CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 29214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione ad una serie di furti a seguito di riunione di procedimenti (furti di auto- vetture, furto di una bicicletta in luogo di privata dimora, di un telefonino all'in- terno di mezzo di trasporto, di bottiglie all'interno di esercizio commerciale). 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità in relazione alla ipotesi del furto consumato all'interno di mezzo di trasporto. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]