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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07395/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14664/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n.42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n.42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura; \n,rLj rì> -controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A R.L.; - intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 456/2016, depositata il 09/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. conveniva in giudizio il Ministero dei lavori pubblici e [OSCURATO:PERSONA] (concessionario assuntore dei lavori), per sentirli condannare al risarcimento dei danni per l'irreversibile trasformazione di un terreno interessato dalla realizzazione di un'opera pubblica da parte dell'impresa del Pratticò, nonché al pagamento delle indennità di occupazione illegittima e illegittima.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva le domande.

La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 13 dicembre 2004, in accoglimento del gravame di Pratticò, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento dei danni, in quanto il dies a quo della prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di irreversibile trasformazione, era non il 14 luglio 1984, come affermato dal primo giudice, ma quantomeno il 19 luglio 1982, quando vi era stata una sospensione dei lavori ma l'esecuzione dell'opera pubblica era in fase molto avanzata, tanto che dalla ripresa dei lavori, il 5 marzo 1984, erano stati sufficienti solo quattro mesi per l'ultimazione dell'opera, sicché il termine di prescrizione era già scaduto al momento della proposizione della domanda nel dicembre 1987.

Detta sentenza veniva cassata da questa Corte con sentenza n. 3394 del 2011, in accoglimento del ricorso della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA], per avere violato i principi in tema di prova presuntiva, ai fini della determinazione della data della trasformazione irreversibile del terreno.

All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'appello, con sentenza del 9 dicembre 2016, confermava la sentenza del Tribunale, salvo che sul calcolo della rivalutazione e degli interessi.

Per quanto ancora interessa, la Corte rigettava sia l'eccezione di prescrizione alla luce della successiva giurisprudenza di legittimità in materia (SU n. 735 del 2015) sia i motivi di appello riguardanti la legittimazione passiva del Pratticò e del Ministero.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso, in via principale, [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) e, in via incidentale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resistito dal Pratticò. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere, il giudice di rinvio, erroneamente fatto applicazione del mutamento normativo e giurisprudenziale intervenuto in tema di prescrizione, in contrasto con il dictum della sentenza di cassazione con rinvio n. 3394 del 2011; con il secondo denuncia violazione delle disposizioni in tema di giudicato interno, non avendo la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] proposto ricorso per cassazione avverso le statuizioni della Corte d'appello (sentenza del 2004) applicative dell'istituto della cd.

«occupazione acquisitiva», essendosi essa limitata nel giudizio di cassazione a contestare la questione della determinazione temporale della irreversibile trasformazione, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

La sentenza rescindente (Cass. n. 3394/2011) muove dal rilievo secondo cui «l'occupazione acquisitiva tipicizza un fatto illecito, in quanto consegue alla impossibilità di restituire il bene per il comportamento illecito della P.A. consistente nella realizzazione dell'opera pubblica, e che pertanto il termine quinquennale dell'azione risarcitoria, la cui scadenza deve essere provata da chi eccepisce la prescrizione, decorre dal momento in cui, delineandosi l'opera pubblica nei suoi connotati definitivi e nelle sue previste caratteristiche, si realizza l'irreversibile trasformazione del fondo occupato, con la conseguente non ripristinabilità dello status quo ante, se non attraverso nuovi interventi (altrettanto) eversivi della fisionomia attualmente assunta dal bene».

La irreversibile destinazione del suolo occupato a finalità di interesse generale, nel caso in cui non sia stato emesso un valido decreto di esproprio, si realizza - secondo la sentenza rescindente - quando, anche prima della ultimazione dei lavori, siano state poste in essere opere che abbiano trasformato fisicamente l'immobile occupato facendogli perdere definitivamente i caratteri originari.

Spetta perciò a chi eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il cui termine inizia a decorrere dalla predetta irreversibile destinazione, fornire tutti gli elementi di prova, desunti anche da presunzioni, per dimostrare il momento dal quale la prescrizione ha avuto inizio, nonché la maturazione del termine.

In ipotesi di ricorso alla prova presuntiva, resta, peraltro, riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, con valutazione sindacabile in sede di legittimità solo quanto alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.

Quindi, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto raggiunta la prova presuntiva della irreversibile trasformazione alla data di inizio della sospensione dei lavori, in forza del mero fatto dell'ultimazione dei lavori entro quattro mesi dalla loro ripresa dopo la sospensione.Tanto premesso, va ribadito il principio, secondo cui, norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass. n. 27155/2017, n. 6086/2014).

Inoltre, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. n. 16660/2017, n. 10549/2020).

Nella specie, il motivo accolto da Cass. n. 3394/2011 era un vizio di violazione di legge (art. 2947 c.c. e 115 e 116 c.p.c.), per cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo e senza poter tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza in materia.

La Corte d'appello, per contro, non ha accertato il termine di decorrenza della prescrizione con riferimento alla data di irreversibile trasformazione del fondo, in conformità al modello dell'occupazione acquisitiva sul quale si era formato il giudicato, per avere la Corte di cassazione confermato tale inquadramento non posto in discussione da nessuna parte, ma (applicando Cass.

SU n. 735/2015) ha accertato una diversa data di decorrenza della prescrizione con riferimento alla domanda giudiziale relativa al risarcimento per equivalente per la perdita del bene.

La Corte territoriale non ha fatto applicazione, pertanto, del principio di diritto che le faceva obbligo di accertare, mediante - se del caso - un corretto ricorso alla prova presuntiva (o ad altra prova), la data di irreversibile trasformazione del bene, ai fini della decorrenza della prescrizione, ma ha applicato un orientamento successivo alla sentenza rescindente, che qualifica l'occupazione acquisitiva come un illecito permanente.

Né coglie nel segno il riferimento allo ius superveniens, essendo le sentenze dalla Corte EDU sulla illegittimità dell'istituto (vd.

Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c.

Italia) precedenti alla sentenza rescindente n. 3394/2011.

Assorbiti gli altri due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale del Ministero delle infrastrutture (quest'ultimo sulla questione della legittimazione passiva delle parti convenute nel giudizio), la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che dovrà accertare la decorrenza della prescrizione, in applicazione del principio espresso dalla sentenza cassatoria del 2011.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14664/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n.42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n.42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura; \n,rLj rì> -controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A R.L.; - intimata- avverso SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 456/2016, depositata il 09/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. conveniva in giudizio il Ministero dei lavori pubblici e [OSCURATO:PERSONA] (concessionario assuntore dei lavori), per sentirli condannare al risarcimento dei danni per l'irreversibile trasformazione di un terreno interessato dalla realizzazione di un'opera pubblica da parte dell'impresa del Pratticò, nonché al pagamento delle indennità di occupazione illegittima e illegittima. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva le domande. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 13 dicembre 2004, in accoglimento del gravame di Pratticò, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento dei danni, in quanto il dies a quo della prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di irreversibile trasformazione, era non il 14 luglio 1984, come affermato dal primo giudice, ma quantomeno il 19 luglio 1982, quando vi era stata una sospensione dei lavori ma l'esecuzione dell'opera pubblica era in fase molto avanzata, tanto che dalla ripresa dei lavori, il 5 marzo 1984, erano stati sufficienti solo quattro mesi per l'ultimazione dell'opera, sicché il termine di prescrizione era già scaduto al momento della proposizione della domanda nel dicembre 1987. Detta sentenza veniva cassata da questa Corte con sentenza n. 3394 del 2011, in accoglimento del ricorso della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA], per avere violato i principi in tema di prova presuntiva, ai fini della determinazione della data della trasformazione irreversibile del terreno. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'appello, con sentenza del 9 dicembre 2016, confermava la sentenza del Tribunale, salvo che sul calcolo della rivalutazione e degli interessi. Per quanto ancora interessa, la Corte rigettava sia l'eccezione di prescrizione alla luce della successiva giurisprudenza di legittimità in materia (SU n. 735 del 2015) sia i motivi di appello riguardanti la legittimazione passiva del Pratticò e del Ministero. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso, in via principale, [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) e, in via incidentale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resistito dal Pratticò. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere, il giudice di rinvio, erroneamente fatto applicazione del mutamento normativo e giurisprudenziale intervenuto in tema di prescrizione, in contrasto con il dictum della sentenza di cassazione con rinvio n. 3394 del 2011; con il secondo denuncia violazione delle disposizioni in tema di giudicato interno, non avendo la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] proposto ricorso per cassazione avverso le statuizioni della Corte d'appello (sentenza del 2004) applicative dell'istituto della cd. «occupazione acquisitiva», essendosi essa limitata nel giudizio di cassazione a contestare la questione della determinazione temporale della irreversibile trasformazione, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La sentenza rescindente (Cass. n. 3394/2011) muove dal rilievo secondo cui «l'occupazione acquisitiva tipicizza un fatto illecito, in quanto consegue alla impossibilità di restituire il bene per il comportamento illecito della P.A. consistente nella realizzazione dell'opera pubblica, e che pertanto il termine quinquennale dell'azione risarcitoria, la cui scadenza deve essere provata da chi eccepisce la prescrizione, decorre dal momento in cui, delineandosi l'opera pubblica nei suoi connotati definitivi e nelle sue previste caratteristiche, si realizza l'irreversibile trasformazione del fondo occupato, con la conseguente non ripristinabilità dello status quo ante, se non attraverso nuovi interventi (altrettanto) eversivi della fisionomia attualmente assunta dal bene». La irreversibile destinazione del suolo occupato a finalità di interesse generale, nel caso in cui non sia stato emesso un valido decreto di esproprio, si realizza - secondo la sentenza rescindente - quando, anche prima della ultimazione dei lavori, siano state poste in essere opere che abbiano trasformato fisicamente l'immobile occupato facendogli perdere definitivamente i caratteri originari. Spetta perciò a chi eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il cui termine inizia a decorrere dalla predetta irreversibile destinazione, fornire tutti gli elementi di prova, desunti anche da presunzioni, per dimostrare il momento dal quale la prescrizione ha avuto inizio, nonché la maturazione del termine. In ipotesi di ricorso alla prova presuntiva, resta, peraltro, riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, con valutazione sindacabile in sede di legittimità solo quanto alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Quindi, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto raggiunta la prova presuntiva della irreversibile trasformazione alla data di inizio della sospensione dei lavori, in forza del mero fatto dell'ultimazione dei lavori entro quattro mesi dalla loro ripresa dopo la sospensione.Tanto premesso, va ribadito il principio, secondo cui, norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di jus superveniens, comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass. n. 27155/2017, n. 6086/2014). Inoltre, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. n. 16660/2017, n. 10549/2020). Nella specie, il motivo accolto da Cass. n. 3394/2011 era un vizio di violazione di legge (art. 2947 c.c. e 115 e 116 c.p.c.), per cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo e senza poter tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza in materia. La Corte d'appello, per contro, non ha accertato il termine di decorrenza della prescrizione con riferimento alla data di irreversibile trasformazione del fondo, in conformità al modello dell'occupazione acquisitiva sul quale si era formato il giudicato, per avere la Corte di cassazione confermato tale inquadramento non posto in discussione da nessuna parte, ma (applicando Cass. SU n. 735/2015) ha accertato una diversa data di decorrenza della prescrizione con riferimento alla domanda giudiziale relativa al risarcimento per equivalente per la perdita del bene. La Corte territoriale non ha fatto applicazione, pertanto, del principio di diritto che le faceva obbligo di accertare, mediante - se del caso - un corretto ricorso alla prova presuntiva (o ad altra prova), la data di irreversibile trasformazione del bene, ai fini della decorrenza della prescrizione, ma ha applicato un orientamento successivo alla sentenza rescindente, che qualifica l'occupazione acquisitiva come un illecito permanente. Né coglie nel segno il riferimento allo ius superveniens, essendo le sentenze dalla Corte EDU sulla illegittimità dell'istituto (vd. Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c. Italia) precedenti alla sentenza rescindente n. 3394/2011. Assorbiti gli altri due motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale del Ministero delle infrastrutture (quest'ultimo sulla questione della legittimazione passiva delle parti convenute nel giudizio), la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che dovrà accertare la decorrenza della prescrizione, in applicazione del principio espresso dalla sentenza cassatoria del 2011. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizion
Sentenza Cassazione n. 07395/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris