CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Bari.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore OLGA MIGNOLOche ha chiesto l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso diCiku [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 16/12/2024dal Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati agli stessi ascritti (capo 1: artt. 110 cod. pen. e 73 commi1, 1-bis e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; capo 2: artt. 81 cpv., 110 e 648 cod.pen., in relazione ad armi e parti di armi clandestine, provento di delitto; capo 3:artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 23, commi 3 e 4, L. 18 aprile 1975, n. 110; per il soloVogli capo 4: art. 697 cod. pen.).2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso gli imputi, con atti distintie a mezzo del medesimo difensore.3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi con cui si deducono:3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, travisamento della prova per omissione inriferimento al memoriale depositato dal ricorrente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]nonché alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al contributo all’attività illecita resodal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non si confronterebbe con le doglianzeespresse nell’atto di appello in relazione all’apporto confessorio dell’imputato. Lamotivazione sarebbe poi carente e manifestamente illogica laddove, nel valutare ladonazione di euro 1.000,00 effettuata dall'imputato alla [OSCURATO:PERSONA], apoditticamente ritiene tale contributo quasi un'elemosina rispetto alvalore commerciale delle circa 30.000 dosi di eroina, senza motivare sulle effettivecondizioni economiche del [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che la sostanza stupefacente non è stataeffettivamente venduta e che dunque il ricorrente non è entrato in possessodell'imponente cifra ipotizzata dalla Corte territoriale. La motivazione sarebbe altresìviziata per avere la Corte di appello omesso di valutare il memoriale depositatodall’imputato dal quale emergevano il luogo esatto dove era avvenuto il contattocon il soggetto denominato Franco, che gli aveva proposto di prendere a credito unapartita di eroina pari a poco più di 6 Kg, nonché informazioni sullo stesso.Travisamento della prova per omissione vi sarebbe anche rispetto alle dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA] rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che, nel menzionato memoriale, ilricorrente lungi dall'esonerare connazionale dalle proprie responsabilità aveva datoconto del contributo di questi a spostare la merce;3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allaindividuazione della pena base nel minimo edittale e al devoluto. Non vi sarebbemotivazione in ordine alla invocata rideterminazione della pena nel minimo edittale,anche in considerazione della valorizzazione del dato numerico delle dosi distupefacente;3.3. Mancanza di motivazione, e motivazione apparente, con riferimentoall’aumento disposto a titolo di continuazione interna.4. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, in parte analoghi a quelli del [OSCURATO:PERSONA],con cui si deducono:4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa motivazione suldevoluto in relazione alla richiesta di assoluzione dell’imputato dai reati di cui ai capi2) e 3) della rubrica. A fronte di uno specifico motivo di impugnazione sul punto, lasentenza si caratterizza proprio per l'assenza grafica di motivazione al riguardo;4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe assolto al riguardo all’onere motivazionale cui era tenuta.Sul punto, la motivazione sarebbe anche manifestamente illogica laddove effettuaun inconferente parallelismo tra il contributo dato dall’imputato nel trasporto dellostupefacente e il ruolo di “palo” nella rapina;4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione con riguardo aldiniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe omessoanche graficamente di confrontarsi con le doglianze argomentate nei motivi diappello ove si illustravano gli elementi positivi da valorizzare ai fini delriconoscimento delle attenuanti generiche, rievocati nel presente ricorso. Quantoalla donazione di euro 1.000,00, effettuata dall'imputato alla [OSCURATO:PERSONA] SantiMedici di [OSCURATO:PERSONA], la doglianza è analoga a quella espressa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nelprimo motivo di ricorso;4.4. Violazione di legge per carenza motivazionale sulla mancatadeterminazione della pena base nel minimo edittale; motivazione omessa rispettoal devoluto, in cui si illustravano i plurimi elementi favorevoli all’imputato;4.5. Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’aumentodisposto a titolo di continuazione interna, nonché motivazione apparente.5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte hachiesto che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato inammissibile e che il ricorso del Cikusia rigettato.6. É pervenuta memoria di replica da parte del comune difensore degli imputati,avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di entrambi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è meritevole di accoglimento limitatamente ai reati dicui all’art. 648 cod. pen. (capo 2) e all’art. 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975,n. 110 (capo 3). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2. Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha fatto corretta applicazionedella giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza delle dichiarazioni“confessorie” dell’imputato, evidenziando che esse si limitavano ad una ammissionedella responsabilità per la detenzione dello stupefacente resa in flagranza di reato,non avendo l’imputato apportato alcun significativo contributo alle indagini, a fronte,peraltro, della gravità della complessiva contestazione e dell’esiguo valore delcontributo versato alla [OSCURATO:PERSONA], reputato non indicativo di resipiscenza. Il motivo diricorso non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte secondo cui lecircostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto dibenevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento disituazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze davalutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tantorilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai finidella quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv.260054). Sul punto, il ricorso si risolve, peraltro, nella prospettazione di una diversalettura degli elementi già sottoposti al Giudice di merito.Con riguardo al dedotto travisamento della prova per omissione (nei suoi dupliciprofili più sopra richiamati), premesso che il vizio di travisamento della prova peromissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazionedi un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai finidella decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457), il Collegio ricordache costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondoil quale la sentenza di merito non deve necessariamente contenere una specificaanalisi di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche attraversouna valutazione globale di quelle deduzioni, il giudice spieghi, in modo logico eadeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni elemento decisivo èstato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso ealtro, Rv. 250900). Il giudice di merito, per giustificare la decisione, non devedunque prendere in esame tutte le tematiche prospettate e le argomentazioniformulate dalle parti ma solo quelle ritenute essenziali per la formazione del suoconvincimento, dovendosi considerare implicitamente disattese, alla stregua dellastruttura argomentativa della sentenza, le prospettazioni di parte non menzionate.In sede di legittimità, quindi, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio suuna specifica deduzione formulata con il gravame, allorché la stessa debbaconsiderarsi disattesa sulla base della motivazione della sentenza,complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione, non ènecessario che il giudice di merito elabori, nella motivazione, una specifica edesplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, perescludere il ricorrere del vizio di mancanza di motivazione, che il discorsogiustificativo segua un itinerario argomentativo che conduca implicitamente allareiezione della deduzione difensiva (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006,Mirabilia, Rv. 233187). Nel caso di specie, la Corte territoriale, rispondendo all’attodi appello, con cui si invocava il riconoscimento delle attenuanti generiche e, insubordine, la riduzione della pena irrogata, ha escluso il riconoscimento delle primee confermato la pena in considerazione, tra l’altro, dell’ingente quantitativo di eroinarinvenuto e della disponibilità della pistola con matricola abrasa, completa dicaricatore e munizionamento. Nel presente ricorso, peraltro, le deduzioniconcernenti il contenuto del memoriale — relative al luogo dell'incontro con ilsoggetto denominato Franco, alle modalità dell'approvvigionamento della sostanzastupefacente e al contributo del coimputato [OSCURATO:PERSONA] — non evidenziano affatto untravisamento della prova nei termini deducibili in questa sede, ma si risolvono nellarichiesta di una diversa valutazione di elementi che il ricorrente assume favorevolialla propria posizione. Il primo motivo è, pertanto, inammissibile.Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Giova ricordare che la graduazionedella pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla inconformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., conseguendone che èinammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a ottenere una nuovavalutazione della congruità della pena, quando la relativa determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da adeguatamotivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217, inmotivazione). Nel caso in esame, la doglianza non individua una radicale carenzadella motivazione, ma si risolve nella richiesta di una diversa ponderazione deglielementi valutati ai fini della quantificazione della pena e, in particolare, dellarilevante quantità di sostanza stupefacente.Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, giacché la [OSCURATO:PERSONA] ha diffusamente motivato sull’entità degli aumenti di pena per i reatisatelliti in continuazione - peraltro, ritenendoli in difetto per quantità -,valorizzando, al riguardo, la disponibilità della pistola clandestina in un contestomalavitoso afferente il traffico di notevoli quantitativi di eroina, con possibilità diutilizzo della stessa anche per recupero crediti o dirimere questioni relative allospaccio, con considerevole incremento della pericolosità sociale e dell'allarmesociale conseguente.In conclusione, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3. Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è fondato. Il vizio di mancanza dimotivazione è ravvisabile quando le argomentazioni addotte dal Giudice afondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato sono prive dicompletezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello edotate del requisito della decisività (ex multis, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep.2014, Dall'Agnola, Rv. 257967). Alle medesime conclusioni si è pervenuti nel casodi doppia conforme: l'assenza di una specifica valutazione sui motivi di appello el'esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado senzasoppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive integra in ogni casoil vizio di mancanza di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. (Sez. 5. n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859).Nel caso in esame, la Corte di appello, pur investita con specifico motivo dellarichiesta di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi di imputazione 2)e 3), non ha fornito alcuna risposta. L'omissione assume carattere decisivo, poichéil motivo di appello concerneva direttamente l'affermazione di responsabilitàdell'imputato per due distinti reati e sollecitava una pronuncia liberatoria su talispecifici capi di imputazione. L’elusione dell'obbligo di motivazione radica, perl'effetto, il dedotto vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA], afferenti tutti altrattamento sanzionatorio e la cui concreta determinazione è subordinata all’esitodel nuovo giudizio sui reati di cui ai capi 2) e 3).4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti diCiku [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 2) e all'art. 23,commi 3 e 4, legge n. 110/1975 (capo 3) con rinvio, per nuovo giudizio su tali puntied eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione dellaCorte di appello di Bari. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reatidi cui all'art. 648 cod. pen. (capo 2) e all'art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110/1975(capo 3) con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti ed eventuale rideterminazionedel trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]