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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03004/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva risulta generico nella parte in cui non si confronta con la corretta e completa motivazione della Corte territoriale sul punto che, previa integrazione della motivazione della decisione del Tribunale, ha messo in evidenza l'esistenza di numerosi precedenti anche in materia di stupefacenti, elementi ritenuti espressione di una aumentata e spiccata pericolosità sociale, essendosi il ricorrente dimostrato insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni dei Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva risulta generico nella parte in cui non si confronta con la corretta e completa motivazione della Corte territoriale sul punto che, previa integrazione della motivazione della decisione del Tribunale, ha messo in evidenza l'esistenza di numerosi precedenti anche in materia di stupefacenti, elementi ritenuti espressione di una aumentata e spiccata pericolosità sociale, essendosi il ricorrente dimostrato insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni dei Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 03004/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris