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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09912/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15042-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 4047/26/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L'Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tre avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio, per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, contestava alla società contribuente l'indebita detrazione di IVA in relazione alla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

I ricorsi proposti contro i suddetti atti impositivi venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo.

L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza con atto di appello notificato al difensore domiciliatario della società.

Quest'ultima si costituiva in giudizio e, con successiva memoria, chiedeva in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell'appello, notificato il 6 settembre 2016, sul presupposto che la società appellata era stata cancellata dal registro delle imprese in data 31 agosto 2016. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza depositata il 15 ottobre 2019, respingeva l'appello.

La CTR riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello notificato alla società contribuente dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della società e perdita quindi della capacità processuale.

Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Ric. 2020 n. 15042 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- Considerato che: Preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione è stato notificato (anche) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa la qualità rivestita dai predetti.

Va, inoltre, rilevato che la notifica nei confronti della Tarantino non risulta andata a buon fine e se ne deve pertanto ordinare la rinnovazione.

La causa deve essere quindi rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], invitando la ricorrente a chiarire la qualità rivestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; invita la ricorrente a chiarire la qualità rivestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022.

Il Presidente L 'do Napolitano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15042-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 4047/26/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. tre avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio, per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, contestava alla società contribuente l'indebita detrazione di IVA in relazione alla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I ricorsi proposti contro i suddetti atti impositivi venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza con atto di appello notificato al difensore domiciliatario della società. Quest'ultima si costituiva in giudizio e, con successiva memoria, chiedeva in via pregiudiziale la declaratoria di inammissibilità dell'appello, notificato il 6 settembre 2016, sul presupposto che la società appellata era stata cancellata dal registro delle imprese in data 31 agosto 2016. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza depositata il 15 ottobre 2019, respingeva l'appello. La CTR riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello notificato alla società contribuente dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della società e perdita quindi della capacità processuale. Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La società contribuente è rimasta intimata. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Ric. 2020 n. 15042 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Considerato che: Preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione è stato notificato (anche) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa la qualità rivestita dai predetti. Va, inoltre, rilevato che la notifica nei confronti della Tarantino non risulta andata a buon fine e se ne deve pertanto ordinare la rinnovazione. La causa deve essere quindi rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], invitando la ricorrente a chiarire la qualità rivestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; invita la ricorrente a chiarire la qualità rivestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022. Il Presidente L 'do Napolitano [OSCURATO:PERSONA]