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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24872/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Yut N. 11118/25 Sponcichetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art.651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto (Sez. 6, n. 39227 del 30/05/2013, Lettieri, Rv. 257083); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Yut N. 11118/25 Sponcichetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art.651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto (Sez. 6, n. 39227 del 30/05/2013, Lettieri, Rv. 257083); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24872/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris