CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il GIP di Modena, in data 11/02/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria aggravata nonché della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il primo motivo del ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 116 e 628 cod. pen. è manifestamente infondato: la Corte di Appello ha, infatti, motivato sulla censura di analogo tenore che era stata formulata con l'atto di appello ribadendo quanto costantemente affermato da questa Corte secondo cui il requisito della immediatezza della violenza o della minaccia va riferito esclusivamente agli aspetti temporali della "flagranza" o "quasi flagranza" e non va interpretato letteralmente nel senso che violenza o minaccia debbono seguire la sottrazione senza alcun intervallo di tempo (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2012 n. 40.421, Zappala; conf., Cass. Pen., 2, 4.10.2013 n. 43.764, Mitrovic, cha ha chiarito che nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità; conf.„ ancora, più rec:entemente, Cass. Pen., 7, 29.5.2018 n. 34.056, Belegrhoub); rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa censura la motivazione della sentenza impugnata quanto al mancato riconoscimento della ipotesi del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. è, a sua volta, manifestamente infondato oltre che generico non essendosi confrontato con i rilievi operati dai giudici di secondo grado quanto alla consapevolezza, in capo al ricorrente, della indole aggressiva del correo e, per altro verso, della presenza di addetti alla vigilanza, circostanze che ben potevano rendere prevedibile la necessità di affrontare il suo prevedibile intervento: la decisione della Corte territoriale è dunque del tutto coerente rispetto alle premesse fattuali ed alla struttura unitaria del reato concorsuale, nel quale, come si è chiarito, si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato (cfr., Cass. Pen., 2, 1.10.2019 n. 51.174, Luca); è inoltre appena il caso di ribadire che la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (cfr., Cass. Pen., 2, 26.11.201.5 n. 48.330, Lia; conf., Cass. Pen., 2, 30.5.2019 n. 29.641, Rhimi); ritenuto che anche il terzo motivo, concernente il disconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato essendo assolutamente consolidato il principio secondo cui la configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è legata esclusivamente al modestissimo valore economico della cosa mobile occorrendo piuttosto valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 50.987, Salamone); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1