CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 18869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 10935/2016 ORDINANZA sul ricorso 10935-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale Rep. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente CC all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO832 CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 1 P a g . RGN 10935/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10935/2016 Numero sezionale 832/2022 Numero di raccolta generale 18869/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 696/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/10/2015 R.G.N. 2781/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 695 del 27 ottobre 2015 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l’unicità dei loro rapporti con l’Università degli Studi di Milano sin dalla prima assunzione come lettrici di madre lingua straniera ai sensi dell’art. 28 d.P.R. n. 382/1980 (seguita da quella di collaboratrici esperte linguistiche ai sensi della legge n. 236/1995), a percepire il trattamento economico corrispondente a quello del professore associato a tempo definito, con i conseguenti scatti di anzianità e le progressioni di carriera, anche per il periodo successivo al 15 aprile 1994; condannava l’Università al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale; 2. la Corte territoriale esponeva che: - la Moravec (assunta per l’a.s. 1992/1993) aveva in precedenza ottenuto, con sentenza del Pretore di Milano n. 2426/1996, l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l’Università dal 21.1.93 con condanna di quest’ultima a pagare le differenze retributive per gli anni scolastici 1992/1993 e 1993/1994 sulla base del trattamento economico spettante al professore associato a tempo definito, quale parametro di adeguamento ricavato dall’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980; - tale sentenza era stata confermata dal Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all’adeguamento retributivo ai sensi ai sensi dell’articolo 36 Cost.; - la pronuncia era passata in giudicato; con riguardo alla Hampton (assunta per l’a.s. 1985/1986 con contratto di prestazione d’opera intellettuale, quindi dall’a.s. 1989/1990 quale lettrice ed ancora successivamente quale c.e.l.) che: - era intervenuta una prima sentenza del Pretore di Milano del 20/12/1991 che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l’Università con condanna di quest’ultima a pagare le differenze retributive sulla base del trattamento economico spettante al professore associato a tempo definito (sentenza confermata dal Tribunale e dalla Cassazione); - era intervenuta una seconda sentenza del Pretore di Milano che aveva, altresì, accertato la natura subordinata dei rapporti intercorsi per gli a.s. 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994 con condanna dell’Università al pagamento delle differenze retributive negli stessi termini di cui alla P a g . RGN 10935/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10935/2016 Numero sezionale 832/2022 Numero di raccolta generale 18869/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 precedente decisione, sentenza confermata dal Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all’adeguamento retributivo ai sensi ai sensi dell’articolo 36 Cost. e, quindi, passata in giudicato; il giudice dell’appello affermava preliminarmente l’inapplicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alla l. n. 240/2010, dando continuità ad una pronuncia dello stesso ufficio resa in fattispecie sovrapponibile (sent. n. 1654/2015), ritenendo che l’intervenuto giudicato fosse preclusivo dell’esistenza di ‘giudizi in corso in materia’; richiamava, poi, le pronunce di questa Corte n. 21012/2007, n. 26561/2008, n. 4712/2012 secondo le quali il d.l. n. 120/1995 convertito in l. n. 236/1995, regolamentante la nuova figura del c.e.l. con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato valeva solo per il futuro e non era applicabile ai rapporti con i lettori di lingua straniera sorti, come nella fattispecie, sulla base della normativa vigente; osservava che la salvaguardia dei trattamenti più favorevoli prevista dalla stessa l. n. 63/2004, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non riguardava soltanto quelli scaturenti da una retribuzione autonomamente corrisposta dall’Università nella vigenza della legge n. 236/1995 ma anche quelli derivanti da un giudicato intervenuto inter partes; riteneva che gli effetti del giudicato fossero estensibili al periodo successivo al 15/1/1994 a fronte della mancata allegazione di fatti contrastanti con la continuità delle modalità della prestazione resa prima della formazione del giudicato rispetto a quella successiva; esponeva che l’Università nella fattispecie di causa non aveva contestato specificamente la allegazione di fatto degli originari ricorrenti di avere sempre svolto, a far tempo dall’inizio del rapporto di lavoro, le medesime mansioni, limitandosi ad eccepire la loro non equiparabilità a quelle del personale docente quale il professore associato a tempo definito, né aveva formulato capitoli di prova dettagliati sulla base dei quali poter pervenire ad un proficuo accertamento sul punto, ciò a fronte di una dettagliata descrizione delle attività svolte da parte delle appellanti e di una copiosa documentazione versata in atti; sulla scorta del principio di giudicato affermava che il parametro utilizzabile era quello stabilito nelle sentenze divenute definitive e cioè quello del trattamento per il professore associato a tempo definito anche per il periodo successivo a quello oggetto di accertamento nelle precedenti sentenze; respingeva il motivo di gravame delle lettrici afferente alla ritenuta prescrizione quinquennale; rilevava, al riguardo, che per entrambe le appellanti lo stesso cominciava a decorrere (non dall’entrata in vigore della l. n. 63/2004 ma) dal passaggio in giudicato delle sentenze e che da tale momento e fino al ricorso giudiziale non erano intervenuti altri atti interruttivi: 3 P a g . RGN 10935/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10935/2016 Numero sezionale 832/2022 Numero di raccolta generale 18869/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 ne derivava che nel quinquennio precedente al 4/12/2009 i crediti retributivi dovevano intendersi prescritti; respingeva il motivo di appello concernente la dequalificazione rilevando altresì che il pregiudizio era stato solo genericamente dedotto; 3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’Università degli Studi di Milano, articolato in tre ragioni di censura, cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’INPS ha depositato procura alle liti; 4. l’Università e le controricorrenti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso l’Università deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 416 cod. proc. civ., censurando la sentenza per avere affermato che non erano state effettuate specifiche contestazioni rispetto alla allegazione delle lavoratrici di avere svolto mansioni identiche nel corso del tempo, a far data dalla prima assunzione; espone che le proprie difese, sin dalla memoria di costituzione nel primo grado, erano incompatibili con le allegazioni delle originarie ricorrenti, sicché la contestazione era implicita, essendosi, in particolare, dedotto che dal gennaio 1994 ai ricorrenti era stato chiesto lo svolgimento delle sole mansioni previste dal contratto di ateneo del 16.12.1994 e dal c.c.n.l. di comparto del 21.5.1996, mansioni elencate nei capitoli di prova; tali difese contrastavano le allegazioni delle ricorrenti, secondo le quali le loro attività erano state svolte in piena autonomia rispetto ai docenti titolari dei corsi di lingua e letteratura e senza limitazioni oggettive; 2. con il secondo mezzo la sentenza è impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 2909 cod. civ. nonché dell’articolo 112 cod. proc. civ., per errata interpretazione dell’efficacia del giudicato nei rapporti di durata; si deduce che, anche a voler assumere che le mansioni svolte fossero rimaste invariate nel tempo, non era corretto riconoscere ad un ipotetico giudicato efficacia ultrattiva nonostante il mutamento non solo del contesto di fatto ma anche del contesto di diritto, essendo entrati in vigore i decreti legge da ultimo convertiti nella legge n. 236/1995 - che avevano introdotto la nuova figura del collaboratore ed esperto linguistico, il cui trattamento retributivo era stato rimesso alla contrattazione collettiva - ed il d.l. n. 2/2004, conv. in l. n. 63/2004 (disposizioni cui l’Università aveva dato attuazione, conservando, comunque, i trattamenti retributivi superiori erogati nel corso degli anni); si addebita al giudice dell’appello il mancato esame di tali deduzioni difensive; si censura, altresì, la sentenza impugnata per non aver considerato che l’efficacia del giudicato nei rapporti di durata a norma dell’art. 2909 cod. civ. sussiste a condizione che 4 non vi sia una sopravvivenza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del P a g . RGN 10935/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10935/2016 Numero sezionale 832/2022 Numero di raccolta generale 18869/2022 rapporto o ne modifichi il regolamento, c.d. rebus sic stantibus e richiama, al riguardo Data pubblicazione 10/06/2022 Cass., Sez. Un., n. 383/1999; si evidenzia, in ogni caso, che le sentenze passate in giudicato avevano individuato un parametro retributivo ex art. 36 Cost. - il trattamento al tempo erogato al professore associato a tempo definito - che non poteva continuare ad essere vincolante (per oltre venti anni) nonostante la variazione dei trattamenti retributivi corrisposti alle controparti dopo la stipula del contratto quale c.e.l.; 3. con la terza critica viene dedotta, in via gradata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 1230 e 2909 cod. civ., della legge n. 236/1995; si censura la sentenza per aver trascurato le deduzioni dell’Università relative alla intervenuta novazione del rapporto di lavoro per effetto del contratto stipulato dalle controparti come collaboratori ed esperti linguistici ed essersi limitata ad affermare che i requisiti per la novazione erano assenti; ribadisce l’Università che gli intervenuti giudicati non possono continuare a tenere in vita artificialmente tipologie di rapporti di lavoro e qualificazioni che sono state abrogate; deduce che nei contratti stipulati era stato disposto che gli stessi subentrassero al contratto a tempo indeterminato in essere e lo sostituissero dall’anno accademico 1994/1995; aggiunge che la novazione del rapporto di lavoro era comunque avvenuta ope legis, ai sensi della legge n. 236/1995, con salvezza dei diritti quesiti; 4. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali l’Università degli Studi di Milano ha conferito procura speciale; 5. questa Corte (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2017, n. 24876), in tema di procura alle liti conferita dalle Università statali ad avvocati del libero foro, ha enunciato il seguente principio di diritto, cui in questa sede va assicurata continuità: “Ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 – come modificato dall’art. 11 della l. 3 aprile 1979 n. 103 - la facoltà per le Università statali di derogare, ‘in casi speciali’ al ‘patrocinio autorizzato’ spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi dell’art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del 5 consiglio d’amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell’incarico P a g . RGN 10935/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10935/2016 Numero sezionale 832/2022 Numero di raccolta generale 18869/2022 all’avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera Data pubblicazione 10/06/2022 dal consiglio, così sanando l’originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi - che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato - non ipotizzabile il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in favore dell’Università, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione”; 6. nell’arresto citato si è evidenziato che: - fino all’entrata in vigore della legge n. 168 del 1989 era pacifico in giurisprudenza che le Università statali avessero natura di Amministrazioni dello Stato, con conseguente applicazione del patrocinio «obbligatorio» della Avvocatura dello Stato; - all’esito della riforma introdotta dalla citata n. 168 del 1989, le Università sono enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera più nei loro confronti il patrocinio obbligatorio; - tuttavia, l’articolo 56 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), non abrogato dalla legge n. 168 del 1989, all’art. 56, comma 1, dispone che: «Le università e gli istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall’avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non trattisi di contestazioni contro lo Stato»; - si applica, dunque, il patrocinio autorizzato disciplinato dall’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, ai sensi del quale l’avvocatura dello Stato può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di Amministrazioni pubbliche non statali e di enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da «disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto»; - il citato art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n.1592 costituisce, infatti, la disposizione di legge che autorizza il patrocinio della avvocatura dello Stato; - ai sensi dell’art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, quando sia intervenuta la autorizzazione la rappresentanza e la difesa in giudizio sono assunte dall’Avvocatura «in via organica ed esclusiva», come nel patrocinio obbligatorio, fatta salva l’ipotesi di un conflitto con lo Stato o con le Regioni; - fuori dalla suddetta ipotesi di conflitto di interessi, le Amministrazioni e gli enti suindicati possono decidere di non avvalersi della Avvocatura dello Stato soltanto «in casi speciali» e previa adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di 6 vigilanza»; P a g . RGN 10935/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10935/2016 Numero sezionale 832/2022 Numero di raccolta generale 18869/2022 - quanto alla sussistenza del conflitto di interessi, si deve trattare di un documentato Data pubblicazione 10/06/2022 conflitto reale e non meramente ipotetico, il quale può verificarsi soltanto se nel giudizio si registri una divergenza degli interessi di cui gli enti configgenti sono portatori, il che presuppone che si tratti di interessi che, pur diversi, in qualche modo, siano tali da poter collidere; - la decisione da parte dell’Università di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio, invece, per essere valida presuppone: a) che si sia in presenza di un «caso speciale»; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell’Ateneo (i.e. del Rettore); c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza; d) che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi; - là dove ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi del r.d. n. 1592 del 1933, art. 12, il Rettore, nella qualità di Presidente del Consiglio d’amministrazione, avendo la rappresentanza legale dell’Università può direttamente prendere «i provvedimenti d’urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza»; - né il regolamento dell’Università né lo Statuto possono validamente contenere disposizioni in contrasto con quelle delle suddette norme primarie; - nei casi in cui il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato dal Rettore senza il vaglio dell’organo di vigilanza (e non ricorra un’ipotesi di urgenza) e non sussista un conflitto di interessi, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ. ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione; 7. dalla applicazione dei richiamati princìpi nel presente giudizio, risulta la nullità della procura speciale conferita dal Rettore dell’Università degli Studi di Milano agli avvocati del libero foro che hanno proposto ricorso in cassazione; 8. quanto al conflitto di interessi, non si ravvisa la possibilità di un conflitto di interessi tra l’Università e l’INPS, che non è una amministrazione dello Stato (né può avvalersi del patrocinio della avvocatura dello Stato); 9. ed invero, le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 24876/2017, in un procedimento nel quale parimenti si discuteva della pretesa dei lettori di madre lingua alla ricostruzione della carriera, al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva, hanno ipotizzato - ed escluso - la esistenza del conflitto di interessi soltanto nei rapporti con la Presidenza del Consiglio (parte convenuta per il risarcimento del danno da violazione del diritto comunitario) e non anche rispetto all’INPS, pure costituito in causa; 10. l’Università neppure ha prodotto la apposita motivata delibera del rettore, approvata dall’organo di vigilanza, con la quale l’ente abbia deciso di non avvalersi del 7 patrocinio della Avvocatura dello Stato; peraltro, il difetto di ius postulandi degli avvocati P a g . RGN 10935/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 10935/2016 Numero sezionale 832/2022 Numero di raccolta generale 18869/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 del libero foro costituiti per l’Università è stato oggetto di specifica eccezione nella memoria depositata dalle parti controricorrenti; 11. l’Università degli Studi di Milano deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle controricorrenti in applicazione della regola della soccombenza; 12. non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’INPS, per sostanziale assenza di attività difensiva dell’ente; 13. trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 d.R.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . RGN 10935/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A