CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42440/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.368 e 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che privo di specificità, in quanto non si confronta con le articolate argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (v. in particolare pag. 2); Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i ente [OSCURATO:PERSONA] s a zo [OSCURATO:PERSONA] N L ER1A oggi: _