CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4-7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, quale Giudice VY' dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da 1213=.45 Zonno, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale in esame. Si riteneva, inoltre, che rispetto a tali connotazioni esecutive non assumeva un rilievo unificante delle ipotesi di reato presupposte la circostanza che tali delitti riguardavano violazioni della disciplina degli stupefacenti introdotta con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. C-J 2. Avverso questa ordinanza_~ Zonno, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte, riguardanti violazioni della disciplina degli stupefacenti, commesse da Zonno in conseguenze del suo stabile inserimento nel mercato della droga. Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Bari, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro contiguità temporale, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Lo jj Non si era, al contempo, considerato che l'attività delinquenziale di kanne145 Zonno non era stata impedita dalla lunga detenzione patita, protrattasi ininterrottamente dal 1991 al 2003, confermando che i comportamenti criminosi in esame costituivano il frutto della preordinazione unitaria invocata. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] C A. 1. Il ricorso propostoda -ne Zonno è inammissibile, risultando basato I su motivi manifestamente infondati.2. Osserva il Collegio che l'atto di impugnazione proposto da 13_,arm- Zonno non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione degli elementi processuali, che risultano correttamente vagliati dalla Corte di appello di Bari. L'ordinanza impugnata, invero, valutava correttamente le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati commessi da Zonno si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i fatti di reato contestati al condannato. qÀiLC, ci-eL cc4i Si consideri che i reati cotrimessi da Zonno non risultano tra loro omogenei sul piano esecutivo e non sono riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità dei comportamenti di cui si controverte - attestata dal fatto che le condotte illecite erano state commesse in luoghi diversi e in un ampio arco temporale, compreso tra l'ottobre del 1990 e l'agosto del 2004 -, che impediva di prefigurare un programma delinquenziale connotato da unitarietà, anche alla luce dell'assenza di omogeneità tipologica. Senza considerare, per altro verso, che tali condotte illecite risultano intervallate da un lungo periodo di detenzione, protrattosi ininterrottamente dal 1991 al 2003, che, seppur non decisivo per escludere il vincolo della continuazione invocato, rende ulteriormente problematica l'ipotesi di una preordinazione criminosa così risalente e resistente alla lunga carcerazione patita dal condannato. A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di ~RZonno - le cui condotte illecite appaiono dimostrative del suo stabile inserimento nel mercato degli stupefacenti - venendo sanzionata da istituti differenti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833- 01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da ganreiti Zonno deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021.