in tesi difensiva - costituire titolo esecutivo, e, conseguentemente, ne chiedeva sospendersi l'esecutività.

La Corte di Appello di Milano, giudice della esecuzione in quanto organo che aveva riconosciuto della sentenza di condanna, respingeva l'istanza sottolineando come l'esecutività della sentenza operi su un piano differente rispetto alla sua irrevocabilità.

Secondo il provvedimento impugnato, infatti, la sentenza di condanna rumena, a seguito del suo riconoscimento, è divenuta esecutiva in Italia; l'eventuale impugnazione della stessa si pone in contrasto non con l'esecutività, che non è più tangibile, bensì con la sua irrevocabilità.

Questa Corte ha avuto modo di ribadire che, in tema di mandato di arresto europeo, una volta che l'autorità di emissione ha affermato — come nella specie a pag. 2 della sentenza della Corte di Appello di Milano 22/2/24 - che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (per tutte, Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, Pintea, Rv. 245449).

L'unico presupposto della consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà è che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 abbia inteso dare rilevanza alla sola "esecutività", e non certo alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'U.E. (Sez. 6, Sentenza n. 42159 del 16/11/2010).

Osservava in motivazione la Corte che, nel caso si tratti di consegna ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà, la stessa decisione quadro richiede che si tratti di "sentenza esecutiva" (nella versione inglese, enforceable judgment) (cfr. art. 8 ed Annex, campo b "decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo"), replicando quanto già previsto dalla Convenzione europea di estradizione del 1957 (art. 12) e dai principali trattati in materia (cfr. art. 5 del Mode! Treaty on extradition, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990).

Sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la decisione-quadro, rivolgendosi ad una moltitudine di paesi con sistemi processuali grandemente differenti, con riferimento sia alla definitività dei provvedimenti giudiziari sia al regime delle impugnazioni (vi sono infatti ordinamenti processuali europei nei quali la sentenza ancora soggetta ad impugnazione è già esecutiva), ha invero dato rilevanza alla sola "esecutività" della sentenza, e ciò perché è questa - e non di certo la irrevocabilità - la condizione veramente essenziale per la realizzazione della cooperazione per la consegna di persone ricercate a scopo di giustizia.

Rilevato, dunque che, la sentenza rumena era esecutiva En_2:132g.ghtgl i la Corte di Appello di Milano la riconosceva e trasmetteva la sentenza alla Procura generale per l'esecuzione.

A quel punto, secondo l'art. 16 del D.Lgs. 161/2010, la sentenza diveniva titolo esecutivo e l'esecuzione della sentenza rumena riconosciuta era soggetta alla legge italiana.

Tutte le argomentazioni critiche poste dal ricorrente afferiscono alla carenza dei requisiti, in capo alla già riconosciuta sentenza, per divenire titolo esecutivo; tali obiezioni avrebbero dovuto essere oggetto di gravame avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano e non possono essere fatte valere in fase esecutiva, che è fase processuale successiva, che presuppone la validità del titolo esecutivo, consacrata da una sentenza di riconoscimento passata in giudicato.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «anche in caso di riconoscimento di sentenze straniere, in sede di esecuzione valgono i principi generali in tema di inviolabilità del giudicato in base ai quali in sede di esecuzione sono deducibili esclusivamente i vizi attinenti al titolo esecutivo e non è possibile riproporre eccezioni relative al giudizio, a meno che o si tratti di inesistenza del titolo esecutivo (sentenza emessa a non judice) o di illegittimità intrinseca - e quindi inesigibilità - della pena, allorché la stessa non sia prevista dalla legge o ecceda, per specie o quantità, il limite legale» (Sez. 6, n. 315 del 28/01/1998, Caresana, Rv. 210374).

La giurisdizione esecutiva non ha il compito di emendare o integrare in via postuma il giudicato, ma di riscontrare la regolarità formale e sostanziale dell'esecuzione penale, infatti, e il compito in questione spetta anche al giudice dell'esecuzione della sentenza di riconoscimento della sentenza di condanna straniera, con riguardo alla definitività di essa dipendente da vicende processuali successive alla pronuncia e, in particolare, concernenti la notificazione dell'avviso di deposito della decisione, atto da cui decorre il termine per proporre impugnazione per la parte che non ha partecipato al giudizio. (Sez. 1, n. 46923 del 21/10/2022 Cc. , dep. 12/12/2022 Rv. 283783) Il ricorrente non fa valere vicende processuali successive alla pronuncia della sentenza di riconoscimento che potrebbero avere una qualche influenza sulla effettività ed efficacia del titolo esecutivo; le criticità indicate dal ricorrente )31~~9 - infatti - la sentenza delibata e - al più - potrebbero incidere sulla sua irrevocabilità, ma non sulla sua esecutività, già esistente al momento del riconoscimento; tali circostanze non hanno alcuna influenza sul titolo esecutivo, poiché, come ribadito ripetutamente, il requisito delle esecutività, necessaria per l'esecuzione della sentenza in Italia, e quello della irrevocabilità, che non è richiesta per il riconoscimento della medesima, operano su due differenti piani e le vicende del procedimento, quali gravami, ovvero possibili ricorsi, incidono sul piano della irrevocabilità della sentenza e non già su quello della esecutività, che è l'unico che ha rilevanza ai sensi dell'art. 12 D.L.vo 161/2010.

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva il rigetto del ricorso—, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 marzo 2024 la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bacau, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Bacau, come riconosciuta dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 22 febbraio 2024. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], esponendo quale unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 650 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la sentenza da eseguirsi in Italia in danno dell'istante non sarebbe stata irrevocabile e dunque non avrebbe potuto essere emesso un ordine di esecuzione sulla scorta di un titolo non definitivo e ancora suscettibile di modificazioni. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Corte di Appello di Milano della sentenza rumena e del fatto che in quella sede il condannato non avesse eccepito alcunchè in punto al passaggio in giudicato della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve esser respinto. Il ricorrente ha fondato le ragioni della istanza ex art. 670 cod. proc. pen. sulla non irrevocabilità della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Bacau; per tale ragione detta sentenza - pur riconosciuta - non avrebbe potuto - in tesi difensiva - costituire titolo esecutivo, e, conseguentemente, ne chiedeva sospendersi l'esecutività. La Corte di Appello di Milano, giudice della esecuzione in quanto organo che aveva riconosciuto della sentenza di condanna, respingeva l'istanza sottolineando come l'esecutività della sentenza operi su un piano differente rispetto alla sua irrevocabilità. Secondo il provvedimento impugnato, infatti, la sentenza di condanna rumena, a seguito del suo riconoscimento, è divenuta esecutiva in Italia; l'eventuale impugnazione della stessa si pone in contrasto non con l'esecutività, che non è più tangibile, bensì con la sua irrevocabilità. Questa Corte ha avuto modo di ribadire che, in tema di mandato di arresto europeo, una volta che l'autorità di emissione ha affermato — come nella specie a pag. 2 della sentenza della Corte di Appello di Milano 22/2/24 - che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (per tutte, Sez. 6, n. 46223 del 24/11/2009, Pintea, Rv. 245449). L'unico presupposto della consegna ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà è che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 abbia inteso dare rilevanza alla sola "esecutività", e non certo alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricercate tra gli Stati membri dell'U.E. (Sez. 6, Sentenza n. 42159 del 16/11/2010). Osservava in motivazione la Corte che, nel caso si tratti di consegna ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà, la stessa decisione quadro richiede che si tratti di "sentenza esecutiva" (nella versione inglese, enforceable judgment) (cfr. art. 8 ed Annex, campo b "decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo"), replicando quanto già previsto dalla Convenzione europea di estradizione del 1957 (art. 12) e dai principali trattati in materia (cfr. art. 5 del Mode! Treaty on extradition, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990). Sulla base del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la decisione-quadro, rivolgendosi ad una moltitudine di paesi con sistemi processuali grandemente differenti, con riferimento sia alla definitività dei provvedimenti giudiziari sia al regime delle impugnazioni (vi sono infatti ordinamenti processuali europei nei quali la sentenza ancora soggetta ad impugnazione è già esecutiva), ha invero dato rilevanza alla sola "esecutività" della sentenza, e ciò perché è questa - e non di certo la irrevocabilità - la condizione veramente essenziale per la realizzazione della cooperazione per la consegna di persone ricercate a scopo di giustizia. Rilevato, dunque che, la sentenza rumena era esecutiva En_2:132g.ghtgl i la Corte di Appello di Milano la riconosceva e trasmetteva la sentenza alla Procura generale per l'esecuzione. A quel punto, secondo l'art. 16 del D.Lgs. 161/2010, la sentenza diveniva titolo esecutivo e l'esecuzione della sentenza rumena riconosciuta era soggetta alla legge italiana. Tutte le argomentazioni critiche poste dal ricorrente afferiscono alla carenza dei requisiti, in capo alla già riconosciuta sentenza, per divenire titolo esecutivo; tali obiezioni avrebbero dovuto essere oggetto di gravame avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano e non possono essere fatte valere in fase esecutiva, che è fase processuale successiva, che presuppone la validità del titolo esecutivo, consacrata da una sentenza di riconoscimento passata in giudicato. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «anche in caso di riconoscimento di sentenze straniere, in sede di esecuzione valgono i principi generali in tema di inviolabilità del giudicato in base ai quali in sede di esecuzione sono deducibili esclusivamente i vizi attinenti al titolo esecutivo e non è possibile riproporre eccezioni relative al giudizio, a meno che o si tratti di inesistenza del titolo esecutivo (sentenza emessa a non judice) o di illegittimità intrinseca - e quindi inesigibilità - della pena, allorché la stessa non sia prevista dalla legge o ecceda, per specie o quantità, il limite legale» (Sez. 6, n. 315 del 28/01/1998, Caresana, Rv. 210374). La giurisdizione esecutiva non ha il compito di emendare o integrare in via postuma il giudicato, ma di riscontrare la regolarità formale e sostanziale dell'esecuzione penale, infatti, e il compito in questione spetta anche al giudice dell'esecuzione della sentenza di riconoscimento della sentenza di condanna straniera, con riguardo alla definitività di essa dipendente da vicende processuali successive alla pronuncia e, in particolare, concernenti la notificazione dell'avviso di deposito della decisione, atto da cui decorre il termine per proporre impugnazione per la parte che non ha partecipato al giudizio. (Sez. 1, n. 46923 del 21/10/2022 Cc. , dep. 12/12/2022 Rv. 283783) Il ricorrente non fa valere vicende processuali successive alla pronuncia della sentenza di riconoscimento che potrebbero avere una qualche influenza sulla effettività ed efficacia del titolo esecutivo; le criticità indicate dal ricorrente )31~~9 - infatti - la sentenza delibata e - al più - potrebbero incidere sulla sua irrevocabilità, ma non sulla sua esecutività, già esistente al momento del riconoscimento; tali circostanze non hanno alcuna influenza sul titolo esecutivo, poiché, come ribadito ripetutamente, il requisito delle esecutività, necessaria per l'esecuzione della sentenza in Italia, e quello della irrevocabilità, che non è richiesta per il riconoscimento della medesima, operano su due differenti piani e le vicende del procedimento, quali gravami, ovvero possibili ricorsi, incidono sul piano della irrevocabilità della sentenza e non già su quello della esecutività, che è l'unico che ha rilevanza ai sensi dell'art. 12 D.L.vo 161/2010. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorren
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