CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11234/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uto, dopo lo scadere del termine per la sua deducibilità in primo grado– Giudicato esterno. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] e IreneAMBROSI Consigliera rel. Antonella PELLECCHIA MarilenaGORGONI Consigliera Consigliera Ud. 06/02/2024CC Cron. R.G.N. 15920/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15920/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], unitamente all' Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA via [OSCURATO:PERSONA].6, presso lo studio del primo(pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex lege domiciliata, in ROMA, via dei Portoghesi n. 12 (pec: [OSCURATO:EMAIL]); C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 15920/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi -controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMAn. 6210/2019 depositata il 16/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 / 02 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Roma con sentenza n.20755/2016 accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la cartella di pagamento n. 07420130003958580001 -emessa da Equitalia per l’importo di Euro 1.548.817,34 nei suoi confronti- notificatale dal Ministero dello Sviluppo economico quale compagnia assicurativa garante per il recupero coattivo del credito vantato dal predetto Ministero nei confronti della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale era stato anticipato un contributo ex D . M . 23/6/2003 n. 12500 per la realizzazione di uno stabilimento produttivo ai sensi della l. 488/1992 (l.recante agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi per il Mezzogiorno) - e dichiarava l’insussistenza del titolo del Ministero ad agire esecutivamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (medio temporesucceduta alla [OSCURATO:SOCIETA].) con riferimento alla garanzia di cui alla polizza n. 248800202 escussa, dichiarando di conseguenza priva di effetti la cartella esattoriale impugnata e condannando il Ministero alla rifusione delle spese di lite; 2. avverso la decisione del Tribunale , il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si costitui va la [OSCURATO:PERSONA] chiedendoneil rigetto; la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 6210 / 20 19 ha accolto il gravame, e in riforma della sentenza di prime cure ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) avverso la cartella di pagamento de qua, con condanna dell’appellante a rifondere le spese del doppio grado di giudizio; C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 15920/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi per quanto ancora d’interesse, la Corte d’appello, in via preliminare, ha dichiarato l’inammissibilità della produzione da parte di Unipolsai della sentenza del Consiglio di Stato n. 5029/2016 emessa nei confronti del Ministero e della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA] di declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del contributo erogato alla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto questione “nuova” e non proponibile dall’appellata assicurazione stante la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione prestata, nonché in ragione del fatto che l’inadempimento della impresa beneficiaria del contributo si èverificato entro il termine di scadenza della polizza in oggetto, e non essendo stato disposto lo svincolo di quest’ultima ha ritenuto irrilevante, a differenza del giudice di prime cure, la questione attinente all’invio della lettera di escussione, sancendo dunque la legittimità dell’ingiunzioneopposta. 3. avverso la decisione della c orte d’appello la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione fondato su cinque motivi; resist e con controricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo la ricorrente denunzia in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., III comma, con riferimento alla statuizione circa l’inammissibilità della produzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5029/2016 in sede di comparsa di costituzione e risposta in quanto non prodotta in primo grado, dolendosi che la corte d’appello abbiacontraddittoriamente dichiarato l’inammissibilità della produzione della sentenza indicata in quanto questione “nuova”, non depositata nel corso del giudizio di primo grado, nonostante ne avesse riconosciuto la formazione in data successiva alla conclusione dello stessoprimo grado; 2.con il secondo motivo denuncia in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. con C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 15920/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi riferimento alla statuizione circa l’inammissibilità della produzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5029/2016 in sede di comparsa di costituzione e risposta in relazione alla pretesa insussistenza di un’eccezione ad essa collegata, dolendosi che la corte d’appello abbia violato l’art. 345 c.p.c. nell’erroneamente affermare che l’inammissibilità della produzione della detta sentenza deve collegarsi anche a eccezione che Unipolsai non ha mai proposto durante il precedente grado di giudizio; 3.con il terzo motivo la ricorrente denunzia in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del d. lgs. 46/1999 e dell’art. 345 c.p.c., comma II, dolendosi che, all’esito dell’annullamento del decreto di revoca delle agevolazioni per effetto della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato, la corte d’appello abbia omesso di prendere in considerazione la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo sul quale era fondata la cartella esattoriale, rilevabile d’ufficio; 4. con il quarto motivo la ricorrente denunzia in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.;lamenta essersi dalla corte d’appello erroneamente ritenuto che al garante autonomo sia precl uso sollevare eccezioni relative al rapporto principale; 5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. con riferimento all’art. 1 delle condizioni generali di assicurazione, dolendosi che nel qualificare la garanzia come autonoma la corte d’appello non abbia tenuto in considerazione la sopravvenuta dichiarazione di inesistenza del credito azionato e se essa incidesse sull’obbligo dell’Assicurazione e sulla sussistenza dei presupposti di polizza per l’attivazione del rimedio di garanzia; C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 15920/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6.i primi tre motivi , che possono essere congiuntamente esaminati in quanto sia pure sotto diversi profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono fondatiper quanto si dirà; va in via generale richiamatoal riguardo l’orientamentoconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui può parlarsi di eccezione nuova, e come tale inammissibile, solo quando essa non abbia nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo gradocosì da costituire una ragione di indagine diversa da quella espletata in primo grado, senza che questo possa trovaregiustificazione nello svolgimento precedente del processo(Cass. Sez. 3, 05/02/2013 n. 2641 ; Cass. Sez. 2, 16/07/2004 n. 13253; Cass. Sez. 1, 05/08/1997 n. 7198); questastessa Corte ha però tempera to il divieto di nuove eccezioni posto dall'art. 345 cod. proc. civ., ritenendo che esso non operi nel caso di nuova eccezione basata su fatto sopravvenuto dopo lo scadere del termine per la sua deducibilità in primo grado; l'insussistenza, nel precedente grado di giudizio, del fatto storico, che ha reso impossibile la deducibilità dell'eccezione, non viola, infatti, l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito (Cass. Sez. 1, 05/07/2019, n. 18219; Cass. Sez. 2, n. 5703 del 18/04/2001). Nell’impugnata decisione la corte d’appello non si è posta in linea con il richiamato orientamento ; difatti , ha negato, nella specie , la produzione della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5029/2016 , intervenuta pacificamente dopo la sentenza di prime cure, asserendo che la Compagnia di assicurazioni avevaintrodotto «una deduzione mai svolta antecedentemente»(quella dell’illegittimità della revoca del contributo)», asserendo,poi, nel merito che fosse «soprattutto non proponibile, stante la natura di contratto autonomo di garanzia della “fideiussione” stipulata, avendo le parti espressamente previsto il pagamento “a prima richiesta” e la rinuncia delle eccezioni comprese quelle di cui all’art. 1952 c.c.» (pag. 4 della sentenza impugnata); C.C. 06febbraio2024 r.g.n. 15920/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ebbene, nel presente giudizio, pendente tra la assicurazione garante e il ministero creditore, si tratta di eccezionedi giudicato esterno sopravvenutotra il creditore e il debitore principale in merito al credito garantito ed escusso, ingiunto al garante e da questi opposto; 7. dall’accoglimento dei primi tre motivi nei sensi di cui in motivazionediscende l’assorbimento del quarto e del quinto dei motivi e la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.R. La Corte accoglie i primi tre motivi il ricorso , assorbiti il 4° e 5°. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ A