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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 37755/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13861-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, urr-C ( presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2020 del TRIBUNALE di BIELLA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13861 sez.

M3 - ud. 14-09-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva per cassazione, articolando sei motivi, avverso la sentenza n. 9 del 2020 del Tribunale di Biella esponendo che: - si era opposta a un'ordinanza di assegnazione emessa all'esito di un procedimento esecutivo promosso da [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutato, e la deducente, quale terza pignorata; - aveva dedotto, in particolare, l'invalidità della notifica degli atti antecedenti e prodromici all'ordinanza, nonché la mancata individuazione del credito staggito; - all'esito della fase sommaria, il Tribunale aveva dichiarato improcedibile l'opposizione formale, avendo avuto, la deducente, conoscenza del procedimento esecutivo; resisteva con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione del giudicato esterno, essendo stata annullata dal Tribunale di Treviso, con sentenza n. 79 del 2019, l'ordinanza di assegnazione opposta nel giudizio odierno; con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 112, e dell'art. 306, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva concluso per l'accoglimento dell'opposizione, con compensazione delle spese processuali, dovendo comunque intendersi, gradatamente, tali conclusioni, quali rinuncia implicita quanto univoca; con il quarto e quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 548, cod. proc. civ., e degli artt. 137 e seguenti, cod. proc. civ., 26 e 49, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché il Tribunale avrebbe errato RG n 13861 del 2020 Cons. rel.

Paolo P#treca mancando di apprezzare l'invalidità delle notificazioni degli atti precedenti all'assegnazione, che avevano impedito alla deducente l'idonea conoscenza del pignoramento e della conseguente necessità di rendere la prevista dichiarazione; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 548, 549, 507, cod. proc. civ., poiché l'ordinanza di assegnazione recava vizi propri, consistenti, in specie, nella mancata individuazione del credito pignorato e quindi assegnato; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse; parte ricorrente, infatti, ha prodotto, e notificato alla controparte, sentenza passata in cosa giudicata, del Tribunale di Biella, con cui è stata revocata la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione in scrutinio; ne consegue il sopravvenuto difetto d'interesse al ricorso, senza che risulti opponibile l'art. 372, cod. proc. civ., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono a una circostanza che incide, pertanto, sulla possibile utilità delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso (cfr., ad esempio, Cass., 23/12/2000, n. 26041, e arg. ex Cass., Sez.

U., 02/02/2017, n. 2735); al contempo non si può dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dalla parte ricorrente, in assenza di desistenza della parte controricorrente; le spese possono in ogni caso compensarsi alla luce della ricostruita vicenda processuale;RG n 13861 del 2020 rel. lo Porreca L;: *t« •n:•tr• trattandosi di una causa sopravvenuta d'inammissibilità del ricorso, non sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (arg. ex Cass., 07/12/2018, n. 31372); P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e compensa le spese.

Roma, 14 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ente (Enrico( ditti) 7P0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13861-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, urr-C ( presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2020 del TRIBUNALE di BIELLA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13861 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva per cassazione, articolando sei motivi, avverso la sentenza n. 9 del 2020 del Tribunale di Biella esponendo che: - si era opposta a un'ordinanza di assegnazione emessa all'esito di un procedimento esecutivo promosso da [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale esecutato, e la deducente, quale terza pignorata; - aveva dedotto, in particolare, l'invalidità della notifica degli atti antecedenti e prodromici all'ordinanza, nonché la mancata individuazione del credito staggito; - all'esito della fase sommaria, il Tribunale aveva dichiarato improcedibile l'opposizione formale, avendo avuto, la deducente, conoscenza del procedimento esecutivo; resisteva con controricorso Agenzia delle Entrate Riscossione; Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione del giudicato esterno, essendo stata annullata dal Tribunale di Treviso, con sentenza n. 79 del 2019, l'ordinanza di assegnazione opposta nel giudizio odierno; con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 112, e dell'art. 306, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva concluso per l'accoglimento dell'opposizione, con compensazione delle spese processuali, dovendo comunque intendersi, gradatamente, tali conclusioni, quali rinuncia implicita quanto univoca; con il quarto e quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 548, cod. proc. civ., e degli artt. 137 e seguenti, cod. proc. civ., 26 e 49, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché il Tribunale avrebbe errato RG n 13861 del 2020 Cons. rel. Paolo P#treca mancando di apprezzare l'invalidità delle notificazioni degli atti precedenti all'assegnazione, che avevano impedito alla deducente l'idonea conoscenza del pignoramento e della conseguente necessità di rendere la prevista dichiarazione; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 548, 549, 507, cod. proc. civ., poiché l'ordinanza di assegnazione recava vizi propri, consistenti, in specie, nella mancata individuazione del credito pignorato e quindi assegnato; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse; parte ricorrente, infatti, ha prodotto, e notificato alla controparte, sentenza passata in cosa giudicata, del Tribunale di Biella, con cui è stata revocata la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione in scrutinio; ne consegue il sopravvenuto difetto d'interesse al ricorso, senza che risulti opponibile l'art. 372, cod. proc. civ., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono a una circostanza che incide, pertanto, sulla possibile utilità delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso (cfr., ad esempio, Cass., 23/12/2000, n. 26041, e arg. ex Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2735); al contempo non si può dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dalla parte ricorrente, in assenza di desistenza della parte controricorrente; le spese possono in ogni caso compensarsi alla luce della ricostruita vicenda processuale;RG n 13861 del 2020 rel. lo Porreca L;: *t« •n:•tr• trattandosi di una causa sopravvenuta d'inammissibilità del ricorso, non sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (arg. ex Cass., 07/12/2018, n. 31372); P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e compensa le spese. Roma, 14 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ente (Enrico( ditti) 7P0
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