CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 43531/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva trasmessa in data 4.10.2024, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen., con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è articolato in termini non consentiti ovvero su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; questa Corte ha infatti chiarito che non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se„ in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui - nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio - così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto (cfr., Sez. 2 - , n. 22040 del 19/02/2019, Caccuri, Rv. 276103 - 01); la sentenza impugnata ha motivato in termini coerenti al principio di diritto sopra indicato e, dunque, il rilievo difensivo è comunque manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] DEPOS!"Th A [OSCURATO:PERSONA] t nt e