CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso con cui si deduce vizio dimotivazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescrittidall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dellasentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono allabase del la censura formulata, non consentendo quindi al giudicedell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente