CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 marzo 2022 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e dalla destrezza su cose esposte per necessità alla pubblica fede. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le doglianze che investivano la sussistenza delle circostanze aggravanti ritenute. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata valutazione della particolare tenuità del danno. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Occorre innanzi tutto confrontarsi con l'immediata applicabilità dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha modificato il terzo comma dell'art. 624 cod. pen., rendendo il delitto di furto procedibile a querela, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o infermità, o se ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, n. 7, sempre che il fatto non sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis), cod. pen. Ora, è presente in atti la querela del 12 gennaio 2015 sottoscritta con firma autenticata del [OSCURATO:PERSONA], indirizzata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti. L'atto si qualifica come "querela" e contiene una esplicita istanza di punizione. 2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato. Con riferimento al primo tema sollevato dal ricorrente, concernente i termini della coesistenza tra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento e la circostanza aggravante della destrezza, questa Corte ha chiarito che l'approfittamento di una condizione favorevole appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della destrezza in caso di rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, e quella dell'uso del mezzo fraudolento in caso di particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni (Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D., Rv. 271757 - 255294; Sez. 5, n. 48877 del 14/09/2022, Pelo, Rv. 283871 - 0). Al riguardo, occorre prendere le mosse da Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01, la quale affronta una specifica questione sollevata dalla previsione della circostanza della destrezza, ossia quella della sua configurabilità quando l'agente si limiti ad approfittare di una situazione di distrazione del possessore del bene non intenzionalmente provocata. Il tema controverso, in altri termini, si individua nella rilevanza o non, ai fini che qui interessano, della condotta di chi si avvalga di un momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall'attività dell'autore del furto. Secondo l'orientamento negativo, recepito dalle Sezioni Unite, in questo caso la circostanza aggravante non è sussistente dal momento che l'azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell'elusione del controllo dell'avente diritto, ma al più l'audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi. Sez. U Quarticelli, in particolare, hanno rilevato che la giurisprudenza ha «assegnato alla destrezza il significato di abilità o sveltezza personale dell'attività esplicata dall'agente prima o durante l'impossessamento, talvolta definite particolari, speciali, straordinarie, ma comunque connotate dall'idoneità ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio sul bene. L'analisi delle situazioni concrete, oggetto di pronunciamento, fa emergere che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel comportamento chiamato per prassi borseggio, nel quale l'agente riesce con gesto rapido ed accorto a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto dell'asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi accessori (Sez. 2, n. 946 del 16/04/1969, Reibaldi, Rv. 112022; Sez. 2, n. 6728 del 17/03/1975, Principessa, Rv. 130813), ma anche quando la modalità esecutiva sia astuta, avveduta e circospetta, presenti un connotato più psicologico che fisico, sempre che sia in grado in astratto di superare il controllo e la vigilanza esercitata dalla persona offesa (Sez. 2, n. 6027 del 23/01/1974, Cardini, Rv. 127987)». Peraltro, le Sezioni Unite avvertono con estrema puntualità che l'avere la destrezza perduto la connotazione puramente fisica per assumere una dimensione psicologica, che pone al servizio dell'attività criminosa doti di avvedutezza, accortezza, attenzione ed astuzia, capaci con ancor maggiore insidiosità di sorprendere la vigilanza sul bene, solleva il problema della demarcazione della linea di confine rispetto alla circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento. E sul punto la risposta è chiara: le due circostanze descrivono modelli di agente prossimi, ma non coincidenti, dal momento che la prima circostanza si caratterizza per la rapidità dell'azione nell'impossessamento, non potuto percepire dalla persona offesa appositamente distratta, la seconda per la particolare scaltrezza nell'attività preparatoria, concertata ed attuata mediante qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa dei suoi beni. In tale contesto, allora il significato interpretativo di Sez. U Quarticelli va colto nel fatto che il mero prelievo di un oggetto dal luogo ove si trova, attuato in un momento di altrui disattenzione, che offre l'occasione favorevole all'apprensione per la possibilità di avvicinamento e di asportazione nella mancata e diretta percezione da parte del possessore, non in grado di interdire l'azione perché altrimenti impegnato o assente, non integra la fattispecie circostanziata in esame perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto: infatti, in tali situazioni, per conseguire il risultato appropriativo, l'agente non deve fare ricorso a particolare abilità, né intesa quale agilità o rapidità motoria né quale sforzo psichico nell'applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi e del derubato e nel distoglierne il controllo sulla cosa. Quest'ultima puntualizzazione spiega per quale ragione la destrezza può anche essere limitata ad un profilo diverso dalla particolare abilità esecutiva quando comunque emerga una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore. Così come può essere limitata, ove non venga in rilievo una distrazione procurata, alla scaltrezza esecutiva. Tuttavia, ove emerga, per un verso, una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (ossia, ove emergano i tratti dell'uso del mezzo fraudolento: Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01) e, per altro verso, una spiccata abilità esecutiva, ricorreranno entrambe le circostanze aggravanti. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato, intenzionato a sottrarre alcuni biglietti "gratta e vinci", ha, prima, scaltramente finto di essere interessato a giocare al lotto, per indurre l'impiegato della tabaccheria a spostarsi in altra parte della rivendita, e poi, con movimento repentino, ha sottratto i biglietti nel limitatissimo tempo nel quale l'impiegato ha registrato la giocata. Quanto poi alla distinta articolazione che investe la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, si osserva che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, essa è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01), laddove, nel caso di specie, è stato accertato che la struttura del locale, diviso in più ambienti, impediva una vigilanza siffatta. Né l'impianto di sorveglianza, in sé considerato, consente la possibilità di un intervento immediato, se non sia assistito da un costante presidio umano, in grado di agire per scongiurare la sottrazione. 3. Il secondo motivo è inammissibile poiché introduce un tema fattuale nuovo, giacché in appello era stata richiesta l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., preclusa in radice per la pena edittale prevista, mentre non viene neppur dedotto che la questione della limitata entità del pregiudizio sia stata dedotta al fine di ottenere un ridimensionamento della pena. 4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua