Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 09084/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17045/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25872/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannata in ordine al reato ex art. 56 624 c.p. è inammissibile.

Riguardo al motivo proposto, di violazione dell'art. 88 c.p. e mancanza di motivazione, esso è inammissibile atteso che la sentenza impugnata è stata adottata a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione che come tale limitava il nuovo giudizio del giudice del rinvio solo alla eventuale rivalutazione degli "aspetti riguardanti il diverso inquadramento della condotta contestata alla luce delle coordinate ermeneutiche suggerite".

Si vuole quindi inammissibilmente proporre un tema di giudizio precluso al giudice di appello come dallo stesso rilevato in sentenza.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9084/2026 Roma, lì, 09/03/2026 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 17045/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25872/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannata in ordine al reato ex art. 56 624 c.p. è inammissibile. Riguardo al motivo proposto, di violazione dell'art. 88 c.p. e mancanza di motivazione, esso è inammissibile atteso che la sentenza impugnata è stata adottata a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione che come tale limitava il nuovo giudizio del giudice del rinvio solo alla eventuale rivalutazione degli "aspetti riguardanti il diverso inquadramento della condotta contestata alla luce delle coordinate ermeneutiche suggerite". Si vuole quindi inammissibilmente proporre un tema di giudizio precluso al giudice di appello come dallo stesso rilevato in sentenza. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9084/2026 Roma, lì, 09/03/2026 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09084/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris