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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 34013/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 giugno 1991; avverso la sentenza del 15 gennaio 2024 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto pluriaggravato e porto di coltello, a lui ascritti in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2024 Il C e esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 giugno 1991; avverso la sentenza del 15 gennaio 2024 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto pluriaggravato e porto di coltello, a lui ascritti in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.); - che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2024 Il C e esten
Sentenza Cassazione n. 34013/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris