Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 13605/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Napoli esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 5 giugno 2009, irrevocabile il 26 luglio 2015, per inadempimento degli obblighi imposti.

2. Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ed eccepisce la nullità dell'ordinanza per omessa citazione dell'interessato.

L’udienza del 17 aprile 2024 era stata celebrata previa dichiarazione di assenza di Marchiafava, senza svolgere alcuna verifica della correttezza della notifica a questi dell’avviso di fissazione dell’udienza.

La notifica, invero, tentata alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Giuliano in Campania, non era giunta a buon fine, risultando il condannato sconosciuto a tale indirizzo, perché emigrato nel Comune di Ercolano nel 2016, come si legge nel verbale di vane ricerche redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla scheda anagrafica del Comune di Giuliano in Campania, allegate al ricorso ai fini dell’autosufficienza.

Nessun tentativo di notifica era effettuato in Ercolano, mentre la notifica era effettuata esclusivamente al difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicata nel verbale di udienza quale difensore di fiducia; nessuna nomina era fatta da Marchiafava per il procedimento di esecuzione, laddove nel giudizio di merito egli era assistito dal difensore fiduciario avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si sarebbe realizzata una nullità che travolgerebbe il provvedimento impugnato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta pervenuta l’11 dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano appresso.

2. Come emerge dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), l'ufficiale giudiziario tentò di notificare l'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale al D'Alfonso presso l'indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Giuliano in Campania, ciò che non fu possibile da informazioni assunte in loco il destinatario risultava trasferito in Ercolano.

Nondimeno, in quel Comune non fu tentata alcuna notifica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale, che, quindi, non fu portata a conoscenza dell'interessato.

3. A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione l'omessoavviso, tanto all'interessato quanto al difensore di fiducia, della data diudienzaè causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessacitazione dell'imputatoe del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (sul primo aspetto si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, D'Alfonso, Rv. 280189; (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; sul secondo cfr. Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv.250997).

Tale nullità travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio.

4. In conclusione, va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Napoli esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 5 giugno 2009, irrevocabile il 26 luglio 2015, per inadempimento degli obblighi imposti. 2. Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ed eccepisce la nullità dell'ordinanza per omessa citazione dell'interessato. L’udienza del 17 aprile 2024 era stata celebrata previa dichiarazione di assenza di Marchiafava, senza svolgere alcuna verifica della correttezza della notifica a questi dell’avviso di fissazione dell’udienza. La notifica, invero, tentata alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Giuliano in Campania, non era giunta a buon fine, risultando il condannato sconosciuto a tale indirizzo, perché emigrato nel Comune di Ercolano nel 2016, come si legge nel verbale di vane ricerche redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla scheda anagrafica del Comune di Giuliano in Campania, allegate al ricorso ai fini dell’autosufficienza. Nessun tentativo di notifica era effettuato in Ercolano, mentre la notifica era effettuata esclusivamente al difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicata nel verbale di udienza quale difensore di fiducia; nessuna nomina era fatta da Marchiafava per il procedimento di esecuzione, laddove nel giudizio di merito egli era assistito dal difensore fiduciario avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si sarebbe realizzata una nullità che travolgerebbe il provvedimento impugnato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta pervenuta l’11 dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano appresso. 2. Come emerge dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), l'ufficiale giudiziario tentò di notificare l'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale al D'Alfonso presso l'indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 in Giuliano in Campania, ciò che non fu possibile da informazioni assunte in loco il destinatario risultava trasferito in Ercolano. Nondimeno, in quel Comune non fu tentata alcuna notifica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza camerale, che, quindi, non fu portata a conoscenza dell'interessato. 3. A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione l'omessoavviso, tanto all'interessato quanto al difensore di fiducia, della data diudienzaè causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessacitazione dell'imputatoe del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (sul primo aspetto si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, D'Alfonso, Rv. 280189; (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235; sul secondo cfr. Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv.250997). Tale nullità travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio. 4. In conclusione, va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugna
Sentenza Cassazione n. 13605/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris