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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 23756/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15663-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 2317 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 897/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 214/2015; \ , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'opposizione all'esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del Monte dei Paschi di Siena, avverso due pignoramenti presso terzi notificati dallo stesso Monte dei Paschi e aventi ad oggetto le somme accumulate presso la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del Monte dei Paschi a titolo di contribuzione in funzione del trattamento pensionistico complementare.

La sentenza era resa nel litisconsorzio di debitore, creditore e terzo pignorato - quest'ultimo rimasto contumace; il ricorso per cassazione non è stato notificato al terzo pignorato Cassa di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del Monte dei Paschi; il terzo pignorato deve reputarsi litisconsorte necessario nei giudizi sulla legittimità o validità del pignoramento (Cass.9527/87, Cass.9571/97, Cass.3899/20; v. anche Cass.13533/21), sicchè la causa appare inscindibile ai sensi dell'art.331 c.p.c., applicabile alle ipotesi di litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale; ritenuto necessario fissare il termine per la notifica del ricorso al terzo pignorato; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo; concede termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso a Cassa di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del Monte dei Paschi.

Roma, così deciso all'adunanza camerale del 9.6.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15663-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 2317 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 897/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 214/2015; \ , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'opposizione all'esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del Monte dei Paschi di Siena, avverso due pignoramenti presso terzi notificati dallo stesso Monte dei Paschi e aventi ad oggetto le somme accumulate presso la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del Monte dei Paschi a titolo di contribuzione in funzione del trattamento pensionistico complementare. La sentenza era resa nel litisconsorzio di debitore, creditore e terzo pignorato - quest'ultimo rimasto contumace; il ricorso per cassazione non è stato notificato al terzo pignorato Cassa di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del Monte dei Paschi; il terzo pignorato deve reputarsi litisconsorte necessario nei giudizi sulla legittimità o validità del pignoramento (Cass.9527/87, Cass.9571/97, Cass.3899/20; v. anche Cass.13533/21), sicchè la causa appare inscindibile ai sensi dell'art.331 c.p.c., applicabile alle ipotesi di litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale; ritenuto necessario fissare il termine per la notifica del ricorso al terzo pignorato; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo; concede termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso a Cassa di [OSCURATO:PERSONA] per il personale del Monte dei Paschi. Roma, così deciso all'adunanza camerale del 9.6.
Sentenza Cassazione n. 23756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris