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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25150/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in tema di valutazione delle emergenze probatorie, è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (cfr., in particolare, pp. 3-4, in tema di configurabilità della truffa online, a seguito del versamento su carta PostePay, a mente delle dichiarazioni della persona offesa); considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. p. 4, in merito alla mancanza di elementi positivamente valorizzabili a fronte della biografia penale); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è genericamente e manifestamente infondato perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nella specie, l'onere argomentativo del giudice - che ha comunque ridotto la pena - è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. p. 5, in tema di rilevanza dei precedenti e di indifferenza ai provvedimento dell'A.G.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 07/05/2024 Il con 'ere est. [OSCURATO:PERSONA] dr6Tèopizzi Y

I. P O. S i T s [OSCURATO:PERSONA] IN CNCIIi1J

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in tema di valutazione delle emergenze probatorie, è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (cfr., in particolare, pp. 3-4, in tema di configurabilità della truffa online, a seguito del versamento su carta PostePay, a mente delle dichiarazioni della persona offesa); considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. p. 4, in merito alla mancanza di elementi positivamente valorizzabili a fronte della biografia penale); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è genericamente e manifestamente infondato perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nella specie, l'onere argomentativo del giudice - che ha comunque ridotto la pena - è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. p. 5, in tema di rilevanza dei precedenti e di indifferenza ai provvedimento dell'A.G.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 Il con 'ere est. [OSCURATO:PERSONA] dr6Tèopizzi Y I. P O. S i T s [OSCURATO:PERSONA] IN CNCIIi1J
Sentenza Cassazione n. 25150/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris