CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 12844/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della recidiva, è manifestamente infondato, posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito (si veda pag. 8 del provvedimento impugnato) non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 — 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consigliere esten