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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12143/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone PERELLI, ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per PITERA' Antonio, ha depositato memoria, con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di PITERA Antonio avverso l'ordinanza con la quale il giudice procedente (Corte d'appello di Catania) ha rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura più afflittiva con quella degli arresti domiciliari elettronicamente presidiati, da eseguirsi in luogo diverso da quello nel quale sono stati commessi i fatti (artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990), avanzata sull'assunto di un affievolimento delle esigenze cautelari per l'intervenuta recisione dei legami con il gruppo criminoso di appartenenza e il decorso del tempo, rilevando la irrilevanza del mero dato temporale e l'assenza di elementi diversi a tal fine rilevanti.

2. La difesa del PITERA ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio motivazionale, in relazione alla ritenuta irrilevanza degli elementi allegati a difesa.

Con motivazione apodittica e incoerente, secondo il deducente, il Tribunale avrebbe ritenuto non sincera la manifestazione della volontà dell'imputato di recidere i legami con il gruppo criminoso, contenuta in un manoscritto confessorio, senza tuttavia indicare gli elementi, alla luce dei quali è stata valutata tale confessione come non veritiera.

La motivazione sarebbe intrisa di affermazioni apodittiche e inconferenti, avuto riguardo ai dati concreti della resipiscenza, manifestatasi invece proprio con la individuazione di un luogo diverso e di un radicale cambiamento di vita, non essendosi l'imputato limitato a confessare, avendo ammesso le proprie responsabilità, iniziando un percorso lavorativo in carcere con la prospettiva di cambiare vita. è poi frutto di illazione la affermazione secondo la quale la cautela domiciliare sarebbe inadeguata poiché i reati per i quali si procede possono essere consumati anche dal domicilio, atteso che nel luogo nel quale egli intende trasferirsi egli sarebbe un perfetto sconosciuto.

Sotto altro profilo, si rileva che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato il decorso del tempo che, se da solo è elemento inidoneo a configurare un'attenuazione delle esigenze cautelari, assume invece rilievo unitamente agli evidenziati elementi.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone PERELLI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

4. La difesa ha depositato memoria, con la quale ha replicato alle argomentazioni svolte dal Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso proposto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il Tribunale ha richiamato gli argomenti difensivi, intesi a sostenere - quale novum - l'istanza di sostituzione della misura più afflittiva in atto con quella domiciliare anche elettronicamente presidiata (vale a dire: l'ammissione dei fatti oggetto di contestazione, attestanti la resipiscenza e la dichiarata volontà di recidere i legami con il gruppo di appartenenza; la richiesta di esecuzione della misura domiciliare in un altro territorio; l'effetto deterrente del tempo decorso dall'esecuzione della misura; la risalenza dei precedenti penali e la superabilità di quello per evasione mediante applicazione del presidio elettronico), concludendo per la loro inidoneità a superare la presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della sola misura inframuraria.

Tutti i motivi allegati non posseggono, per il decidente, il connotato della novità, essendo le esigenze cautelari rimaste immutate nella loro intensità, stante la estrema gravità dei fatti contestati, valutata in relazione al contesto associativo di riferimento, al quantitativo di droga oggetto del traffico gestito, alla complessità dell'organizzazione criminosa.

Oltre a ciò, il Tribunale ha valutato la personalità dell'imputato, gravato da numerosi, gravi e specifici precedenti penali che ne attestano la pervicace propensione al delitto e una consolidata professionalità nello specifico settore del narcotraffico, oltre alla sua stabile dedizione a tale tipologia di reati.

Fatta tale premessa, il Tribunale ha ritenuto che la confessione non costituisse prova di reale resipiscenza, essendo giunta solo nel giudizio d'appello e essendosi tradotta nella ammissione dei fatti senza alcun contributo effettivo alle indagin ; e che il decorso del tempo è di per sé un elemento neutro ai fini della decisione, affermando che il c.d.

"tempo silente" può assumere rilievo ai fini dell'applicazione della misura, ma non anche ai fini del suo mantenimento, se non in presenza di ulteriori elemer ti.

Quanto all'adeguatezza, poi, il Tribunale ha ritenuto che neppure il braccialetto elettronico fosse utile a scongiurare il pericolo di reiterazione, ben potendo i reati contestati essere posti in essere in ambiente domiciliare.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

In via generale, deve intanto ribadirsi il principio per il quale, in tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura (sez. 3, n. 46241 del 20/9/2022, V., Rv. 283835, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, c. 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo).

Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente non si è compiutamente confrontato con le ragioni della decisione, esaurientemente esposte dal Tribunale nel provvedimento impugnato, oltre che del tutto coerenti con i principi consolidati espressi da questa Corte di legittimità.A fronte dell'operatività della doppia presunzione di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., nei termini di cui sopra, il Tribunale ha valutato gli elementi indicati dalla difesa (introdotti anche in sede di ricorso), muovendo dall'allarme sociale derivante dalla gravità dei fatti contestati e dalla personalità dell'imputato, dalla quale ha desunto una sua proclività a delitti della specie di quello per il quale si procede, ritenendo la confessione resa, per tempistica e modalità, inidonea a confermare una effettiva recisione dei legami dell'imputato con il contesto criminale di riferimento.

Neppure l'intenzione di trasferirsi altrove con la famiglia è stata considerata elemento di novità idoneo a vincere la presunzione di pericolosità e adeguatezza della misura in atto: il dato, da un lato, è stato ritenuto neutro, dall'altro, non supera l'argomento per il quale è inadeguata, nel caso concreto, la misura domiciliare, anche ove elettronicamente presidiata, valorizzando a tal proposito il precedente per evasione dell'imputato.

Nel suo complesso, la motivazione appare del tutto logica e non contraddittoria, la difesa essendosi limitata a prospettare un difforme punto di vista che, tuttavia, non può essere introdotto in sede di legittimità.

Allo stesso modo, quanto al fattore temporale, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, c. 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766, in cui in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione, elementi che, nella specie sono stati ritenuti insussistenti dal tribunale con argomentazioni del tutto congrue e logiche).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att., cod. proc. pen.

Deciso il 15 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone PERELLI, ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per PITERA' Antonio, ha depositato memoria, con la quale, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di PITERA Antonio avverso l'ordinanza con la quale il giudice procedente (Corte d'appello di Catania) ha rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura più afflittiva con quella degli arresti domiciliari elettronicamente presidiati, da eseguirsi in luogo diverso da quello nel quale sono stati commessi i fatti (artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990), avanzata sull'assunto di un affievolimento delle esigenze cautelari per l'intervenuta recisione dei legami con il gruppo criminoso di appartenenza e il decorso del tempo, rilevando la irrilevanza del mero dato temporale e l'assenza di elementi diversi a tal fine rilevanti. 2. La difesa del PITERA ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio motivazionale, in relazione alla ritenuta irrilevanza degli elementi allegati a difesa. Con motivazione apodittica e incoerente, secondo il deducente, il Tribunale avrebbe ritenuto non sincera la manifestazione della volontà dell'imputato di recidere i legami con il gruppo criminoso, contenuta in un manoscritto confessorio, senza tuttavia indicare gli elementi, alla luce dei quali è stata valutata tale confessione come non veritiera. La motivazione sarebbe intrisa di affermazioni apodittiche e inconferenti, avuto riguardo ai dati concreti della resipiscenza, manifestatasi invece proprio con la individuazione di un luogo diverso e di un radicale cambiamento di vita, non essendosi l'imputato limitato a confessare, avendo ammesso le proprie responsabilità, iniziando un percorso lavorativo in carcere con la prospettiva di cambiare vita. è poi frutto di illazione la affermazione secondo la quale la cautela domiciliare sarebbe inadeguata poiché i reati per i quali si procede possono essere consumati anche dal domicilio, atteso che nel luogo nel quale egli intende trasferirsi egli sarebbe un perfetto sconosciuto. Sotto altro profilo, si rileva che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato il decorso del tempo che, se da solo è elemento inidoneo a configurare un'attenuazione delle esigenze cautelari, assume invece rilievo unitamente agli evidenziati elementi. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone PERELLI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. 4. La difesa ha depositato memoria, con la quale ha replicato alle argomentazioni svolte dal Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso proposto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il Tribunale ha richiamato gli argomenti difensivi, intesi a sostenere - quale novum - l'istanza di sostituzione della misura più afflittiva in atto con quella domiciliare anche elettronicamente presidiata (vale a dire: l'ammissione dei fatti oggetto di contestazione, attestanti la resipiscenza e la dichiarata volontà di recidere i legami con il gruppo di appartenenza; la richiesta di esecuzione della misura domiciliare in un altro territorio; l'effetto deterrente del tempo decorso dall'esecuzione della misura; la risalenza dei precedenti penali e la superabilità di quello per evasione mediante applicazione del presidio elettronico), concludendo per la loro inidoneità a superare la presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della sola misura inframuraria. Tutti i motivi allegati non posseggono, per il decidente, il connotato della novità, essendo le esigenze cautelari rimaste immutate nella loro intensità, stante la estrema gravità dei fatti contestati, valutata in relazione al contesto associativo di riferimento, al quantitativo di droga oggetto del traffico gestito, alla complessità dell'organizzazione criminosa. Oltre a ciò, il Tribunale ha valutato la personalità dell'imputato, gravato da numerosi, gravi e specifici precedenti penali che ne attestano la pervicace propensione al delitto e una consolidata professionalità nello specifico settore del narcotraffico, oltre alla sua stabile dedizione a tale tipologia di reati. Fatta tale premessa, il Tribunale ha ritenuto che la confessione non costituisse prova di reale resipiscenza, essendo giunta solo nel giudizio d'appello e essendosi tradotta nella ammissione dei fatti senza alcun contributo effettivo alle indagin ; e che il decorso del tempo è di per sé un elemento neutro ai fini della decisione, affermando che il c.d. "tempo silente" può assumere rilievo ai fini dell'applicazione della misura, ma non anche ai fini del suo mantenimento, se non in presenza di ulteriori elemer ti. Quanto all'adeguatezza, poi, il Tribunale ha ritenuto che neppure il braccialetto elettronico fosse utile a scongiurare il pericolo di reiterazione, ben potendo i reati contestati essere posti in essere in ambiente domiciliare. 3. Il motivo è manifestamente infondato. In via generale, deve intanto ribadirsi il principio per il quale, in tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura (sez. 3, n. 46241 del 20/9/2022, V., Rv. 283835, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la clausola di esclusione prevista dall'art. 299, c. 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per tali reati, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile dal solo decorso del tempo). Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente non si è compiutamente confrontato con le ragioni della decisione, esaurientemente esposte dal Tribunale nel provvedimento impugnato, oltre che del tutto coerenti con i principi consolidati espressi da questa Corte di legittimità.A fronte dell'operatività della doppia presunzione di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., nei termini di cui sopra, il Tribunale ha valutato gli elementi indicati dalla difesa (introdotti anche in sede di ricorso), muovendo dall'allarme sociale derivante dalla gravità dei fatti contestati e dalla personalità dell'imputato, dalla quale ha desunto una sua proclività a delitti della specie di quello per il quale si procede, ritenendo la confessione resa, per tempistica e modalità, inidonea a confermare una effettiva recisione dei legami dell'imputato con il contesto criminale di riferimento. Neppure l'intenzione di trasferirsi altrove con la famiglia è stata considerata elemento di novità idoneo a vincere la presunzione di pericolosità e adeguatezza della misura in atto: il dato, da un lato, è stato ritenuto neutro, dall'altro, non supera l'argomento per il quale è inadeguata, nel caso concreto, la misura domiciliare, anche ove elettronicamente presidiata, valorizzando a tal proposito il precedente per evasione dell'imputato. Nel suo complesso, la motivazione appare del tutto logica e non contraddittoria, la difesa essendosi limitata a prospettare un difforme punto di vista che, tuttavia, non può essere introdotto in sede di legittimità. Allo stesso modo, quanto al fattore temporale, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, c. 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, c. 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766, in cui in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione, elementi che, nella specie sono stati ritenuti insussistenti dal tribunale con argomentazioni del tutto congrue e logiche). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att., cod. proc. pen. Deciso il 15 fe
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