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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20830/2026

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rizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], che lorappresentano e difendono-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’AvvocatoLucia Piscitelli, che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.5109/2025depositata il 21/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 691/2026Numero sezionale 423/2026Numero di raccolta generale 20830/2026Data pubblicazione 19/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 09/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rizzo di posta elettronicadell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], che lorappresentano e difendono-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’AvvocatoLucia Piscitelli, che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.5109/2025depositata il 21/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 691/2026Numero sezionale 423/2026Numero di raccolta generale 20830/2026Data pubblicazione 19/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 09/06/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 20830/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris