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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16565/2026

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rio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - PardiniStudio Legale unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], J-invest SpaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 249/2024depositata il 07/02/2024.Numero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva innanzi al Tribunale di Lucca isignori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, ai sensi dell’art. 2901c.c., la declaratoria di inefficacia dell’atto di donazione del 30 dicembre2014, con il quale il Dinelli aveva trasferito alla moglie la quota del 50%della proprietà di un immobile sito in Viareggio, riservando a sé il diritto diabitazione.La banca deduceva di essere creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. per un rilevanteimporto derivante da rapporti di conto corrente e finanziamentochirografario e che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato, in data 20 febbraio2003, fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni della società.Esponeva che, a seguito dell’aggravarsi della situazione debitoria dellasocietà garantita e della revoca degli affidamenti, era stato emesso neiconfronti del Dinelli decreto ingiuntivo e che la donazione dell’immobile,successiva al sorgere del credito, aveva arrecato pregiudizio alle ragionicreditorie.Costituitisi i convenuti, contestavano la sussistenza della scientia damni,deducendo l’estraneità del Dinelli alla gestione della società e l’assenza diintento pregiudizievole, nonché l’irrilevanza della posizione soggettivadella Galli; eccepivano inoltre, in sede di difese finali, la nullità dellafideiussione.Con sentenza n. 186/2019, il Tribunale di Lucca accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione, condannando iconvenuti alle spese di lite e al pagamento di una somma ai sensi dell’art.96 c.p.c.2.

Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e AnnalisaGalli, deducendo, tra l’altro, la rilevabilità della nullità della fideiussione,Numero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’insussistenza della scientia damni e l’ingiustizia della condanna perresponsabilità processuale aggravata.Nel giudizio di appello [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva contumace; sicostituivano NPL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria delcredito, e successivamente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] BancaS.p.A., quali successori a titolo particolare nel diritto controverso.2.1.

Con sentenza n. 249/2024, depositata il 7 febbraio 2024, la Corted’Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, revocava lacondanna ex art. 96 c.p.c., confermando nel resto la decisione di primogrado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Dinelli e la Gallipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati damemoria.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 268 e 115 c.p.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoammissibile l’intervento del successore a titolo particolare nel dirittocontroverso ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) successivamente alla fissazione dell’udienzadi rimessione della causa in decisione, nonché nella parte in cui haritenuto provata la titolarità del credito sulla base della documentazioneprodotta dall’interveniente, reputando tardiva la contestazione svolta dagliappellanti e applicando il principio di non contestazione in violazione delregime delle preclusioni.4.2.

Con il secondo motivo denunciano la violazione degli artt. 268 e 115c.p.c., censurando ulteriormente la decisione impugnata per averevalorizzato, ai fini della prova della titolarità del credito, produzionidocumentali tardive, ritenendole sottratte al regime delle preclusioniistruttorie, e per avere posto a carico degli appellanti un onere diNumero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/2026contestazione in un momento processuale in cui esso non era più esigibile,con conseguente lesione del diritto di difesa.5.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono infondati.La corte d’appello ha correttamente ritenuto ammissibile l’intervento delsuccessore a titolo particolare nel diritto controverso e ha proceduto allaverifica della titolarità del credito in conformità ai principi che regolano lasuccessione nel processo ex art. 111 c.p.c.La contestazione relativa alla legittimazione attiva non integra unaquestione di legitimatio ad processum, ma attiene al merito delladomanda, risolvendosi nella negazione di uno degli elementi costitutivi deldiritto azionato, la cui esistenza il giudice è tenuto a verificare anched’ufficio.Nella specie la corte territoriale ha accertato che l’interveniente haallegato in modo puntuale e circostanziato la sequenza dei trasferimentidel credito, fornendo elementi idonei a dimostrarne la titolarità, e hacorrettamente refutato le doglianze degli appellanti, rilevando che lacontestazione di tali allegazioni non è stata tempestivamente formulatanella prima utile occasione successiva all’intervento, con conseguenteoperatività del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.Né può ritenersi violato l’art. 268 c.p.c., atteso che la corte d’appello nonha attribuito rilievo a nuove attività istruttorie in senso proprio, ma si èlimitata a valutare allegazioni e documenti prodotti a sostegno dellatitolarità del credito, ai soli fini della verifica della legittimazionesostanziale, operazione che non risulta preclusa dalla disciplina dellepreclusioni istruttorie.La censura si risolve, pertanto, in una sollecitazione a una diversa letturadelle risultanze processuali e delle valutazioni operate dal giudice delmerito, inammissibile in sede di legittimità.Numero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/20266.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt.2901 e 2967 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c.Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto sussistenteil requisito soggettivo della scientia damni.Lamentano che la corte territoriale ha erroneamente fondatol’accertamento della scientia damni su un unico elemento indiziario,individuato nella libertà da vincoli dell’immobile oggetto dell’attodispositivo, attribuendogli valore decisivo, senza una valutazionecomplessiva, grave, precisa e concordante delle circostanze emerse ingiudizio, in violazione dei criteri legali di valutazione della provapresuntiva.Si dolgono che la corte di merito abbia operato una valutazione selettivadel materiale probatorio, omettendo di considerare elementi di segnocontrario ritualmente dedotti e potenzialmente decisivi, nonché laviolazione dell’art. 2967 c.c., per avere di fatto posto a carico deiconvenuti l’onere di dimostrare l’assenza della scientia damni, gravanteinvece sul creditore agente in revocatoria.Lamentano l’omesso esame di fatti decisivi, che la corte d’appello non hapreso in considerazione nel percorso motivazionale, pervenendo così a unaccertamento dell’elemento soggettivo basato su una presunzioneindebita.6.1.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.In tema di revocatoria ordinaria la prova del requisito soggettivo dellascientia damni, in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, dellaparticipatio fraudis del terzo, può essere fornita dal creditore anchemediante presunzioni semplici, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.Questa Corte ha più volte affermato che il corretto utilizzo della provapresuntiva impone al giudice di merito un procedimento valutativo nonNumero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/2026nell’esame dei singoli elementi indiziari, al fine di escludere quelliirrilevanti, e, successivamente, nella valutazione globale di quelli residui,al fine di verificare se la loro convergenza consenta di ritenere raggiuntauna prova dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass.,Sez.

III, ord. 2 ottobre 2024, n. 25913; Cass., Sez.

III, ord. 28 febbraio2020, n. 5628).La svalutazione di un indizio a mero elemento generico, ove non sorrettada adeguata motivazione, è suscettibile di censura, in quanto si risolvenell’erronea applicazione delle regole che governano il procedimentopresuntivo (Cass., Sez.

III, ord. 18 gennaio 2019, n. 1286).Va, peraltro, ribadita la distinzione tra il profilo dell’onere della prova equello della valutazione delle risultanze istruttorie.Ne consegue che l’apprezzamento circa la sussistenza della scientia damnie la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dellepresunzioni costituiscono valutazioni riservate al giudice di merito erisultano incensurabili in sede di legittimità, ove sorrette da motivazionelogicamente coerente e non meramente apparente (Cass., Sez.

III, ord. 2ottobre 2024, n. 25913).Nella specie la corte di merito ha errato nel ritenere integrata la scientiadamni del debitore sulla base di una sola presunzione sostanzialmenteautomatica, desunta dalla natura gratuita dell’atto e dal conseguentedepauperamento patrimoniale.La corte territoriale ha, infatti, confuso l’eventus damni con il requisitosoggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., omettendo una valutazionecomplessiva e unitaria degli elementi indiziari e limitandosi a unapprezzamento frazionato e assertivo degli stessi.Così operando, ha applicato in modo non corretto i criteri legali della provapresuntiva, senza verificare se gli indizi valorizzati fossero, nel loroinsieme, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei afondare l’effettiva consapevolezza del pregiudizio.Numero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/20267.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 3° motivo -assorbiti ogni altraquestione e diverso profilo-, rigettati il 1° e il 2° motivo, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disattesoprincipio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 3° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;rigetta il 1° e il 2° motivo.

Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello diCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - PardiniStudio Legale unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], J-invest SpaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 249/2024depositata il 07/02/2024.Numero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva innanzi al Tribunale di Lucca isignori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, ai sensi dell’art. 2901c.c., la declaratoria di inefficacia dell’atto di donazione del 30 dicembre2014, con il quale il Dinelli aveva trasferito alla moglie la quota del 50%della proprietà di un immobile sito in Viareggio, riservando a sé il diritto diabitazione.La banca deduceva di essere creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. per un rilevanteimporto derivante da rapporti di conto corrente e finanziamentochirografario e che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato, in data 20 febbraio2003, fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni della società.Esponeva che, a seguito dell’aggravarsi della situazione debitoria dellasocietà garantita e della revoca degli affidamenti, era stato emesso neiconfronti del Dinelli decreto ingiuntivo e che la donazione dell’immobile,successiva al sorgere del credito, aveva arrecato pregiudizio alle ragionicreditorie.Costituitisi i convenuti, contestavano la sussistenza della scientia damni,deducendo l’estraneità del Dinelli alla gestione della società e l’assenza diintento pregiudizievole, nonché l’irrilevanza della posizione soggettivadella Galli; eccepivano inoltre, in sede di difese finali, la nullità dellafideiussione.Con sentenza n. 186/2019, il Tribunale di Lucca accoglieva la domandarevocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione, condannando iconvenuti alle spese di lite e al pagamento di una somma ai sensi dell’art.96 c.p.c.2. Avverso tale decisione proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e AnnalisaGalli, deducendo, tra l’altro, la rilevabilità della nullità della fideiussione,Numero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’insussistenza della scientia damni e l’ingiustizia della condanna perresponsabilità processuale aggravata.Nel giudizio di appello [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva contumace; sicostituivano NPL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria delcredito, e successivamente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] BancaS.p.A., quali successori a titolo particolare nel diritto controverso.2.1. Con sentenza n. 249/2024, depositata il 7 febbraio 2024, la Corted’Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, revocava lacondanna ex art. 96 c.p.c., confermando nel resto la decisione di primogrado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Dinelli e la Gallipropongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati damemoria.L’intimata non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 268 e 115 c.p.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoammissibile l’intervento del successore a titolo particolare nel dirittocontroverso ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) successivamente alla fissazione dell’udienzadi rimessione della causa in decisione, nonché nella parte in cui haritenuto provata la titolarità del credito sulla base della documentazioneprodotta dall’interveniente, reputando tardiva la contestazione svolta dagliappellanti e applicando il principio di non contestazione in violazione delregime delle preclusioni.4.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione degli artt. 268 e 115c.p.c., censurando ulteriormente la decisione impugnata per averevalorizzato, ai fini della prova della titolarità del credito, produzionidocumentali tardive, ritenendole sottratte al regime delle preclusioniistruttorie, e per avere posto a carico degli appellanti un onere diNumero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/2026contestazione in un momento processuale in cui esso non era più esigibile,con conseguente lesione del diritto di difesa.5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono infondati.La corte d’appello ha correttamente ritenuto ammissibile l’intervento delsuccessore a titolo particolare nel diritto controverso e ha proceduto allaverifica della titolarità del credito in conformità ai principi che regolano lasuccessione nel processo ex art. 111 c.p.c.La contestazione relativa alla legittimazione attiva non integra unaquestione di legitimatio ad processum, ma attiene al merito delladomanda, risolvendosi nella negazione di uno degli elementi costitutivi deldiritto azionato, la cui esistenza il giudice è tenuto a verificare anched’ufficio.Nella specie la corte territoriale ha accertato che l’interveniente haallegato in modo puntuale e circostanziato la sequenza dei trasferimentidel credito, fornendo elementi idonei a dimostrarne la titolarità, e hacorrettamente refutato le doglianze degli appellanti, rilevando che lacontestazione di tali allegazioni non è stata tempestivamente formulatanella prima utile occasione successiva all’intervento, con conseguenteoperatività del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.Né può ritenersi violato l’art. 268 c.p.c., atteso che la corte d’appello nonha attribuito rilievo a nuove attività istruttorie in senso proprio, ma si èlimitata a valutare allegazioni e documenti prodotti a sostegno dellatitolarità del credito, ai soli fini della verifica della legittimazionesostanziale, operazione che non risulta preclusa dalla disciplina dellepreclusioni istruttorie.La censura si risolve, pertanto, in una sollecitazione a una diversa letturadelle risultanze processuali e delle valutazioni operate dal giudice delmerito, inammissibile in sede di legittimità.Numero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/20266. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt.2901 e 2967 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c.Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto sussistenteil requisito soggettivo della scientia damni.Lamentano che la corte territoriale ha erroneamente fondatol’accertamento della scientia damni su un unico elemento indiziario,individuato nella libertà da vincoli dell’immobile oggetto dell’attodispositivo, attribuendogli valore decisivo, senza una valutazionecomplessiva, grave, precisa e concordante delle circostanze emerse ingiudizio, in violazione dei criteri legali di valutazione della provapresuntiva.Si dolgono che la corte di merito abbia operato una valutazione selettivadel materiale probatorio, omettendo di considerare elementi di segnocontrario ritualmente dedotti e potenzialmente decisivi, nonché laviolazione dell’art. 2967 c.c., per avere di fatto posto a carico deiconvenuti l’onere di dimostrare l’assenza della scientia damni, gravanteinvece sul creditore agente in revocatoria.Lamentano l’omesso esame di fatti decisivi, che la corte d’appello non hapreso in considerazione nel percorso motivazionale, pervenendo così a unaccertamento dell’elemento soggettivo basato su una presunzioneindebita.6.1. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.In tema di revocatoria ordinaria la prova del requisito soggettivo dellascientia damni, in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, dellaparticipatio fraudis del terzo, può essere fornita dal creditore anchemediante presunzioni semplici, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.Questa Corte ha più volte affermato che il corretto utilizzo della provapresuntiva impone al giudice di merito un procedimento valutativo nonNumero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/2026nell’esame dei singoli elementi indiziari, al fine di escludere quelliirrilevanti, e, successivamente, nella valutazione globale di quelli residui,al fine di verificare se la loro convergenza consenta di ritenere raggiuntauna prova dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass.,Sez. III, ord. 2 ottobre 2024, n. 25913; Cass., Sez. III, ord. 28 febbraio2020, n. 5628).La svalutazione di un indizio a mero elemento generico, ove non sorrettada adeguata motivazione, è suscettibile di censura, in quanto si risolvenell’erronea applicazione delle regole che governano il procedimentopresuntivo (Cass., Sez. III, ord. 18 gennaio 2019, n. 1286).Va, peraltro, ribadita la distinzione tra il profilo dell’onere della prova equello della valutazione delle risultanze istruttorie.Ne consegue che l’apprezzamento circa la sussistenza della scientia damnie la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dellepresunzioni costituiscono valutazioni riservate al giudice di merito erisultano incensurabili in sede di legittimità, ove sorrette da motivazionelogicamente coerente e non meramente apparente (Cass., Sez. III, ord. 2ottobre 2024, n. 25913).Nella specie la corte di merito ha errato nel ritenere integrata la scientiadamni del debitore sulla base di una sola presunzione sostanzialmenteautomatica, desunta dalla natura gratuita dell’atto e dal conseguentedepauperamento patrimoniale.La corte territoriale ha, infatti, confuso l’eventus damni con il requisitosoggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., omettendo una valutazionecomplessiva e unitaria degli elementi indiziari e limitandosi a unapprezzamento frazionato e assertivo degli stessi.Così operando, ha applicato in modo non corretto i criteri legali della provapresuntiva, senza verificare se gli indizi valorizzati fossero, nel loroinsieme, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei afondare l’effettiva consapevolezza del pregiudizio.Numero registro generale 19261/2024Numero sezionale 1108/2026Numero di raccolta generale 16565/2026Data pubblicazione 27/05/20267. Alla fondatezza nei suindicati termini del 3° motivo -assorbiti ogni altraquestione e diverso profilo-, rigettati il 1° e il 2° motivo, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disattesoprincipio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 3° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;rigetta il 1° e il 2° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello diCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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