CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15681-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente– e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 2807/2015 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 15/15/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 289/2011 della [OSCURATO:PERSONA] di Rimini, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. avverso avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 20 DPR n. 131/1986, con cui si riqualificava atto di cessione di fabbricato urbano in cessione di area edificabile, conseguentemente liquidando, a fronte dell’imposta corrisposta, una maggiore imposta di registro; la contribuente [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. rilevato che, con decisione di questa Sezione n. 10283 del 31.03.2022, è stata sottoposta alla Corte di Giustizia la questione relativa all’incompatibilità tra gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE e l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge -30 dicembre 2018, n. 145, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali; 1.2. controvertendosi nel procedimento qui esaminato in ordine alla medesima questione giuridica è quindi opportuno rinviare a ruolo la causa in attesa dell'esito della decisione sopra indicata,tenuto conto, in applicazione del principio di precauzione, dell'eventuale ricaduta della decisione della Corte di giustizia sull'imposta di registro P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte d