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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 299/1987

ECLI:IT:COST:1987:299
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con atto 26 marzo 1966 [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere stata riconosciuta figlia naturale ed istituita erede universale di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 17 dicembre 1956 in Palermo celibe senza discendenza, con testamento olografo del 7 agosto 1956 che assumeva essere stato distrutto, convenne avanti il Tribunale di Palermo la fondazione da denominarsi Casa del giovane [OSCURATO:PERSONA] nonché, quali eredi legittimi del testatore, [OSCURATO:PERSONA] e altri congiunti e chiese che, previa ricostruzione della scheda testamentaria, fosse la fondazione condannata a restituirle tutti i beni ereditati e, in subordine, che datosi atto del riconoscimento dello stato di figlia naturale sulla base della l. 19 maggio 1975, n. 151, fosse dichiarato quanto meno esserle riservato un terzo del patrimonio del de cuius.

Nella contumacia di Giuseppa e [OSCURATO:PERSONA], gli altri convenuti costituitisi negarono l'esistenza del testamento 7 agosto 1956, che l'attrice assumeva andato distrutto, e chiesero il rigetto di ambo le domande di [OSCURATO:PERSONA]; i consorti Chiarelli chiesero dichiararsi aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di altro testamento olografo dell'8 marzo 1951 pervenuto al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Alcamo e pubblicato il 18 novembre 1964, con il quale il de cuius aveva revocato ogni precedente testamento e dedussero che il riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA] del giovane [OSCURATO:PERSONA] era illegittimo perché chiesto al Capo dello Stato il 31 ottobre 1962, oltre il termine annuale dal giorno dell'eseguibilità del testamento stabilito dall'art. 600 c.c., ed erano di conseguenza inefficaci le disposizioni a favore della Fondazione.

Accertate in sede penale l'inesistenza del testamento 7 agosto 1956 e la falsità del testamento 8 marzo 1951 e precisato che l'istanza di riconoscimento della Fondazione rivolta sotto la data del 10 settembre 1957 al Presidente della Regione venne rimessa, dopo istruzione rituale condotta dal Prefetto di Trapani, al Presidente della Repubblica e che altra domanda del 31 ottobre 1962 fu indirizzata dal Commissario regionale dell'Ente al Presidente della Repubblica, l'adito Tribunale respinse ambo le domande.

1.1. - Con sentenza 6 luglio-29 settembre 1979 la Corte d'appello di Palermo respinse l'appello principale dei soccombenti eredi e, in accoglimento dell'appello incidentale della Fondazione, dichiarò inammissibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA]; confermò per il resto la sentenza di primo grado sul riflesso che vi era stato errore scusabile che impediva la decadenza di cui all'art. 600 c.c.

1.2. - Proposto dai consorti Chiarelli ricorso per cassazione, le Sezioni Unite, con sentenza 10 luglio 1984, n. 4024, accolsero il primo motivo, incentrato sulla tardività dell'istanza e sulla conseguente inefficacia delle disposizioni testamentarie, a nulla rilevando, a fronte della formulazione della norma, che la tardiva presentazione della domanda all'autorità competente dipendesse da errore, rescrivendo che il termine non era stato osservato sul riflesso che la domanda al Presidente della Repubblica era tardiva né assumeva rilievo la scusabilità dell'errore.

2. - Avanti altra sezione della Corte d'appello di Palermo, cui la causa era stata rinviata, la difesa della Fondazione ha sollevato questioni di costituzionalità: a) degli artt. 12 c.c. e 51 della legge n. 6972 del 1890, laddove attribuiscono al Capo dello Stato il riconoscimento di fondazioni, per contrasto con gli artt. 14 e 20 dello Statuto siciliano (che è legge costituzionale), in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, essendo di competenza esclusiva della Regione, sia legislativa sia amministrativa, la materia della beneficenza pubblica e delle opere pie; b) dell'art. 600 c.c. per contrasto con gli artt.2, 13, 38, 31, 34 della Costituzione; c) degli artt. 34, primo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 34, secondo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui non prevedono che l'errore scusabile ha rilevanza anche nella attività di formazione dell'atto amministrativo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Le questioni sub a) e c) sono state ritenute irrilevanti dalla Corte di Palermo, che ha per contro giudicato rilevante b), in riferimento agli artt. 4, 30, secondo comma, 32, primo comma, 38, primo comma, 3 e 24, primo e secondo comma, Cost.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti l'Ente morale e gli eredi Chiarelli, il primo ribadendo gli argomenti svolti in ordinanza ed i secondi richiedendo dichiararsi manifestamente infondata la questione.

In tal senso ha parimenti concluso l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il giudice a quo non ha speso neppure una parola al fine di motivare la rilevanza della proposta questione d'incostituzionalità, limitandosi a dirla rilevante in un passo della motivazione (rigo 14 della pag. 9) e nel dispositivo, e, poiché non rientra nei compiti di questa Corte procedere a tale esame, l'incidente va dichiarato inammissibile.

Conclusione che con maggior vigore va attinta nella specie in cui vennero in considerazione i limiti delle pronunce di rigetto e della autorità preclusiva del principio di diritto enunciato dalla Cassazione e i limiti obiettivi del giudizio di rinvio segnati dall'art. 394 c.p.c.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, 3, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., dalla Corte d'appello di Palermo (con ordinanza emessa il 22 novembre 1985) dell'art. 600 c.c. nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di un ente non riconosciuto nell'ipotesi in cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di riconoscimento sia dovuto a cause giustificatrici.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con atto 26 marzo 1966 [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere stata riconosciuta figlia naturale ed istituita erede universale di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 17 dicembre 1956 in Palermo celibe senza discendenza, con testamento olografo del 7 agosto 1956 che assumeva essere stato distrutto, convenne avanti il Tribunale di Palermo la fondazione da denominarsi Casa del giovane [OSCURATO:PERSONA] nonché, quali eredi legittimi del testatore, [OSCURATO:PERSONA] e altri congiunti e chiese che, previa ricostruzione della scheda testamentaria, fosse la fondazione condannata a restituirle tutti i beni ereditati e, in subordine, che datosi atto del riconoscimento dello stato di figlia naturale sulla base della l. 19 maggio 1975, n. 151, fosse dichiarato quanto meno esserle riservato un terzo del patrimonio del de cuius. Nella contumacia di Giuseppa e [OSCURATO:PERSONA], gli altri convenuti costituitisi negarono l'esistenza del testamento 7 agosto 1956, che l'attrice assumeva andato distrutto, e chiesero il rigetto di ambo le domande di [OSCURATO:PERSONA]; i consorti Chiarelli chiesero dichiararsi aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di altro testamento olografo dell'8 marzo 1951 pervenuto al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Alcamo e pubblicato il 18 novembre 1964, con il quale il de cuius aveva revocato ogni precedente testamento e dedussero che il riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA] del giovane [OSCURATO:PERSONA] era illegittimo perché chiesto al Capo dello Stato il 31 ottobre 1962, oltre il termine annuale dal giorno dell'eseguibilità del testamento stabilito dall'art. 600 c.c., ed erano di conseguenza inefficaci le disposizioni a favore della Fondazione. Accertate in sede penale l'inesistenza del testamento 7 agosto 1956 e la falsità del testamento 8 marzo 1951 e precisato che l'istanza di riconoscimento della Fondazione rivolta sotto la data del 10 settembre 1957 al Presidente della Regione venne rimessa, dopo istruzione rituale condotta dal Prefetto di Trapani, al Presidente della Repubblica e che altra domanda del 31 ottobre 1962 fu indirizzata dal Commissario regionale dell'Ente al Presidente della Repubblica, l'adito Tribunale respinse ambo le domande. 1.1. - Con sentenza 6 luglio-29 settembre 1979 la Corte d'appello di Palermo respinse l'appello principale dei soccombenti eredi e, in accoglimento dell'appello incidentale della Fondazione, dichiarò inammissibile la domanda di [OSCURATO:PERSONA]; confermò per il resto la sentenza di primo grado sul riflesso che vi era stato errore scusabile che impediva la decadenza di cui all'art. 600 c.c. 1.2. - Proposto dai consorti Chiarelli ricorso per cassazione, le Sezioni Unite, con sentenza 10 luglio 1984, n. 4024, accolsero il primo motivo, incentrato sulla tardività dell'istanza e sulla conseguente inefficacia delle disposizioni testamentarie, a nulla rilevando, a fronte della formulazione della norma, che la tardiva presentazione della domanda all'autorità competente dipendesse da errore, rescrivendo che il termine non era stato osservato sul riflesso che la domanda al Presidente della Repubblica era tardiva né assumeva rilievo la scusabilità dell'errore. 2. - Avanti altra sezione della Corte d'appello di Palermo, cui la causa era stata rinviata, la difesa della Fondazione ha sollevato questioni di costituzionalità: a) degli artt. 12 c.c. e 51 della legge n. 6972 del 1890, laddove attribuiscono al Capo dello Stato il riconoscimento di fondazioni, per contrasto con gli artt. 14 e 20 dello Statuto siciliano (che è legge costituzionale), in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, essendo di competenza esclusiva della Regione, sia legislativa sia amministrativa, la materia della beneficenza pubblica e delle opere pie; b) dell'art. 600 c.c. per contrasto con gli artt.2, 13, 38, 31, 34 della Costituzione; c) degli artt. 34, primo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e 34, secondo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui non prevedono che l'errore scusabile ha rilevanza anche nella attività di formazione dell'atto amministrativo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Le questioni sub a) e c) sono state ritenute irrilevanti dalla Corte di Palermo, che ha per contro giudicato rilevante b), in riferimento agli artt. 4, 30, secondo comma, 32, primo comma, 38, primo comma, 3 e 24, primo e secondo comma, Cost. 2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti l'Ente morale e gli eredi Chiarelli, il primo ribadendo gli argomenti svolti in ordinanza ed i secondi richiedendo dichiararsi manifestamente infondata la questione. In tal senso ha parimenti concluso l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudice a quo non ha speso neppure una parola al fine di motivare la rilevanza della proposta questione d'incostituzionalità, limitandosi a dirla rilevante in un passo della motivazione (rigo 14 della pag. 9) e nel dispositivo, e, poiché non rientra nei compiti di questa Corte procedere a tale esame, l'incidente va dichiarato inammissibile. Conclusione che con maggior vigore va attinta nella specie in cui vennero in considerazione i limiti delle pronunce di rigetto e della autorità preclusiva del principio di diritto enunciato dalla Cassazione e i limiti obiettivi del giudizio di rinvio segnati dall'art. 394 c.p.c. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, 3, 24, 30, 31, 32 e 38 Cost., dalla Corte d'appello di Palermo (con ordinanza emessa il 22 novembre 1985) dell'art. 600 c.c. nella parte in cui non esclude l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore di un ente non riconosciuto nell'ipotesi in cui il ritardo nella presentazione dell'istanza di riconoscimento sia dovuto a cause giustificatrici. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 settembre 1987. Il cancelliere: MINELLI